Il Tar decide sugli oneri e permesso a costruire della Pagani center

Rigettato il ricorso, il Comune potrà incassare i 133 mila euro di ingiunzione

Il Comune di Pagani dovrebbe incassare 133.469,56 euro relativi all’ordinanza di ingiunzione nei confronti della Pagani center a titolo di oneri legati al rilascio di permesso a costruire. La società, in merito a tale ingiunzione, si è rivolta al tribunale amministrativo della Campania, sezione di Salerno, per chiederne l’annullamento. I giudici amministrativi hanno però rigettato il ricorso. La società ricorrente, inoltre, ha impugnato l’ingiunzione di pagamento del 2016, per un permesso a costruire rilasciato nel 2006. Dalla convenzione stipulata con il Comune, l’ente avrebbe rinunciato agli oneri, in cambio di locali siti al piano terra dell’edificio in costruzione, nonché a 4 posti auto nel parcheggio esterno lato est. Il ricorso della società, fondato sull’inesigibilità e sulla prescrizione del credito, è stato però respinto. Secondo i giudici amministrativi, gli oneri di urbanizzazione configurano un vincolo legato all’area edificabile ed alla costruzione eseguita.

In caso di trasferimento della concessione edilizia – si legge nella sentenza –  l’obbligazione pecuniaria, se non adempiuta dal titolare iniziale, si trasferisce necessariamente all’avente causa. Gli oneri diventano esigibili alla data di ultimazione dell’opera da cedere al Comune o dalla cessazione del titolo edilizio, termine dal quale parte la prescrizione decennale. In questo caso, il Tar, ha evidenziato che la ricorrente non ha allegato prova precisa di tale decorrenza per dichiarare la prescrizione. Inoltre, Palazzo San Carlo ha  avviato un accertamento nel 2012, un atto interruttivo che vanificherebbe la durata della prescrizione. I giudici per tali ragioni hanno rigettato l’istanza della Pagani center. Si tratta di una questione annosa che dovrebbe avere il suo epilogo, salvo un eventuale appello al Consiglio di Stato, da parte della ricorrente.
gc

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