Il Tar di Salerno dichiara infondato il ricorso presentato da un partecipante, che tante polemiche aveva suscitato
Il tribunale amministrativo di Salerno respinge il ricorso di uno dei partecipanti alla selezione per titoli e colloquio per il reclutamento di personale a tempo determinato nell’ufficio di piano del Piano di zona che riunisce le due Nocera, Castel San Giorgio e Roccapiemonte.
IL RICORSO
Il ricorrente aveva impugnato la determina e il bando con cui il Comune di Nocera Inferiore ha indetto un concorso per un posto di istruttore direttivo amministrativo e per due posti di istruttore direttivo sociologo da impiegare presso l’Ufficio di Piano e per le attività finanziate dal Fondo povertà con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato.
Il ricorrente, istruttore direttivo contabile presso il medesimo Comune, è in possesso di laurea in Economia e Commercio conseguita sulla base del vecchio ordinamento universitario e intende partecipare alla procedura; il bando prevede tuttavia, quale requisito di partecipazione, per il primo profilo il possesso di laurea in Giurisprudenza e per il secondo profilo il possesso di laurea in Sociologia.
LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
Il ricorso è stato respinto. Le disposizioni di legge, contrariamente a quanto aveva sostenuto il ricorrente, non pongono vincoli specifici all’Amministrazione circa i requisiti da richiedere ai candidati, prevedendo genericamente che sia il bando a individuare i requisiti di ammissione al concorso e che per il profilo D1 debba essere richiesta una laurea attinente alle funzioni caratterizzanti la posizione.
L’Amministrazione gode inoltre di ampia discrezionalità nella individuazione dei titoli di studio richiesti ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, salvo profili di irragionevolezza o di illogicità che nel caso di specie non sussistono: il bando richiede titoli di studio in materia giuridica in relazione al posto di istruttore direttivo amministrativo e in materia economica in relazione al posto di istruttore direttivo economico – finanziario. Per il Tar non sussiste la violazione dell’art. 2 del Regolamento dell’Ufficio di Piano.
Tale disposizione infatti prevede che all’Ufficio di Piano siano assegnate risorse umane adeguate “a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni ed i compiti assegnati all’Ufficio stesso”, individuando poi le figure professionali (tra cui due istruttori direttivi amministrativi) che l’ufficio di piano dovrebbe avere in organico. Per espressa previsione della citata disposizione, l’indicazione così fornita è “puramente indicativa”: l’art. 2 del Regolamento dell’Ufficio di Piano individua una sorta di organico teorico, da adeguare all’effettivo fabbisogno tenendo conto dell’impegno necessario allo svolgimento delle funzioni e della disponibilità di risorse umane dei singoli comuni (come previsto dalla medesima disposizione) nonché, ovviamente, delle risorse economiche disponibili.
Sempre per i giudici amministrativi non sussiste la violazione dell’art. 1 della legge n. 1076/1971 in quanto il bando consente espressamente la partecipazione di coloro che sono in possesso di titoli equipollenti a quelli indicati nel bando di concorso (onerando i candidati della dimostrazione della suddetta equipollenza), considerato anche che tale disposizione dichiara l’equipollenza della laurea in sociologia alla laurea in Economia e Commercio ma non viceversa. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.