Secondo i giudici amministrativi la società costruttice non ha colpa sul ritardo dei lavori, dovuto a terzi. L’aumento degli oneri richiesti dall’ente comunale non passa
I giudici del Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso del Comune sugli oneri di urbanizzazione richiesti per delle civili abitazioni costruite in via Rea e via Solimena. L’ente, rappresentato dall’avvocato Alfonso Vuolo, ha visto bocciata la richiesta di riforma della sentenza del Tar di Salerno che ha dato ragione alla ditta costruttrice Grimm, proprio in merito a tali oneri. La società difesa dagli avvocati Gherardo Maria Marenghi e Luisa Marrone, dopo il Tar, ha così ricevuto un ulteriore legittimazione delle proprie tesi dal Consiglio di Stato. Palazzo di città ha presentato ricorso per far valere le sue ragioni su un mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione di oltre 540 mila euro, comprensivi di oneri di costruzione e sanzioni. Una richiesta, quella per il pagamento di “oneri maggiorati e di presunti interessi moratori” che la società ha impugnato “per un eccesso di potere” e non dovuta poiché il pagamento del contributo “presupponeva l’ultimazione dei lavori dell’opera edilizia il cui ritardo non era imputabile ad essa”. In effetti – riporta il Quotidiano del Sud – , i lavori sono stati sospesi dalla Soprintendenza il 2006 per un vincolo indiretto e poi dal Comune. Successivamente è stato rilasciato nuovo permesso a costruire nel 2007 con il riavvio dei lavori il 2008. In questo stesso anno arriva una terza sospensione disposta dalla Soprintendenza.
È su queste basi che i giudici hanno stabilito, accogliendo la linea difensiva, che il termine di ultimazione dei lavori è da intendersi quello derivante dalla segnalazione certificata di inizio attività, presentata dalla società il 2011, relativamente a dei lavori residui. Il ritardo dei lavori, non dovuto alla società, ha allungato i tempi di ultimazione, quindi per gli oneri richiesti dal Comune con le annesse sanzioni, non ricorrono i presupposti. La società ha inoltre replicato di avere versato 208 mila euro per gli oneri di costruzione, più interessi, oltre all’ulteriore somma di 104 mila euro. Il Comune è arrivato al ricorso perché ha ritenuto che la società avrebbe dovuto corrispondere, dal 2006 al 2012, un importo di 201 mila euro di interessi moratori, e di 367 mila euro di maggiorazione degli oneri concessori. Inoltre, per l’ente la società resterebbe debitrice di altri 40 mila euro, come recita una nota interna dell’amministrazione comunale del 2019 (vicenda, quest’ultima, che il Consiglio di Stato ha sottolineato che esula dal thema decidendum). In generale gli oneri di urbanizzazione rappresentano una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente, con la realizzazione di opere per la collettività. In questo caso, per il Comune, gli oneri scatterebbero dal rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed al pagamento entro 60 giorni dal termine di fine lavori. Nell’eventualità di un mancato pagamento si procede anche alla sanzione. Gli avvocati difensori della società, Marenghi e Marrone, nella memoria presentata al Consiglio di Stato, hanno evidenziato che la pretesa del Comune fosse arbitraria e che la stessa amministrazione nel 2006 autorizza la rateizzazione degli oneri (52mila euro) e chiede una fideiussione di 208 mila euro per il contributo del costo di costruzione. Cifre da versare entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori. La Scia, rilasciata per i lavori di rifinitura, determina il completamento dell’opera, e definisce la data di ultimazione dei lavori. Tesi accolta dalla giustizia amministrativa.
Giuseppe Colamonaco