Nocera Superiore, il 9 ottobre si discuterà il ricorso al Tar contro le elezioni

Il primo delle richieste di annullamento del risultato elettorale e il ritorno alle urne Il 9 ottobre, il Tar Campania, sezione di Salerno, affronterà il ricorso contro le elezioni amministrative a Nocera Superiore

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Dopo la dichiarazione di incandidabilità del candidato sindaco Gaetano Montalbano per Forza Italia e Noi Moderati. Il ricorso è quello presentato dall’ex consigliere comunale Raffaele Satiro e anche a non di Matteo Pepe. È probabile che possa discutersi anche quello presentato dall’ex consigliere comunale e consigliere provinciale Rosario Danisi.

In grassetto i motivi del ricorso che viene integralmente riportato qui di seguito:
IL RICORSO DI SATIRO E PEPE
RICORSO per il sig. Raffaele SATIRO… per il sig. Matteo PEPE…, entrambi nella qualità di cittadini elettori del Comune di Nocera Superiore, rappresentati e difesi – giusta procura in calce – dagli Avv.ti Lorenzo LENTINI nei confronti del sig. Gaetano Montalbano ed altri avverso e per l’annullamento con conseguente rinnovazione e/o in subordine correzione dei risultati elettorali e

a – del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale di Nocera Superiore del 22.07.2024 e di tutti gli atti ed operazioni elettorali, ivi contenuti;
b – dei verbali delle Sezioni Elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
c – del verbale della 3^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore di ammissione della candidatura a Sindaco di Gaetano Montalbano e della lista collegata “Forza Italia Berlusconi Partito Popolare Europeo Montalbano Sindaco”;
d – del verbale della 3^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore di ammissione della candidatura a Sindaco del sig. Gaetano Montalbano e della lista collegata “Noi moderati Montalbano Sindaco”;
e – del provvedimento del 19.07.2024 dell’Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Nocera Superiore nella parte in cui ha dichiarato il candidato Gaetano Montalbano ineleggibile e non incandidabile alla carica di consigliere comunale;
f – ove occorra, della delibera del Consiglio Comunale di Nocera Superiore di convalida degli eletti; g – nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
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FATTO
1 – Nella tornata elettorale dell’8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le operazioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Nocera Superiore (Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti). A tale competizione elettorale hanno preso parte ben 15 liste, collegate a 4 candidati alla carica di Sindaco, riportando le cifre elettorali nei termini che seguono: – Rosario Danisi (Liste nn. 1, 2 e 3) – Gennaro D’Acunzi (Liste nn. 4, 5, 6, 7 e 8) – Enrico Bisogno (Liste nn. 9, 10, 11, 12 e 13) – Gaetano Montalbano (Liste n. 14 e 15) 1.108 voti; 6.962 voti; 5.021 voti; 1.623 voti. Si è proceduto, quindi, ad un secondo turno di ballottaggio, ai sensi dell’art. 72 co. 5 d.lgs. 267/2000, tra i candidati più votati (D’Acunzi e Bisogno), al cui esito il candidato D’Acunzi è risultato eletto Sindaco.

2 – L’Ufficio Elettorale Centrale, però, in sede di verifica preliminare alla proclamazione dei consiglieri comunali eletti, ai sensi dell’art. 12 co. 4 d.lgs. 235/2012, ha accertato nei confronti di Gaetano Montalbano una causa di “ineleggibilità” (alla carica di consigliere), ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. d) d.lgs. 235/2012, in virtù di sentenza di condanna superiore a 6 mesi per delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), emessa dalla Corte di Appello di Salerno in data 14.02.2013 (divenuta irrevocabile in data 10.03.2014). L’Adunanza dei Presidenti, pertanto, con verbale in data 22.07.2024, ha proclamato la elezione del Sindaco Gennaro D’Acunzi, assegnando alle liste collegate i due terzi dei Consiglieri Comunali (e, cioè, 10 Consiglieri su 16).

I restanti 6 seggi, ai sensi dell’art. 73 TUEL, sono stati assegnati alle liste di opposizione nei termini che seguono:
– 1 seggio in favore di Aniello Montalbano (primo dei non eletti della Lista “Forza Italia”), a seguito di surroga disposta nei confronti di Gaetano Montalbano, dichiarato ineleggibile;
– 5 seggi in favore di Enrico Bisogno (a seguito di prededuzione, ai sensi dell’art. 73 co. 11 d.lgs. 267/2000, in danno della Lista “Avanti”) e del gruppo di Liste collegate maggiormente votate (“La Nostra terra”; “Città Libera”; “Viva Nocera Superiore”; +Rete”).

