Questione ex CPC di Castel San Giorgio, la replica degli interessati

La nota giunta alla nostra redazione a firma del legale della parte in causa

In riferimento ad un articolo pubblicato dalla nostra testata giornalistica in data 29 luglio 2026, facente riferimento alla Ex CPC di Castel San Giorgio, abbiamo ricevuto una rettifica da parte dell’avvocato Angelo Mastrandrea, legale della parte in causa, che pubblichiamo integralmente.

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RETTIFICA INTEGRALE
Con riferimento all’articolo pubblicato in data 29 luglio 2026 dal titolo “Ex CPC di C.S.Giorgio, dall’eccellenza industriale al degrado: area sotto sequestro e verifiche della Procura”, i sigg. Gabriele Petti, Giuseppe Petti e la Didofà S.r.l. precisano che la rappresentazione offerta non restituisce correttamente il quadro fattuale, documentale e giudiziario relativo al compendio ex CPC, omettendo circostanze decisive e idonee a modificare radicalmente la percezione dei fatti da parte dei lettori.
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La C.P.C. – Compagnia Prodotti Conservati S.r.l. è stata per decenni una rilevante realtà industriale del comparto conserviero campano e nazionale, con significativo impatto produttivo e occupazionale sul territorio. La chiusura dello stabilimento non può essere ricondotta a condotte illecite o irresponsabili dei soggetti oggi richiamati nell’articolo, ma fu decisa per la crisi generalizzata del settore conserviero e si inserisce in complesse vicende amministrative, fiscali e giudiziarie, molte delle quali definite favorevolmente o comunque ridimensionate nelle sedi competenti.

La liquidazione giudiziale della CPC, inoltre, non può essere rappresentata come vicenda ormai definitiva e irreversibile, poiché pende impugnazione avverso la relativa sentenza ed è in ogni caso in corso di definizione una procedura di concordato diretta alla valorizzazione degli asset aziendali e al soddisfacimento dei creditori. Nell’ambito di tale percorso restano altresì da valutare e coltivare i diritti risarcitori della CPC nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per importi di rilevante entità, oltre alle ulteriori somme recuperabili in relazione a cartelle annullate e rimborsi spettanti.

Tali prospettive potrebbero consentire l’apporto di nuove risorse economiche e patrimoniali, favorendo la costituzione o l’operatività di una New Company destinata a valorizzare gli asset della CPC, a preservare il valore industriale del compendio e a creare le condizioni per una possibile ripresa produttiva, nell’interesse dei creditori, del territorio e della continuità economica dell’iniziativa imprenditoriale.

Quanto ai materiali presenti nell’area ex CPC, essi non sono stati collocati né dalla CPC, né dalla nuova società acquirente, né dai sigg. Petti. Tali materiali derivano da lavori eseguiti nel lontano 2019 da una società terza comodataria, che aveva assunto, tra gli altri, anche i compiti di manutenzione dello stabilimento e che si era impegnata per iscritto a rimuoverli e smaltirli.

Tale documento è stato acquisito nel procedimento penale ed è stato depositato in udienza. Si tratta, peraltro, di materiale da demolizione e di risulta insistente su una porzione limitata dell’area rispetto alla superficie complessiva dell’opificio; allo stato non risulta alcun accertamento tecnico che consenta di qualificarlo come rifiuto pericoloso o di fondare scenari di contaminazione ambientale.

È inoltre necessario precisare che l’ordinanza sindacale di rimozione n. 44 del 27 maggio 2026, che individuava la Didofà come soggetto obbligato alla rimozione dei rifiuti, è stata impugnata dinanzi al TAR Campania – Salerno. Il TAR, con ordinanza cautelare n. 1281/2026 del 23 luglio 2026, ha sospeso gli effetti del provvedimento. La mancata rimozione dei materiali non può quindi essere rappresentata come inerzia colpevole dell’attuale proprietà, essendo pendenti vincoli e valutazioni giudiziarie che l’articolo avrebbe dovuto riferire correttamente.
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La Didofà S.r.l. ha regolarmente acquistato il compendio con valido atto notarile. Non vi è stata alcuna sottrazione di beni alla massa o ai creditori. Oggi porzioni dell’immobile sono locate a imprese del settore conserviero per attività industriali, di deposito, etichettatura, confezionamento e approntamento merci, in forza di contratti regolarmente stipulati e con utilizzo degli spazi secondo le relative destinazioni.

È poi inesatta la notizia relativa alla presenza di cani presso l’immobile ex CPC: in tale compendio non sono mai stati alloggiati cani. Eventuali riferimenti ad animali presenti in altro stabilimento non possono essere ricondotti all’immobile oggetto dell’articolo; in ogni caso, detti animali sono stati affidati a una società di servizi incaricata della loro cura, alimentazione e gestione quotidiana, con visite veterinarie e documentazione sanitaria e contabile disponibili.

Gli animali sono stati sempre curati al meglio, come accertato anche dai Carabinieri intervenuti, sicché la notizia risulta del tutto destituita di fondamento. Si evidenzia, infine, che l’articolo appare inserito in un più ampio contesto di iniziative verosimilmente suggerite al fine di colpire il sig. Gabriele Petti, il quale da mesi conduce, quale cittadino di Castel San Giorgio, una documentata battaglia civica e giudiziaria su rilevanti questioni ambientali e urbanistiche del territorio comunale.

In particolare, il sig. Petti ha segnalato alle autorità competenti la presenza di rifiuti tossici e pericolosi interrati in via Pietro Fimiani, con possibile rischio di contaminazione delle falde acquifere, e ha contestato l’approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo di circa 38 mila metri quadrati in assenza, secondo quanto dedotto negli atti, di adeguata istruttoria e preventiva bonifica.

Parallelamente, egli ha agito in sede giurisdizionale in relazione agli atti urbanistici riguardanti il colle di Sant’Apollinare, sito di interesse storico-archeologico corrispondente all’antica Fractanova, ottenendo dal TAR Campania – Salerno l’annullamento delle delibere di Giunta n. 96 del 9 maggio 2025 e n. 179 del 6 agosto 2025.

Tale contesto, del tutto omesso dall’articolo, è essenziale per comprendere la reale portata della vicenda: la pubblicazione di notizie parziali, non verificate e gravemente lesive appare infatti idonea a screditare proprio chi, come il sig. Gabriele Petti, ha assunto iniziative pubbliche e giudiziarie a tutela del territorio, dell’ambiente e della collettività. Anche per tale ragione, la rappresentazione offerta ai lettori risulta squilibrata, incompleta e non conforme ai doveri di corretta informazione.
Avvocato Angelo Mastrandrea