La Paganese torna a sperare nel calcio professionistico, gli avvocati Baio e Castaldi, ottengono la sospensione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito, una nota della vittoria ottenuta dai legali del club azzurrostellato: ritorno in Lega Pro.
Dopo aver instaurato con precisione certosina la procedura di transazione fiscale rispettando tutto quanto previsto dalla normativa in materia ex art. 182 ter (normativa recepita dalla Circolare emanata dell’Agenzia delle Entrate di Roma n. 40/E del 18.04.2008) l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ha effettuato richieste pretestuose che nonostante l’assurdità delle stesse sono state esaustivamente adempiute in tempi celeri.
Questo non è servito perché l’Agenzia delle Entrate, oltre il termine utile stabilito dalle rigide normative calcistiche per l’iscrizione al prossimo Campionato di Calcio, ha emanato un provvedimento di diniego pregiudizievole sia per l’Erario stesso sia per la Società Paganese Calcio 1926 srl la cui mancata iscrizione ne avrebbe determinato la fine calcistica e societaria.
A questo punto della complicata e affannosa vicenda intervengono l’ Avv. Cosma Baio e il Dott. Vincenzo Spera con il supporto dell’Avv. Filippo Castaldi che riescono ad ottenere un provvedimento di sospensione emesso dal Presiedente delle Commissioni Tributarie di Salerno adito, Dott. Perretti Pasquale, che ha sospeso il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate contestato per palese illegittimità tenuta dell’Ufficio di Salerno.
Il successo che ha evitato un danno grave ed irreparabile non solo per la Paganese Calcio ma per l’Erario medesimo è stato ottenuto impugnando l’assurdo provvedimento (emanato oltre i termini di legge) dinnanzi la Ctp di Salerno adendo ad una procedura straordinaria prevista dall’art. 47 c.3 D.lgs 546/92 che ha sospeso la validità del diniego medesimo con estrema urgenza.
Tale provvedimento è stato instaurato ( impugnato il relativo diniego) sulla scorta di un unico precedente esistente in Italia ovvero emesso dalla CTP di Milano sent. 1541/25/14.