L’art.2330 c.c. dimezzati i termini per iscrivere la società nel Registro delle Imprese

La legge 11 febbraio 2019 n.12, in G.U. dalla data del 12 febbraio, nel convertire con modificazioni il D.L. 135/2018 (Decreto Semplificazioni), ha inserito all’interno dell’art.3 del D.L. il nuovo comma 1 quater che recita: “All’art.2330. primo comma, del codice civile, le parole entro venti giorni sono sostituite dalle seguenti: entro dieci giorni”.

La disposizione di cui al presente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Secondo tale modifica, il nuovo tenore del primo comma dell’art.2330 c.c. è il seguente: “Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’art.2329”. Tale modifica è in vigore dal 13 febbraio 20109 ,giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’interno della Gazzetta Ufficiale. A chi viene applicata la nuova norma? La riduzione del termine stabilita dal nuovo art.2330 c.c. viene applicata a tutte le società di capitali, alle società per azioni (art.2330) ma anche alle società in accomandita per azioni (art.2454) e alle società a responsabilità limitata (art.2463, terzo comma) e alle società a responsabilità limitata semplificata. A restare invariato è il terzo comma dell’art.2330, secondo cui “l’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro”. A restare invariato è anche l’art.20, comma 7-bis D.L. 91/2014 (convertito nella L.116/2014), secondo cui “quando l’iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si può procedere all’iscrizione immediata dell’atto. L’accertamento delle condizioni richieste dalla legge di conversione del suddetto decreto rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto.”

A restare invariato è anche il principio di cui all’art.223-quater disp. att. c.c., secondo cui “nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3, e 2436, secondo comma del codice civile siano rilasciate successivamente alla stipulazione dell’atto costitutivo o, rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle suddette disposizioni decorrono sal giorno in cui l’originale o la copia autenticata del provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio”. Per poter iscrivere la società al Registro delle Imprese in tempi congrui, bisogna verificare che la caselle PEC sia già attiva (in quanto la posta certificata richiede almeno 48 ore per essere attivata). Per quanto riguarda il deposito dell’atto costitutivo al Registro delle Imprese richiede l’intervento anche del commercialista della società, che ha il compito di produrre i documenti per la richiesta di attribuzione del codice fiscale, partita IVA e dare eventuali indicazioni per l’inizio dell’attività. Ps: cari studenti di giurisprudenza che in questi mesi state studiando per sostenere l’esame di commerciale tenete ben a mente questa importantissima modifica perché sicuramente sarà oggetto di domanda all’esame.

Chiara Ruggiero

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