Sarno, caso Tekla: condannata l’Agenzia Sistema Territoriale Valle del Sarno

Per il Tar l’azienda dell’area Pip di Sarno dovrà essere risarcita

Il Tar della Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto il ricorso dell’azienda Tekla di Sarno ed ha condannato l’Agenzia Sistema Territoriale Valle del Sarno (ex Agro Invest) ad eseguire la sentenza del 2021 disposta tra le parti. In sintesi, si tratta di “risarcimento del danno subito per il mancato completamento delle opere di urbanizzazione”.

Il giudici amministrativi hanno così deciso. “Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a. di dare esecuzione alla sentenza 8 novembre 2021 n. 2359 mediante il pagamento della somma da quantificarsi, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., secondo i criteri pure specificati nella suddetta sentenza, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica a cura di parte ricorrente;

– nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, con il compito di quantificare i danni così come stabilito in parte motiva e di provvedere al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza n. 2359/2021 in caso di perdurante inerzia dell’Agenzia soccombente;

– liquida fin d’ora, a carico dell’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a., le spettanze del Commissario ad acta nella misura complessiva di € 1.500,00 (oltre spese vive);

– condanna l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a. al pagamento delle spese relative al presente giudizio, che liquida, in favore della parte ricorrente, nella misura complessivi € 1.000,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.

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