Nell’ordine temporale D’Alessandro, Cambiamenti, Piero De Luca, Vincenzo De Luca. il comunicato della corte costituzionale
GIOVANNI D’ALESSANDRO “NOCERA AL CENTRO”
Soddisfazione per il riconoscimento dell’illegittimità costituzionale della legge “Calderoli” sull’autonomia differenziata: per fortuna che una Corte costituzionale (ancora) c’è Dopo aver aderito al Coordinamento territoriale di Nocera Inferiore del Comitato referendario per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata, Nocera al Centro e il consigliere comunale Giovanni D’Alessandro esprimono la loro soddisfazione per aver appreso che la Corte costituzionale, decidendo le questioni di legittimità costituzionale della legge “Calderoli”, ha ritenuto i punti salienti della disciplina introdotta in contrasto con i principi costituzionali dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio.
Per fortuna, in Italia, c’è (ancora) una Corte costituzionale autorevole e super partes che tutela i diritti di tutti i cittadini in assoluta autonomia dal potere politico. Situazione che tra pochi giorni potrebbe purtroppo mutare, dovendo essere sostituiti ben 4 giudici della Corte di elezione parlamentare. Per i quali da tempo si prospetta una “spartizione” tra i partiti dell’attuale maggioranza di governo, così da influenzare gli orientamenti del supremo organo di garanzia del nostro sistema costituzionale. Dunque, soddisfazione per il riconoscimento dell’illegittimità costituzionale di gran parte della legge “Calderoli”, ma, allo stesso tempo, preoccupazione per le sorti della nostra Corte costituzionale. Nocera al Centro è decisamente contro ogni forma di populismo, di qualunque orientamento sia, ed è certamente agli antipodi di una modalità “trumpista” di gestire la cosa pubblica.
CAMBIAMENTI
CambiaMenti esprime soddisfazione per la decisione della Corte Costituzionale sull’autonomia differenziata, nonostante il referendum potrebbe essere a rischio. L’associazione CambiaMenti, componente del Comitato Referendum contro l’Autonomia Differenziata di Nocera Inferiore, accoglie con soddisfazione la sentenza della Corte Costituzionale che ha parzialmente accolto il ricorso contro la legge sull’autonomia differenziata di alcune regioni a statuto ordinario, tra queste la Campania.
“Non siamo sorpresi – ha dichiarato il Presidente Salvatore Forte – la Corte ha infatti sancito l’illegittimità di specifiche disposizioni della legge, difendendo principi fondanti quali l’unità della Repubblica, la solidarietà tra le regioni e l’eguaglianza dei diritti”. Sottolineiamo l’importanza dei punti dichiarati incostituzionali, che prevedevano il trasferimento indiscriminato di competenze senza una chiara giustificazione basata sul principio di sussidiarietà e senza adeguati criteri per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Decisioni cruciali sui diritti civili e sociali non possono essere delegate senza il coinvolgimento del Parlamento e senza rispettare le garanzie costituzionali.
La Corte ha anche ribadito che l’autonomia differenziata non deve essere una concessione a regioni inefficienti ma deve mirare a una maggiore efficienza e responsabilità, con risorse assegnate in base a fabbisogni standard e criteri di efficienza. Ora spetta al Parlamento il compito di colmare i vuoti normativi e garantire che la legge, nel rispetto della Costituzione, promuova il bene comune e tuteli i diritti dei cittadini su tutto il territorio nazionale. “Nonostante il referendum potrebbe essere a rischio (attendiamo di leggere le motivazioni tra due settimane), noi continueremo insieme ai partiti, ai movimenti e alle associazioni che fanno parte del Comitato Referendum e con i due milioni di italiani che con la loro firma si sono espressi chiaramente contro l’autonomia differenziata contro questo disegno di legge scellerato e secessionista”.
PIERO DE LUCA E TONI RICCIARDI
Autonomia: P. De Luca e Ricciardi (Pd), “Inascoltati” (ANSA) – “La Corte Costituzionale ha rilevato sette punti di criticità enormi che toccano il cuore della stessa riforma, non è possibile procedere per funzioni non definite, non è possibile non coinvolgere il Parlamento nella definizione dei Lep”. Lo ha detto a Salerno il deputato del Pd, Piero De Luca, a margine del congresso nazionale Flp.
“Con questa riforma davvero si metteva a rischio l’unità nazionale e sarebbe diventato impossibile vivere al Sud, non ci sarebbero state più risorse per servizi sociali, sanitari, scuole, trasporto pubblico locale. Ora il Governo ha il dovere di fermarsi, stoppare i procedimenti che ha avviato per le intese con le regioni del Nord e aspettare non solo le motivazioni della Corte ma che il Parlamento torni a pronunciarsi su una riforma che per noi è da cancellare totalmente e continueremo a dare battaglia per questo”.
Sulla stessa linea il deputato dem Toni Ricciardi. “Avevamo spiegato a Calderoli che così non si poteva fare. Tra i sette punti c’è il nodo centrale, l’unità del paese è messa a rischio e a repentaglio da questo tipo di riforma. Credo che se ne debbano fare una ragione, leghisti e non solo. La secessione non si farà in questo Paese. Abbiano il coraggio di fermare la macchina, abbiano il coraggio di fermare le pre intese siglate, abbiano il coraggio di dire che probabilmente sono andati oltre per mere questioni elettorali perché c’era un patto tra premierato, autonomia differenziata e riforma della giustizia”.
VINCENZO DE LUCA
Il Presidente Vincenzo De Luca ha dedicato l’incontro settimanale di oggi all’importante sentenza della Corte Costituzionale sull’autonomia differenziata, ripercorrendo le iniziative dell’ultimo anno contro la legge Calderoli, a sostegno della nostra battaglia a difesa dell’unità d’Italia.
Commenti da parte del centrodestra a livello locale non sono ancora arrivati
IL COMUNICATO STAMPA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 14 novembre 2024
LA CORTE COSTITUZIONALE HA DECISO LE QUESTIONI DI COSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio Comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. Secondo il Collegio, l’art. 116, terzo comma, della Costituzione (che disciplina l’attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia) deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio.
I Giudici ritengono che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, non debba corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni. In questo quadro, l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini.
La Corte, nell’esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, ha ravvisato l’incostituzionalità dei seguenti profili della legge: la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà;
Il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento;
La previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPCm) a determinare l’aggiornamento dei LEP;
Il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) per la determinazione dei LEP con dPCm, sino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i LEP;
La possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che – dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all’esercizio delle funzioni trasferite – non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni;
La facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica;
L’estensione della legge n. 86 del 2024, e dunque dell’art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali.
La Corte ha interpretato in modo costituzionalmente orientato altre previsioni della legge:
L’iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non va intesa come riservata unicamente al Governo;
La legge di differenziazione non è di mera approvazione dell’intesa (“prendere o lasciare”) ma implica il potere di emendamento delle Camere; in tal caso l’intesa potrà essere eventualmente rinegoziata;
La limitazione della necessità di predeterminare i LEP ad alcune materie (distinzione tra “materie LEP” e “materie-no LEP”) va intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
L’individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite dovrà avvenire non sulla base della spesa storica, bensì prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso;
La clausola di invarianza finanziaria richiede – oltre a quanto precisato al punto precedente – che, al momento della conclusione dell’intesa e dell’individuazione delle relative risorse, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi euromunitari. Spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge.
La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale.
Roma, 14 novembre 2024