Tar respinge ricorso Legambiente in merito al Progetto “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno nei Comuni di Pontecagnano, Battipaglia, Eboli, Capaccio, Agropoli”. Legambiente: ” Da una preliminare lettura della sentenza del TAR emergono non poche perplessità. Valutiamo il ricorso in appello”
“Da una preliminare lettura della sentenza del TAR che ha respinto il ricorso di Legambiente rappresentata dall’Avvocato Pasquale D’Angiolillo(nonché quello parallelamente proposto dall’Ente Riserve Naturali Foce Sele – Tanagro, Monti Eremita e Marzano) contro la realizzazione del Grande Progetto “Intervento di difesa e ripascimento del litorale del Golfo di Salerno nei Comune di Pontecagnano, Battipaglia, Eboli, Capaccio, Agropoli” appena pubblicata, emergono non poche perplessità nella valutazione delle argomentazioni poste dalla nostra Associazione.
Salta all’occhio, tra le varie, la contraddizione, da un lato,il riconoscimento da parte del TAR, come contestato da Legambiente, della durata della VIA, approvata ad aprile 2014 è scaduta nel 2019 per legge quinquennale e, dall’altro, la contestazione di improcedibilità riguardo tale confutazione in quanto sarebbe stata formulata prima della scadenza del termine di legge.In ogni caso, è chiaro che, in virtù di quanto evidenziato, la Provincia di Salerno non potrà procedere alla sottoscrizione del contratto e all’avvio dei lavori senza aver prima reiterato la procedura di V.I.A. come testualmente stabilito dalla norma espressamente richiamata nella sentenza.” In una nota Legambiente Campania commenta la sentenza del Tar che ieri ha respinto il ricorso dell’Associazione in merito al Grande Porgetto di ripascimento del litorale salernitano
“A prescindere dal pronunciamento- conclude Legambiente- oltre a prendere in considerazione il ricorso in appello, chiederemo da subito chiarimenti nelle sedi nazionali e comunitarie sulla legittimità di un intervento palesemente contraddittorio rispetto alle disposizioni vigenti in materia di tutela dei corpi idrici superficiali. Infatti, il progetto non poteva essere autorizzato in quanto determinante un deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale in difformità rispetto alle disposizioni recate dalla direttiva quadro 2000/60/CE per l’azione comunitaria in materia di acque.”