La giustizia amministrativa si pronuncerà ad ottobre in merito ad alcune delibere dell’Ente d’ambito sarnese-vesuviano. In gioco milioni di euro
I Comuni di Nocera Inferiore, Roccapiemonte, Roccarainola, Casalnuovo di Napoli, Scisciano e Lettere, hanno presentato ricorso al Tar della Campania, sezione di Salerno, contro la Gori (gestore servizio idrico integrato Ato 3), il commissario straordinario Ente d’Ambito Sarnese – Vesuviano e la Regione Campania, per l’annullamento di alcune delibere dell’ente dell’ambito sarnese-vesuviano.
Le deliberazioni in questione oggetto del ricorso e per le quali è stato chiesto l’annullamento sono:
– delibera dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano n. 19 dell’8 agosto 2016 avente ad oggetto Schema Regolatorio ATO N. 3 Regione Campania;
– delibera dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano n. 20 del 1° settembre 2016, avente ad oggetto Schema Regolatorio ATO N. 3 Regione Campania;
– RELAZIONE METODOLOGICA DI ACCOMPAGNAMENTO ex art. 7.3, lettera d), deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr.
Per i Comuni a fondamento del ricorso ci sono quattro motivi:
– “la deliberazione impugnata avrebbe illegittimamente riproposto le partite pregresse, pari a 122 milioni di euro”;
– “col secondo motivo si contesta che il piano tariffario sarebbe stato adottato sull’erroneo presupposto dell’esistenza di un valido ed efficace Piano d’Ambito Operativo nella gestione dell’ATO 3 Campania. In particolare si sostiene che per il biennio 2014/2015 sarebbe stata operata una sovrastima dei costi operativi endogeni (opex end) rispetto a quelli effettivamente sostenuti dal gestore”;
– “col terzo motivo, si lamenta l’illegittimità dell’istanza di riequilibrio economico-finanziario della gestone del S.I.I. dell’ATO n. 3 Sarnese Vesuviano formulata dal Commissario nella parte in cui chiede alla Cassa Servizi Energetici ed Ambientali un’anticipazione di 244 milioni di euro, quando la riscossione di oltre la metà di siffatta cifra fa riferimento a componenti tariffarie annullate dal giudice amministrativo e rese inefficaci dalla sopra richiamata normativa regionale”;
– “Infine, con l’ultimo motivo si solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 co. 137 L.R.C. 5/2013 e 21 co. 9 L.R.C. 15/2015, nella parte in cui le competenze dei soppressi Enti d’Ambito sono state attribuite a commissari straordinari regionali nelle more della costituzione dell’Ente Idrico Campano, così sottraendole agli enti locali”.
Si sono costituiti in giudizio la Gori s.p.a., soggetto gestore del servizio, nonché il Commissario straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano.
Il Tar della Campania viste che “sono state depositate memorie conclusionali e di replica”, considerando una sentenza del Tar Lombardia (A.E.E.G.S.I.), “ordinato l’intervento in giudizio sia dell’Ente Idrico Campano, in qualità di autorità attualmente competente in materia di regime tariffario” e sia della Regione Campania, nonché alcuni giudizi del Consiglio di Stato, ha rinviato “il prosieguo della discussione della causa all’udienza pubblica del 12 ottobre 2022”.
Rd