In merito a Nocerina – Gubbio, di seguito la decisione della Giustizia sportiva:
il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali ha osservato
> che alla fine del primo tempo di gara e due volte durante il secondo tempo sostenitori della società Nocerina intonavano cori inneggianti alla discriminazione territoriale verso la città di Salerno; > che tali cori venivano percepiti in maniera univoca dal commissario di campo e dal collaboratore della Procura Federale; > che pertanto risulta accertata la responsabilità della società con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 nn.1 e 3 del C.G.S. e applicazione della sospensione di cui all’art. 16 n. 2 bis del C.G.S..
Tutto ciò premesso, ha quindi deliberato:
> di infliggere alla società Nocerina la sanzione della chiusura del settore dello stadio denominato “curva ovest” per una gara effettiva, > di sospendere l’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art. 16 n.2 bis del C.G.S.