Indicazioni dei DPI (Dispositivi di protezione individuali) e dei tamponi nelle strutture ospedaliere e Sanitarie
La Regione Campania, con le note prot. n. 226697 del 02.05.2023 e n. 228980 del 03.05.2023, ha fornito indicazioni e chiarimenti circa l’obbligo di utilizzo dei DPI (Dispositivi di protezione individuali) nelle strutture ospedaliere e Sanitarie, nonché sull’utilizzo dei tamponi.
Queste, in sintesi le indicazioni in esse contenute:
1. Strutture ospedaliere
– Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lavoratori, utenti e visitatori all’interno di tutti i reparti.
– Non hanno l’obbligo di indossare mascherine: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
– L’obbligo del dispositivo di protezione non è previsto in spazi ospedalieri di collegamento siti al di fuori dei reparti di degenza, ma l’utenza-accompagnatori-lavoratori devono esserne provvisti per poter accedere alle aree assistenziali.
– Tampone – L’esecuzione del tampone diagnostico per l’accesso ai Pronto Soccorso sarà necessario solo per i pazienti che manifestano stati febbrili e sintomatologie che interessano le vie respiratorie.
Sarà ancora sempre necessario per i ricoveri di pazienti provenienti da Pronto Soccorso. Per i ricoveri programmati prima di accedere alle strutture sarà necessario il tampone effettuato nelle 24 ore, precedenti; il tampone sarà altresì necessario per gli accompagnatori che prestano assistenza continuativa ai degenti (fruitori provvidenze ex Legge 194/92, badanti autorizzati all’assistenza notturna, ecc.).
2. Strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali, lungodegenze, riabilitative, hospice, strutture residenziali per anziani e o non auto sufficienti, ambulatori ed aree assistenziali dei Distretti Sanitari di Base.
– L’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie è previsto per lavoratori, utenti e visitatori di tali strutture nelle aree assistenziali e non nelle aree di transito e/o attesa, fatto salve situazioni di affollamento.
3. Ambulatori medici dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
– L’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie va valutato nel contesto assistenziale dal MMG/PLS nel rispetto di carico utenza e della disponibilità di spazi conformi al corretto distanziamento.