3 – Il risultato elettorale, tuttavia, è radicalmente viziato per illegittima ammissione (originaria) della Lista n. 14 “Forza Italia Berlusconi Partito Popolare Europeo Montalbano Sindaco” e della lista n. 15 “Noi Moderati Montalbano Sindaco”, che sono collegate al candidato Sindaco, Gaetano Montalbano, che hanno riportato complessivamente una considerevole cifra elettorale di 1.281 voti, pari ad oltre l’8% del totale dei voti validamente espressi, “alterando” il risultato della competizione elettorale. I ricorrenti, pertanto, nella qualità di cittadini elettori, hanno interesse ad impugnare la proclamazione degli eletti, in uno ai verbali sezionali, che sono sicuramente illegittimi e vanno annullati, con conseguente rinnovazione ovvero, in subordine, correzione delle operazioni elettorali, per i seguenti.
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MOTIVI I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 10 E 13 D.LGS. 235/2012, ARTT. 72 E 73 D.LGS. 267/2000 E 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ MANIFESTA)
1.1 – L’esito delle consultazioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Nocera Superiore è viziato per illegittima ammissione (originaria) alla competizione elettorale del candidato Sindaco Montalbano e delle rispettive liste collegate (“Forza Italia Berlusconi Partito Popolare Europeo Montalbano Sindaco” e “Noi Moderati Montalbano Sindaco”) che andavano escluse.

Il candidato Sindaco Montalbano, infatti, non poteva presentare la candidatura alla carica di Sindaco, perché colpito, prima della accettazione della candidatura, da condanna penale (superiore a 6 mesi) della Corte di Appello di Salerno in data 14.02.2013 (divenuta irrevocabile in data 10.03.2014) per delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.). Tale condanna, ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. d) del d.lgs. 235/2012 (L. Severino), costituisce causa di incandidabilità, preclusiva del diritto di elettorato passivo, fino alla riabilitazione, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 235/2012, mai intervenuta. Montalbano, pertanto, diversamente da quanto ha dedotto l’Ufficio Elettorale Centrale, con il provvedimento in data 19.07.2024 (che si impugna nei limiti di interesse), andava dichiarato incandidabile (e non ineleggibile), ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. d) del d.lgs. 235/2012, con esclusione del candidato Sindaco e di tutte le liste collegate (a tale candidato Sindaco). Gli artt. 72 e 73 TUEL, infatti, per la valida ammissione di una lista alla competizione elettorale, negli Enti Locali, a pena di esclusione, esigono un inderogabile collegamento con un candidato Sindaco, in possesso dei requisiti di accesso alla competizione elettorale (si cfr. C.d.S., Sez. V, decisione n. 1052 del 13.09.1999).

1.2 – Resta da ricognire, a questo punto, l’effetto invalidante di tale illegittima ammissione sulla genuinità e correttezza del risultato elettorale. Si evidenzia che, al primo turno, Montalbano ha ottenuto 1.623 voti, pari all’11,03% del totale dei voti espressi; mentre le due liste elettorali ad esso collegate (lista n. 14 “Forza Italia Berlusconi Partito Popolare Europeo Montalbano Sindaco” e n. 15 “Noi Moderati Montalbano Sindaco”) hanno raccolto complessivamente 1.281 voti, pari all’8,46% del totale dei voti espressi.

Si tratta, all’evidenza, di cifre elettorali sicuramente rilevanti che sono idonee a stravolgere integralmente gli esiti di tale competizione elettorale. La illegittima ammissione non può essere ridimensionata, in chiave correttiva (peraltro illegittima, come si dirà), come ha dedotto l’Ufficio Centrale Elettorale, ma sicuramente comporta la rinnovazione integrale della procedura elettorale “falsata” radicalmente dalla partecipazione di ben due liste e di un candidato Sindaco, che hanno ottenuto rispettivamente l’8,46% e l’11,03% dei voti, sottraendoli alla fisiologica competizione elettorale.

