La Corte costituzionale intona il de profundis dell’autonomia differenziata “alla Calderoli”

Che fine faranno le richieste di referendum? Su di esse dovrà esprimersi la Cassazione, in dialogo coi promotori, ma, d’impatto, autorevoli costituzionalisti ritengono che i quesiti rimangano superati dalla sentenza della Corte costituzionale e che, dunque, non si potrà più votare su di essi. Ma bisognerà, certo, leggere il testo integrale della sentenza

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La Corte costituzionale ha dichiarato contraria alla Costituzione gran parte della legge “Calderoli” sull’autonomia differenziata. Un comunicato stampa della Corte costituzionale fa sapere che il nostro supremo organo di garanzia della Costituzione ha dichiarato la legge “Calderoli” in contrasto con i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio. Una grossa battura d’arresto, dunque, per la maggioranza che sostiene il Governo Meloni e per il Governo stesso, giacché ispiratore e fautore della legge adesso dichiarata incostituzionale è proprio l’attuale Ministro per gli affari regionali, leghista della prima ora.
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Si tratta per adesso solo di un comunicato e certo bisogna attendere di leggere il testo definitivo. Però, alcune impressioni si possono sicuramente ricavare dal comunicato stampa della Corte.

Anzitutto, resta bocciato l’impianto complessivo della legge, giacché si dice a chiare lettere che «la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo non deve corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma deve avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione». Di certo una bocciatura sonora, che stigmatizza la strumentalizzazione politica del nostro sistema regionale che si voleva realizzare con la nuova legge. Piuttosto, l’autonomia differenziata è legittima soltanto se «funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini».
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Per la Corte costituzionale lo Stato non possono dismettere in blocco addirittura 23 materie, ma soltanto devolvere specifiche funzioni legislative e amministrative, in relazione alla singola regione e sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale. È inoltre obbligatorio – aspetto non previsto dalla legge “Calderoli” – per le regioni destinatarie di nuove competenze concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, in modo da impedire l’indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica.
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Infine, un ruolo centrale nel procedimento devolutivo va riconosciuto al Parlamento, senza che il Governo possa decidere tutto da solo, come finora previsto dalla legge dichiarata incostituzionale.

Spetta adesso al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, rimediare ai difetti censurati dalla Corte costituzionale, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge.

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