Scioglimento del Comune di Pagani: il Tar apre gli archivi segreti dell’antimafia

La decisione per garantire all’ex sindaco la difesa

La battaglia legale attorno allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale di Pagani giunge a uno snodo cruciale.
telegram-rtalive-qr-code

Con un’ordinanza istruttoria adotta dalla Prima Sezione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, pubblicata il 6 agosto 2026, i giudici amministrativi hanno imposto una svolta di trasparenza processuale, ordinando al Governo di depositare l’intera documentazione investigativa in formato integrale e priva di qualsiasi censura.

Il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2026, emanato ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali (Tuel) e contestato in giudizio dall’amministrazione civica dimissionaria, si fondava fino a oggi su un incarto probatorio in gran parte inaccessibile. Nel fascicolo processuale, infatti, l’Avvocatura dello Stato aveva versato il decreto presidenziale e la relazione del Ministro dell’interno, ma aveva coperto con estesi omissis la relazione prefettizia di Salerno, nascondendo alla vista della parte ricorrente gli elementi di fatto posti a base dell’accusa di condizionamento criminale.

Il faro dei giudici sull’istruttoria prefettizia.

LA SCELTA
Di fronte all’impossibilità di articolare una difesa compiuta contro addebiti segretati, il collegio presieduto da Giovanni Iannini (relatore Matthias Viggiano) ha stabilito che la tutela costituzionale del diritto di difesa e l’effettività del sindacato giurisdizionale non possono arretrare dinanzi alle esigenze di riservatezza dell’apparato investigativo.

LA DECISIONE
Il Tar ha così assegnato al Ministero dell’interno e alla Presidenza del Consiglio dei ministri un termine imperativo di trenta giorni per produrre una copia digitale — accompagnata da un esemplare cartaceo — di tutti gli atti che hanno portato alla caduta del governo cittadino.

Il raggio d’azione dell’ordine istruttorio è totale e impone l’ostensione integrale di tre snodi procedurali decisivi:
1. la relazione completa e priva di censure del Prefetto di Salerno;
2. i verbali e gli atti relativi alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltasi il 5 febbraio 2026;
3. l’insieme dei documenti di nomina e di indagine elaborati dalla Commissione di accesso durante il suo insediamento nel municipio campano.

IL SEGUITO
Una volta acquisito il carteggio segreto, il fascicolo tornerà al Presidente del Tribunale per la fissazione dell’udienza pubblica che deciderà il merito della controversia.

Chiosa processuale: il confine fra accesso amministrativo e segreto giudiziario.

IL PARADOSSO
A margine della cronaca giudiziaria, una nota processuale che scioglie un apparente paradosso giuridico. Durante la camera di consiglio, infatti, il difensore della parte ricorrente ha rinunciato formalmente alla propria istanza di accesso agli atti (ex art. 116 del codice del processo amministrativo), inducendo il Tar a dichiarare la relativa domanda «improcedibile». Subito dopo, tuttavia, lo stesso giudice ha ordinato d’ufficio l’esibizione di quei medesimi documenti negati sul piano dell’accesso.
amazon-orologio

Non si tratta di una contraddizione, bensì dell’applicazione rigorosa di un doppio binario giuridico. Gli incarti prefettizi sull’infiltrazione mafiosa sono documenti classificati come «riservati» ai sensi della legge sul segreto di Stato (l. n. 124/2007), motivo per cui il privato non ha il diritto di ottenerne la disponibilità e la riproduzione incondizionata tramite l’ordinario accesso amministrativo.

IL DIVIETO

Tuttavia, il divieto di ostensione che blocca il cittadino si arresta di fronte all’esigenza giurisdizionale di accertare la verità dei fatti e di garantire il contraddittorio. L’ordine istruttorio emanato dal Tar non rilascia i documenti alla parte affinché ne faccia libero uso esterno, ma li attrae nel perimetro protetto del processo: le parti potranno consultarli integralmente, ma la loro conoscenza resterà «circoscritta allo stretto ambito processuale», sotto il presidio delle severe sanzioni penali comminate dall’articolo 262 del codice penale per la rivelazione del segreto d’ufficio.

L’ombra della sicurezza nazionale cede il passo al fascio di luce della giurisdizione, restando però rigorosamente confinata entro le mura del tribunale.