Il Consiglio di Stato dà ragione al Consorzio di Bonifica: giusti i conteggi elettorali

Chiuso il capitolo elezioni all’Ente del luglio scorso che la sentenza del Tar di Salerno aveva ribaltato

Il Consiglio di stato respinge il ricorso contro le elezioni al Consorzio di Bonifica del Sarno tenutesi lo scorso 10 luglio. Il Tar aveva accolto il ricorso proposto dal terzo dei non eletti per la quarta fascia di contribuzione (delle quattro fasce contributive in rappresentanza delle quali è eletto l’organo consortile), e ha annullato per l’effetto, nei termini di cui in motivazione, gli atti impugnati con i quali sono stati pubblicati, il 12 luglio 2022 scorso, i risultati delle elezioni consortili e il prospetto generale dei voti complessivi riportati dai singoli candidati e sono stati proclamati gli eletti (nel caso specifico i primi due candidati ricompresi nella graduatoria finale.

IL RICORSO DAVANTI AL TAR
La sentenza del tribunale amministrativo regionale aveva ritenuta superata la “prova di resistenza”, avendo il ricorrente dimostrato che in base al metodo di computo da ritenersi corretto, detraendo cioè i voti attribuiti alla lista e considerando i soli voti di preferenza riportati da ogni candidato, egli si sarebbe classificato alla seconda posizione, con 86 voti.

Il Tar ha poi condiviso la tesi del ricorrente sulle erronee modalità di attribuzione dei voti ai candidati dichiarati eletti: e ciò in quanto il totale dei voti validi assegnato a ciascun candidato della lista “Insieme si vince” (la sola presentata per la quarta fascia di contribuzione, che era stata sottoscritta da 618 consorziati ed era composta da due candidati, pari al numero complessivo dei delegati che spettano a tale fascia in relazione al valore dei ruoli consortili) sarebbe stato illegittimamente determinato sommando le preferenze individuali con i voti di lista, anziché attribuendo ai singoli candidati le sole preferenze espresse per ciascuno, quindi senza tener conto dei voti di lista (che andrebbero, viceversa, conteggiati soltanto qualora concorrano più liste, al fine di attribuire, su base proporzionale, i quozienti da assegnare a ciascuna di esse), pena, altrimenti, l’alterazione del dato elettorale.

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Il consigliere defenestrato dalla sentenza del tar (avendo ottenuto complessivamente 275 voti) è ricorso al Consiglio di Stato ritenendo con il primo grado avrebbe sovvertito gli esiti della competizione sulla base di una lettura erronea del sistema elettorale consortile (come disciplinato dall’art. 22 della legge regionale Campania n. 4 del 2003) e delle previsioni statutarie oltre che in contrasto con la chiara ed effettiva volontà espressa dagli elettori con i voti di lista, che sono stati di fatto “azzerati” e “sterilizzati” a vantaggio di una esigua minoranza che ha riportato solo una piccola porzione del consenso elettorale (l’originario ricorrente ha ottenuto 86 voti, pari a meno di un terzo delle preferenze riportate dall’appellante).

In tal modo, lamenta l’appellante, l’espressione di consenso mediante i voti di lista finirebbe per non essere validamente rappresentata all’interno degli organi di gestione del Consorzio, sebbene la disciplina del sistema elettorale consortile, laddove ha consentito di esprimere preferenze anche per i candidati fuori lista nel caso di presentazione di un’unica lista, non avrebbe affatto privato il singolo elettore della facoltà di esprimere il proprio voto a favore dei candidati inclusi nella lista barrando soltanto il contrassegno della lista stessa. Anche il Consorzio di Bonifica ha proposto appello incidentale contro la sentenza del Tar secondo un similare ragionamento.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto fondati i ricorsi contro al sentenza del Tar: i voti di lista andavano computati sommandoli alle preferenze a favore dei singoli candidati. Esprimendo il voto per la lista, infatti, gli elettori hanno inteso esprimere il consenso anche per i singoli candidati ricompresi nella lista, ferma restando la possibilità per i consorziati della fascia, in caso di presentazione di un’unica lista, di presentare la propria candidatura fuori lista.

Insomma, il conteggio dei voti effettuato dal Consorzio di Bonifica è corretto, avendo determinato la cifra elettorale di ciascun candidato dell’unica lista ammessa “Insieme si vince” attraverso la somma dei voti riportati dalla lista e dei voti di preferenza espressi in favore dei singoli candidati inclusi nella lista, proclamando di conseguenza legittimamente, con gli atti impugnati in primo grado, gli eletti alla carica di consigliere delegato.

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