In caso di illegittima partecipazione di una lista ad una competizione elettorale, infatti, ove la lista consegua un significativo e rilevante risultato, il giudice amministrativo deve disporre l’annullamento dell’intera consultazione, non potendosi configurare un effetto correttivo, pena la violazione della volontà del corpo elettorale.

Sul piano sostanziale, infatti, la alterazione della competizione elettorale per la indebita partecipazione di liste: – ha ricadute negative sulla corretta composizione del Consiglio Comunale, dal momento che non è possibile ipotizzare in favore di quali liste e di quali candidati Consiglieri sarebbero confluiti i 1.281 voti, espressi dal corpo elettorale, in favore delle due liste, illegittimamente ammesse; – ha sicuramente inciso sulla elezione del candidato Sindaco D’Acunzi che, attraverso la sottrazione di 11,03% dei voti, del corpo elettorale, ha ricevuto un indebito vantaggio competitivo all’esito del primo turno che si è tradotto in un “peso politico” maggiore, in occasione del turno di ballottaggio.

Su queste premesse è innegabile che, in caso di esclusione originaria del candidato Sindaco Montalbano e delle Liste a lui collegate, i relativi voti sarebbero stati espressi in favore di altre liste e di altri candidati (o non espressi), con alterazione del fisiologico andamento delle operazioni elettorali e dei rispettivi risultati. Si richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la illegittima ammissione di una lista elettorale è idonea “a rendere invalido lo svolgimento delle operazioni elettorali” (C.d.S., Sez. V., decisione n. 1052/1999).

Si chiede, pertanto, l’annullamento integrale dei risultati delle consultazioni del Comune di Nocera Superiore, posto che il rilevante risultato raggiunto dalla coalizione illegittimamente ammessa non è privo di influenza sull’esito finale del voto, avendo “sottratto” alla competizione elettorale una quota rilevante di suffragi, incidendo sul corretto riparto dei seggi consiliari e sull’esito della elezione del Sindaco.
II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 10 E 13 D.LGS. 235/2012, ARTT. 72 E 73 D.LGS. 267/2000 E 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ MANIFESTA)
2 – Fermo quanto precede, in via subordinata, si contesta la correttezza dei risultati elettorali e della conseguente assegnazione dei Seggi consiliari. Anche a voler ritenere la insussistenza di un effetto invalidante integrale (delle consultazioni) dalla indebita ammissione di due liste elettorali, l’assegnazione di un seggio in favore del candidato Montalbano Aniello (a seguito di surroga) va sicuramente sottratto in favore della Lista “Avanti” ed, in particolare, di Sessa Carmine Paolo, candidato con più voti di tale lista.

La Lista n. 11 “Avanti”, infatti, ha ottenuto 824 voti, risultando l’ultimo quoziente utile al riparto dei Seggi, nell’ambito del gruppo di liste collegate al candidato Sindaco non eletto Bisogno (si cfr. pag. 81 del verbale delle operazioni). Tale risultato, tuttavia, non ha condotto alla elezione del candidato consigliere Sessa (il più votato della Lista con 241 preferenze) perché il relativo seggio consiliare è stato assegnato in prededuzione in favore del candidato Sindaco non eletto Bisogno, ai sensi dell’art. 73 co. 11 d.lgs. 267/2000 (si cfr. pag. 83 del verbale delle operazioni).

Di guisa che, una volta escluse dal riparto dei Seggi le Liste elettorali illegittimamente ammesse, la assegnazione del relativo Seggio non può che ricadere sul candidato consigliere Sessa, che è il primo quoziente utile nell’ambito della Lista Avanti, prima lista elettorale esclusa dal riparto dei seggi. Si richiede, pertanto, in via subordinata, la correzione dei relativi verbali (verbale di proclamazione del 22.07.2024 e di tutti i verbali sezionali) in sede di giurisdizione esclusiva, con conseguente proclamazione alla carica di Consigliere Comunale di Nocera Superiore del candidato Sessa (il più votato della Lista “Avanti”), risultato primo quoziente utile (si cfr. pagg. 81 e 83 del verbale di proclamazione).
P.Q.M.

Accogliersi il presente ricorso elettorale e, per l’effetto, disporsi l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti e conseguente rinnovazione delle operazioni elettorali ovvero, in subordine, correzione dei relativi esiti, con ogni conseguenza di legge.

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