Il ricorso del primo dei non eletti, secondo il Tar, è infondato, ecco perché
Pubblicate le motivazioni con il quale il Tribunale amministrativo di Salerno ha rigettato il ricorso di Matteo Bove, candidato al consiglio comunale della lista “Ci siamo” alle elezioni amministrative del 2024 a Nocera Superiore a supporto del sindaco Gennaro D’Acunzi, che riteneva di avere ricevuto più voti dei 250 attribuitigli e che la seconda e ultima degli eletti della lista Marcella De Angelis ne avesse ricevuto molto di meno dei 259 calcolati. Il Tar, pur se non si sono costituiti né il Comune di Nocera Superiore né Marcella De Angelis, ha confermata l’elezione della consigliera, concludendo che alla fine….
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LA TESI DI BOVE
In breve, il candidato Matteo Bove ha lamentato che nelle sezioni elettorali 10, 13 e 19 sono stati attribuiti più voti di preferenza alla De Angelis ed illegittimamente annullati voti a lui, con un distacco di 9 voti a favore della candidata risultata eletta. Al ricorrente sarebbero stati annullati ben 14 voti mentre alla candidata sarebbero state conteggiate almeno 15 preferenze nonostante queste preferenze fossero state espresse nel riquadro di un’altra lista appartenente alla coalizione, diversa da quella della in cui entrambi erano candidati.
Disposta una verifica della prefettura che ha prodotto i risultati (che avevano portato a festeggiare l’elezione di Bove).
LA DECISIONE DEL TAR
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che a Bove, nelle sezioni 10 e 19 dovessero essere attribuiti altri due voti. Nella sezione numero 13 sono stati annullati sei voti alla De Angelis.
«Considerato che il verbale delle operazioni elettorali ha riconosciuto alla candidata Marcella De Angelis 259 voti di preferenza ed ha riconosciuto al candidato Matteo Bove 250 voti di preferenza, l’eventuale correzione del risultato elettorale restituirebbe alla candidata Marcella De Angelis 253 voti di preferenza e al candidato Matteo Bove 252 voti di preferenza, insufficienti a colmare la differenza risultante dallo scrutinio.
Il ricorso, quindi, deve essere respinto, per l’infondatezza delle censure dedotte. Le spese processuali, tenuto conto della complessità della questione, devono essere interamente compensate tra le parti costituite. Non si esclude un ricorso al Consiglio di stato.