Olio esausto e non, dalla raccolta alla rigenerazione: la garanzia dei consorzi

È sempre più difficile capire come smaltire l’olio usato in casa e non solo quello.

L’olio può essere un vero inquinante se buttato negli scarichi della propria abitazione, perciò conviene affidarsi a centri di raccolta specializzati. I Comuni possono collegarsi a dei consorzi che si occupano della raccolta e quindi della rigenerazione nelle industrie preposte, questi allestiranno dei punti di raccolta ad hoc.

Le isole ecologiche sono un luogo attrezzato per lo smaltimento corretto e per il recupero di molti materiali. Le isole sono recintate e custodite. L’accesso è gratuito ed il personale di servizio è a disposizione per ogni tipo di informazione e di aiuto per il corretto conferimento dei materiali.

Su tutto il territorio nazionale due sono i consorzi che garantiscono la raccolta e quindi tutta la filiera secondo la normativa vigente: il Conoe ed il Conou (http://www.conoe.it  e http://www.conou.it/it/).

Diverse sono le categorie che possono associarsi e che solo se autorizzate possono diventare raccoglitori di rifiuto. In tal caso ci sono una serie di documenti da presentare: visura camerale non anteriore ai 3 mesi, iscrizione automezzi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il Cod. CER 200125, autorizzazione provinciale R13 per lo stoccaggio, quantitativi raccolti dall’inizio dell’attività, suddivisi per anno solare ovvero copia MUD, aziende di rigenerazione alle quali viene conferito l’olio vegetale esausto raccolto.

Ma non solo l’olio alimentare è da smaltire in modo corretto, anche quello lubrificante. Il cittadino che non è un produttore professionale di olio lubrificante usato, può rivolgersi al proprio Comune per conoscere la dislocazione dei centri di raccolta autorizzati; infatti dal 2008 è in vigore un decreto che impone ai Comuni di attrezzarsi in tal senso.

Esiste una normativa precisa su questo tipo di rifiuto pericoloso:
Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 “Norme relative alla eliminazione degli oli usati”. Decreto ministeriale 17 febbraio 1993 “Contributo dovuto dalle imprese partecipanti”. Decreto ministeriale 16 maggio 1996 n. 392 “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati”. Decreto legislativo 11 maggio 2005 n.133 “Norme in materia di incenerimento dei rifiuti”. Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.EL152 e smi, “Norme in materia ambientale”. Decreto ministeriale 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”. Decreto ministeriale 13 maggio 2009 “Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”. Art 13 – Legge 2 novembre 2009, n.166 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia della Comunità Europea”. Decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 ” Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE”.

La gestione del rifiuto prodotto dai cittadini è definito come rifiuto urbano e quindi è di competenza dei Comuni. Il principale obiettivo delle amministrazioni comunali dovrebbe essere quello di agevolare i cittadini nell’attività di conferimento, un’ottima modalità sarebbe quella che ogni Comune inserisse la raccolta degli oli nel normale servizio di raccolta differenziata.

Redazione

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