Dal primo maggio nuove disposizioni su Green pass e mascherine: l’elenco

Tra obblighi caduti, misure protettive consigliate e obblighi rimasti come cambierà la vita in Italia dopo due anni e poco più di pandemia da Covid

Dal primo maggio 2022 molte misure anti Covid in Italia saranno eliminate, altre no. Vediamole nel dettaglio.

IL GREEN PASS
Non sarà più obbligatorio da esibire tranne che per le visite in ospedale e nelle Rsa, dove sarà necessario esibire quello rafforzato (vaccinazione completa o la guarigione).
Non sarà più richiesto, quindi, in bar e ristoranti al chiuso, aerei, treni, traghetti e pullman intra-regionali, palestre e piscine al chiuso, feste e cerimonie, convegni e congressi, discoteche e sale da gioco, cinema, teatri e concerti.

PER CHI VIAGGIA ALL’ESTERO SERVE IL GREEN PASS?
Bisogna sempre riferirsi alle regole dello Stato dove si è diretti. Il green pass base, quello che si ottiene anche con solo un tampone negativo è ancora necessario per l’ingresso nei Paesi dell’Unione europea.

Un’ordinanza del ministro della Salute italiano ha prorogato al 31 maggio le misure per chi arriva in Italia o rientra dall’estero: continuerà a bastare anche un tampone oltre che il pass da vaccinazione o guarigione (green pass base).

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza di proroga al 31 maggio delle disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri. La novità riguarda il passenger locator form, che dal 1° maggio non sarà più necessario. Il documento era stato introdotto nell’estate del 2021 per regolare le partenze e conteneva tutte le informazioni necessarie per localizzare il viaggiatore in caso di eventuale contagio da Covid durante lo spostamento.

LE MASCHERINE FFp2
Dal primo maggio niente più obbligo di mascherine per andare a fare la spesa o allo stadio, nei luoghi di lavoro, pubblici e privati (tranne ospedali e Rsa), in negozi, centri commerciali, supermercati, bar, ristoranti al chiuso, uffici pubblici, banche, poste, musei, discoteche, barbiere, parrucchiere ed estetista. Sui luoghi di lavoro, i datori di lavoro, nel settore privato, se ritenuto opportuno, potranno decidere di mantenere i protocolli vigenti che prevedono l’obbligatorietà di questi dispositivi di protezione.

DOVE RESTA OBBLIGATARIO L’USO DELLA MASCHERINA FFp2
• aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
• navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
• treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
• autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
• autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
• mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
• mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado
• spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
• a scuola fino alla fine dell’anno scolastico (in aula basta la chirurgica)
È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

DOVE È RACCOMANDATO L’USO DELLA MASCHERINA FFp2
L’uso delle mascherine FFP2 negli uffici pubblici è raccomandato, in particolare, per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale “fragile”, negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti.

L’uso è raccomandato a chiunque entri in negozi, centri commerciali, supermercati, bar e ristoranti al chiuso, in uffici pubblici, banche, poste, musei, discoteche, dal barbiere, dal parrucchiere e dall’estetista. L’uso è raccomandato in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. Le disposizioni sono vigenti dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

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