Roccapiemonte, ditta con interdittiva antimafia, il Tar annulla l’appalto per i rifiuti

L’azienda respinge l’interdittiva

Nonostante l’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Napoli nei riguardi di una ditta del Napoletano, con sedi anche nell’Agro nocerino sarnese, il Comune di Roccapiemonte non l’aveva esclusa dalla gara per l’aggiudica della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e del servizio di igiene urbana. Un appalto da oltre 10 milioni di euro che la ditta gravata da interdittiva antimafia si era aggiudicata, in via provvisoria, essendo classificatasi al primo posto. È stata la ditta classificatasi al secondo posto, però, a far accendere i riflettori del Tar sulla vicenda, presentando ricorso contro il Comune di Roccapiemonte e la stessa società vincitrice della gara.

LA DECISIONE
Nella camera di consiglio del 27 ottobre scorso, con l’intervento dei magistrati Nicola Durante in qualità di presidente, del consigliere Paolo Severini e del referendario estensore Igor Nobile, il tribunale amministrativo regionale ha accolto in toto le richieste della ditta ricorrente, ordinando al Comune di Roccapiemonte l’annullamento di tutti gli atti prodotti, compresa l’aggiudica provvisoria alla ditta raggiunta dal provvedimento interdittivo.

A nulla è valso il precedente ricorso al Tar da parte della ditta vesuviana per chiedere la sospensiva. Lo scorso maggio la prefettura di Napoli ha escluso la ditta vesuviana. dalla white list delle società estranee ad infiltrazioni mafiose. Gli avvocati dell’azienda ritengono infondata l’interdittiva antimafia ed hanno più volte spiegato che la famiglia proprietaria del gruppo è stata vittima della criminalità organizzata ed ha denunciato i clan, in diverse zone d’Italia, dove operano. L’interdittiva, tuttavia, continuerà a produrre effetti, in attesa di nuovi pronunciamenti.

IL CASO ROCCAPIEMONTE
La ditta in questione partecipa alla gara indetta dalla CUC che vede insieme i Comuni di Cava dei Tirreni (ente capofila), Castellabate e Roccapiemonte. Alla gara vengono ammesse quattro offerte e, all’esito delle operazioni di gara, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la ditta colpita dall’interdittiva antimafia si colloca al primo posto della graduatoria con 94,93 punti, mentre al secondo posto, con 82,31 punti, si colloca la ditta ricorrente.

Il 29 aprile scorso, il Comune di Roccapiemonte, con propria determina, la n. 103, aggiudica provvisoriamente l’appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti e di igiene urbana alla ditta sub iudice. La seconda classificata presenta un articolato ricorso al Tar dopo che si è visto negato anche l’accesso agli atti. Sia il Comune di Roccapiemonte, difeso dall’avvocato Michele Dionigi, sia la ditta aggiudicataria del servizio, si costituiscono in giudizio, cercando di far valere le proprie ragioni.
Secondo la ditta ricorrente la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere a priori l’impresa aggiudicataria, in quanto attinta da informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Napoli, informativa attestante la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

«La condizione in parola – evidenzia la ricorrente- palesa l’incapacità della controinteressata a contrarre con la pubblica amministrazione, e la necessità di disporne l’esclusione dalla procedura, atteso che la sussistenza dell’interdittiva costituisce, ex sé, motivo di esclusione»

Alla fine il Tar ha dato ragione alla ditta giunta seconda, riconoscendone le ragioni.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza pubblicata l’11 novembre scorso, ha disposto l’annullamento degli atti impugnati e ordinato al Comune di Roccapiemonte di esibire alla ditta ricorrente i documenti dei quali aveva fatto regolare richiesta. Il Tar ha anche ordinato al Comune di determinarsi in merito alla prosecuzione dell’iter procedimentale, ovvero scorrendo la graduatoria. La gara a questo punto, previa verifica, dovrebbe essere aggiudicata proprio alla ditta ricorrente.

Il Comune di Roccapiemonte e la ditta controinteressata, sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, liquidate in complessivi 1.500,00€ , oltre accessori di legge.

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