Elezioni Nocera Superiore, sempre il 9 ottobre si discute al Tar il ricorso di Sessa

Stessa data del ricorso di Satiro e Pepe

murales-amazon Ancora la posizione di Gaetano Montalbano, candidato sindaco per Forza Italia e Noi moderati alle comunali di Nocera Superiore al centro del ricorso presentato dall’ex consigliere comunale Carmine Paolo Sessa. Chiesto l’annullamento delle elezioni. Motivazioni similari a quello presentati da Satiro e Pepe.

IL RICORSO DEL TAR
Nocera Superiore, il 9 ottobre si discuterà il ricorso al Tar contro le elezioni

IL RICORSO
per il sig. CARMINE PAOLO SESSA…, nella qualità di candidato consigliere della lista elettorale “Avanti”, rappresentato e difeso… dall’Avv. Mirko POLZONE contro il Comune di Nocera Superiore; e nei confronti del sig. Gaetano Montalbano ed altri avverso e per l’annullamento con conseguente correzione dei risultati elettorali

a – del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale di Nocera Superiore del 22.07.2024 e di tutti gli atti ed operazioni elettorali, ivi contenuti ed, in particolare, nella parte in cui si è disposta la surroga nella carica di Consigliere Comunale in favore del candidato Aniello Montalbano;
b – dei verbali delle Sezioni Elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; c – del verbale della 3^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore di ammissione della candidatura a Sindaco di Gaetano Montalbano e della lista collegata “Forza Italia Berlusconi Partito Popolare Europeo Montalbano Sindaco”;
d – del verbale della 3^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore di ammissione della candidatura a Sindaco di Gaetano Montalbano e della lista collegata “Noi moderati Montalbano Sindaco”;
e – del provvedimento del 19.07.2024 dell’Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Nocera Superiore nella parte in cui ha dichiarato il candidato Gaetano Montalbano ineleggibile e non incandidabile alla carica di consigliere comunale;
f – ove occorra, della delibera del Consiglio Comunale di Nocera Superiore di convalida degli eletti;
g – nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali. nonché per l’accertamento del diritto dell’odierno ricorrente, quale candidato più votato della Lista “Avanti” ad essere proclamato eletto alla carica di Consigliere Comunale di Nocera Superiore in luogo del Consigliere Montalbano della Lista “Forza Italia”, illegittimamente eletto.
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FATTO
1 – Nella tornata elettorale dell’8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le operazioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Nocera Superiore (Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti). A tale competizione elettorale hanno preso parte ben 15 liste, tra cui la Lista “Avanti” (collegata al candidato Sindaco Bisogno) nella quale il Sessa si è candidato alla carica di Consigliere Comunale. Il primo turno elettorale si è definito con i seguenti risultati: – Rosario Danisi (Liste nn. 1, 2 e 3) – Gennaro D’Acunzi (Liste nn. 4, 5, 6, 7 e 8) – Enrico Bisogno (Liste nn. 9, 10, 11, 12 e 13) 1.108 voti; 6.962 voti; 5.021 voti;

– Gaetano Montalbano (Liste n. 14 e 15) 1.623 voti. La Lista n. 11 “Avanti”, per quanto di interesse, ha ottenuto 824 voti ed il ricorrente è risultato candidato consigliere più votato in tale lista
(241 preferenze). Si è proceduto, quindi, ad un secondo turno di ballottaggio, ai sensi
dell’art. 72 co. 5 d.lgs. 267/2000, tra i candidati Sindaco più votati (D’Acunzi e Bisogno), al cui esito il candidato D’Acunzi è risultato eletto Sindaco.

2 – L’Ufficio Elettorale Centrale, però, in sede di verifica preliminare alla proclamazione dei consiglieri comunali eletti, ai sensi dell’art. 12 co. 4 d.lgs. 235/2012, ha accertato nei confronti di Gaetano Montalbano una causa di “ineleggibilità” (alla carica di consigliere), ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. d) d.lgs. 235/2012, in virtù di sentenza di condanna superiore a 6 mesi
per delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), emessa dalla Corte di Appello di Salerno in data 14.02.2013 (divenuta irrevocabile in data 10.03.2014).

