Pensioni, stop ai maxi-recuperi dell’INPS: accolto il ricorso di un pensionato salernitano

L’Istituto chiedeva indietro oltre 21mila euro per piccoli lavori saltuari. Il Giudice annulla il provvedimento: “La restituzione deve essere proporzionata”

Un muratore di Fisciano, andato in pensione anticipata con i benefici di legge, si era visto richiedere dall’INPS l’intera restituzione dei ratei pensionistici per aver lavorato sporadicamente. La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore ristabilisce ora il principio di proporzionalità.

LA SCURE DELL’INPS

La vicenda ha inizio il 24 maggio 2024, quando l’INPS dispone la riliquidazione della pensione percepita dal sig. Antonio Pierri, titolare di trattamento “Quota 100”. L’Istituto contestava al pensionato di aver percepito indebitamente il trattamento tra gennaio 2023 e luglio 2024, a causa di alcune attività lavorative svolte saltuariamente in concomitanza con la pensione.

IL MOTIVO DEL CONTENDERE

Applicando rigidamente il divieto di cumulo (art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019), l’INPS riteneva che tale condotta comportasse la perdita totale del diritto alla pensione per l’intero periodo. Di conseguenza, l’ente chiedeva la restituzione di ben 21.711,86 euro.

IL RICORSO AMMINISTRATIVO

Il sig. Pierri, assistito dall’avvocato Davide Ruggiero, ha presentato ricorso amministrativo sostenendo che la “non cumulabilità” dovesse essere interpretata come semplice detrazione del reddito da lavoro dall’importo pensionistico, e non come decadenza integrale dal trattamento. Nonostante le argomentazioni, il ricorso veniva rigettato dall’Istituto.

LA BATTAGLIA LEGALE

Il pensionato si è quindi rivolto al Tribunale di Nocera Inferiore per richiedere l’annullamento dell’atto. Nel corso del giudizio, l’INPS ha avviato persino il recupero coattivo tramite trattenute del 20% sulla pensione, provvedimento anch’esso impugnato e riunito nel medesimo procedimento.

La difesa si è basata su tre pilastri fondamentali:
Interpretazione della norma: Il divieto di cumulo non deve implicare la perdita totale della pensione, ma solo la restituzione degli importi equivalenti ai redditi da lavoro percepiti (nel caso specifico, appena 6.893,03 euro a fronte degli oltre 21.000 richiesti).
Giurisprudenza di merito: Esistono orientamenti consolidati secondo cui la restituzione deve limitarsi ai soli mesi di effettiva sovrapposizione tra lavoro e pensione.
Principio di proporzionalità: La richiesta dell’INPS risultava eccessivamente afflittiva e sproporzionata rispetto alla violazione commessa.

LA SENTENZA

Con la sentenza n. 274/2026, pubblicata il 12 febbraio 2026, il Tribunale di Nocera Inferiore ha accolto la domanda del pensionato. Il Giudice ha stabilito che il divieto di cumulo va inteso come impossibilità di percepire contemporaneamente entrambi i redditi, senza che ciò comporti la perdita integrale della pensione.

L’esito: Il Tribunale ha dichiarato illegittima la pretesa dell’INPS, disponendo che l’indebito venga ricalcolato e limitato ai soli redditi da lavoro effettivamente percepiti.

CONCLUSIONI

La decisione conferma che, di fronte alle richieste di restituzione integrale per incompatibilità tra “Quota 100” e lavoro, è fondamentale verificare la correttezza dei conteggi. La sanzione non può mai tradursi in un provvedimento sproporzionato che privi il cittadino dei propri mezzi di sussistenza.