Un esposto alla Corte dei conti sezione regionale di controllo di Napoli sul bilancio di previsione 2020 – 2022 approvato ieri sera dalla maggioranza Lanzara
I consiglieri comunali di opposizione Andrea Donato, Aniello Capuano, Vincenzo di Leo, Antonino Coppola, Vincenzo Lamberti, Mena Pascariello, Francesco Longanella e Salvatore De Simone, in riferimento al bilancio di previsione del Comune di Castel San Giorgio hanno segnalato alcune presunte anomalie riscontrate in fase di approvazione del bilancio. “La società in house San Giorgio Servizi – scrivono i consiglieri nell’esposto- a seguito dell’affidamento del servizio rifiuti a ditta esterna avvenuto in data 01/01/2019, è stata praticamente svuotata delle principali commesse afferenti il ciclo rifiuti con inevitabile ridimensionamento delle entrate della società senza però provvedere ad un adeguato ridimensionamento delle spese. La circostanza, più volte in varie sedi segnalata dai sottoscritti, ha provocato per l’esercizio 2019 una perdita della società di 266.178, 0,73 €. In sede di approvazione del consuntivo 2019 i sottoscritti hanno invano richiesto che venissero esibite le dichiarazioni delle posizioni organizzative di non sussistenza di debiti fuori bilancio. In sede di approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 il responsabile finanziario dichiara che agli atti di ufficio non risultano dichiarazioni delle posizioni organizzative e di non sussistenza di debiti fuori bilancio relativo all’anno 2019 ed il revisore dei conti dichiara che dal rendiconto per l’esercizio 2019 non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare.
Con il bilancio di previsione- scrivono ancora gli 8 esponenti politici locali- la perdita della San Giorgio Servizi viene ripianata con previsione della spesa nella missione 01 programma 03 annualità 2020″. Un’altra anomalia a detta dei consiglieri di opposizione riguarderebbe gli oneri di urbanizzazione. “È prevista un’entrata per l’esercizio 2020 – si legge nell’esposto inviato alla Corte dei Conti – di 1.050.000 €, tale importo viene ripartito in spesa corrente per 300.000,00 € e 750.000,00 € in spesa in conto capitale in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 1 comma 460 della legge 11 dicembre 2016 numero 232 che non prevede la destinazione degli oneri di urbanizzazione a copertura delle spese correnti. Si chiede a codesta spettabile Corte di verificare la correttezza delle suddette operazioni contabili”.
L. T.