L’Adunanza dei Presidenti, pertanto, con verbale in data 22.07.2024, ha proclamato la elezione del Sindaco Gennaro D’Acunzi, assegnando alle liste collegate i due terzi dei Consiglieri Comunali (e, cioè, 10 Consiglieri su 16). I restanti 6 seggi, ai sensi dell’art. 73 TUEL, sono stati assegnati alle liste di opposizione nei termini che seguono:
– 1 seggio in favore di Aniello Montalbano (primo dei non eletti della lista “Forza Italia”), a seguito di surroga disposta nei confronti di Gaetano Montalbano, dichiarato ineleggibile;
– 5 seggi in favore del Gruppo di Liste a sostegno del candidato Sindaco Bisogno (“La Nostra terra”; “Città Libera”; “Viva Nocera Superiore”; +Rete”, “Avanti”).
L’ultimo quoziente utile, tuttavia, non ha condotto alla elezione del ricorrente (candidato consigliere della Lista “Avanti” maggiormente votato) perché il relativo seggio è stato assegnato in prededuzione in favore del candidato Sindaco non eletto Bisogno, ai sensi dell’art. 73 co. 11 d.lgs. 267/2000.

3 – Il risultato elettorale, tuttavia, è radicalmente viziato per illegittima ammissione (originaria) della Lista n. 14 “Forza Italia Berlusconi Partito Popolare Europeo Montalbano Sindaco” (assegnataria di 1 seggio) e della lista n. 15 “Noi Moderati Montalbano Sindaco”, che sono collegate al candidato Sindaco, Gaetano Montalbano, che sicuramente andavano escluse, con assegnazione del rispettivo Seggio in favore del ricorrente, che è il candidato più votato nell’ambito della Lista Avanti (primo quoziente utile residuo). Il ricorrente, pertanto, nella dedotta qualità, ha interesse ad impugnare la proclamazione degli eletti, in uno ai verbali sezionali, che sono sicuramente illegittimi e vanno annullati con assegnazione di un Seggio al ricorrente in luogo del Sig. Aniello Montalbano per i seguenti
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MOTIVI
I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 10 E 13 D.LGS. 235/2012, ARTT. 72 E 73 D.LGS. 267/2000 E 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ MANIFESTA)
1.1 – L’assegnazione dei seggi del Consiglio Comunale di Nocera Superiore è viziata per illegittima ammissione (originaria) alla competizione elettorale del candidato Sindaco Montalbano e delle rispettive liste collegate (“Forza Italia Berlusconi Partito Popolare Europeo Montalbano Sindaco” e “Noi Moderati Montalbano Sindaco”) che andavano escluse.

Il candidato Sindaco Montalbano, infatti, non poteva presentare la candidatura alla carica di Sindaco, perché colpito prima della accettazione della candidatura da condanna penale (superiore a 6 mesi) della Corte di Appello di Salerno in data 14.02.2013 (divenuta irrevocabile in data 10.03.2014) per delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.). Tale condanna, ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. d) del d.lgs. 235/2012 (L. Severino), costituisce causa di incandidabilità, preclusiva del diritto di elettorato passivo, fino alla riabilitazione, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 235/2012, mai intervenuta. Montalbano, pertanto, diversamente da quanto ha dedotto l’Ufficio Elettorale Centrale, con il provvedimento in data 19.07.2024 (che si impugna nei limiti di interesse), andava dichiarato incandidabile (e non ineleggibile), ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. d) del d.lgs. 235/2012, con esclusione dalla competizione elettorale del candidato Sindaco e di tutte le liste collegate (a tale candidato Sindaco).

Gli artt. 72 e 73 TUEL, infatti, per la valida ammissione di una lista alla competizione elettorale, negli Enti Locali, a pena di esclusione, esigono un inderogabile collegamento con un candidato Sindaco, in possesso dei requisiti di accesso alla competizione elettorale (si cfr. C.d.S., Sez. V, decisione n. 1052 del 13.09.1999). Di guisa che la “incandidabilità” di Montalbano rende illegittima la ammissione delle due Liste a lui collegate e nulli i voti di Lista che non possono concorrere nella attribuzione dei Seggi.

1.2 – Il ricorrente, che è il primo quoziente utile nell’ambito della Lista Avanti, prima lista elettorale esclusa dal riparto dei seggi (si cfr. pagg. 81 e 83 del verbale di proclamazione), sicuramente ha diritto alla elezione alla carica di Consigliere Comunale, in luogo di Aniello Montalbano o di qualsiasi altro candidato delle Liste nn. 14 e 15, che non potevano proprio essere ammesse al riparto.
Si richiede, pertanto, la correzione dei relativi verbali (verbale di proclamazione del 22.07.2024 e di tutti i verbali sezionali), in sede di giurisdizione esclusiva, con proclamazione del ricorrente (Sessa, candidato più votato della Lista “Avanti”) alla carica di Consigliere Comunale di Nocera Superiore, risultato primo quoziente utile (si cfr. pagg. 81 e 83 del verbale di proclamazione).
P.Q.M.
Accogliersi il presente ricorso elettorale e, per l’effetto, disporsi l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti e conseguente correzione delle operazioni elettorali con la proclamazione del ricorrente alla carica di consigliere comunale, con ogni conseguenza di legge.

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