Fuori rimane solo Comunità Italia
Accolti i ricorsi presentati dalle liste a sostegno della candidatura di Enrico Bisogno a sindaco di Nocera Superiore.
Dopo una serie di errori incredibili era arrivata l’esclusione, poi il Tar ha emesso questo pomeriggio un’ordinanza che riammette cinque liste escluse dalla commissione elettorale Mandamentale.
IL COMMENTO DI ENRICO BISOGNO
PIÙ FORTI DEL DESTINO – Cara Nocera Superiore, il TAR ha accolto tutti i ricorsi presentati: siamo di nuovo in campo con 5 liste. Ce la giocheremo fino in fondo questa battaglia democratica, dove il giudice ultimo sarà la comunità.
LE MOTRIVAZIONI DELLA RIAMMISSIONE
la nostra terra
1.1. Il provvedimento di ricusazione impugnato ha ritenuto sussistenti le seguenti carenze: «Punto a) rileva la presenza di n. 182 sottoscrizioni senza indicazione della data sulla autenticazione delle firme dei sottoscrittori di cui 18 sottoscrizioni prive di autenticazione».
3. Poste tali coordinate ermeneutiche, il ricorso risulta fondato.
4. Quanto ai requisiti dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista elettorale, con specifico riguardo alla data di autenticazione, il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza del 16 maggio 2016, n. 1980, ripresa sostanzialmente nei medesimi termini dal Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza del 16 maggio 2016, n. 1985 e n. 1987, nonché dal Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza del 23 maggio 2016, n. 2119, considerato anche che l’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 è ora espressamente richiamato dall’articolo 14, comma 2, della legge n. 53/1990 (cfr. per una recente applicazione del principio enunciato dalle predette pronunce TAR Emilia-Romagna – Parma, Sez. I, 20 maggio 2022, n. 134, TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 19 maggio 2022, n. 1164) chiarisce che «… pur se per l’autenticazione delle sottoscrizioni si dovesse ritenere applicabile l’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 (che richiede l’indicazione della data e del luogo di autenticazione), come pure il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto nella sentenza impugnata, non per questo la mancanza della data, nell’autenticazione, comporti l’invalidità ipso iure della stessa autenticazione.
11.1. In materia elettorale, le previsioni dell’articolo 14 della l. n. 53 del 2010 costituiscono lex specialis rispetto alla disciplina generale, comminando la nullità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni solo se esse risultano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
11.2. La nullità comminata dall’articolo 14, comma 3, della l. n. 53 del 2010 non è pertanto, con riferimento alla data delle autenticazioni e delle sottoscrizioni, aggiuntiva rispetto alle altre nullità di ordine generale per inosservanza delle forme.
11.3. La data della sottoscrizione e dell’autenticazione, ovvero il periodo nel quale essa avviene, rileva quindi se e solo nei limiti in cui essa comporti la violazione dell’articolo 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990.
11.4. La sua mancanza non determina la nullità ove risulti, comunque ictu oculi e anche aliunde, che le autenticazioni – come le sottoscrizioni – non siano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
11.5. Al di fuori della eccezionale ipotesi prevista per le competizioni elettorali dall’articolo 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, la legge non sanziona con la nullità l’assenza della data nella autenticazione.
11.6. Come si è appena premesso al § 10.4., non si pone del resto, nel sistema dell’autenticazione amministrativa in esame, una questione di ‘opponibilità’ della sottoscrizione – analogo a quello che si verifica in sede civilistica – se non nei limiti, tassativi, previsti dall’articolo 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, che sancisce la invalidità delle autenticazioni anteriori a tale giorno.
12. Quanto precede induce la Sezione a ritenere che:
– dal quadro normativo vigente, non chiaro né coordinato, non risulta espressamente affermata né prevista la necessità, a pena di nullità, della data delle autenticazioni amministrative;
– in mancanza di una esplicita previsione di una nullità, di ordine strutturale o testuale, essa non può essere desunta, nell’ambito del procedimento elettorale, dallo scopo che la data potrebbe eventualmente assolvere, non essendo ammesse nullità ‘funzionali’;
– a fronte di tale incertezza del quadro normativo deve essere valorizzato il principio del favor partecipationis, per il quale – in assenza di una chiara disposizione ostativa – può partecipare alla competizione elettorale una lista in possesso di tutti i requisiti sostanziali richiesti;
– la rilevanza del momento temporale è sancita dal legislatore, a pena di nullità, esclusivamente ai fini del rispetto dell’articolo 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, secondo cui «le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature»;
– tale requisito temporale, in assenza di vincolanti previsioni legislative, può desumersi aliunde, se risulta con certezza che la sottoscrizione e l’autenticazione non risalgono e non possono risalire ad un periodo anteriore al centottantesimo giorno precedente al termine fissato per la presentazione delle candidature;
– in materia elettorale, almeno limitatamente alla data delle autenticazioni, rileva il principio di strumentalità delle forme, che può essere egualmente soddisfatto, in ragione del valore preminente del favor partecipationis, laddove la certezza sul rispetto della finalità, alla quale la forma sia preordinata, sia comunque raggiunta;
– l’invalidità delle operazioni, alla stregua di tale fondamentale canone interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o requisiti impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 15 maggio 2015, n. 2920)».
5. Di conseguenza, anche la mancanza della data di autenticazione delle firme costituisce mera irregolarità in quanto desumibile aliunde.
6. Nel caso di specie, il timbro, con dicitura “il Consigliere Comunale Nocera Superiore – Michele Genco”, è stato ordinato in data 2 maggio 2024 (cfr. ordine di acquisto e fattura in atti datata 10 maggio 2024), sicché l’autentica delle firme, corredate dal timbro del Consigliere comunale, è necessariamente stata apposta in data successiva al giorno 2 maggio 2024 e, dunque, a distanza inferiore di 180 giorni prima della data 11 maggio 2024 (termine scadenza della presentazione delle candidature).
6.1. Ne discende che le sottoscrizioni autenticate, anche se non datate, devono essere computate nel numero delle sottoscrizioni valide a supportare la lista, arrivando ad integrare il numero minimo fissato per legge (175), come è desumibile dal conteggio delle firme apposte negli atti di presentazione.
7. In conclusione il ricorso è, quindi, fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e ammissione della lista “La Nostra Terra” alla consultazione elettorale per cui è causa.
+ RETE
1. Con il ricorso notificato e depositato in data 15 maggio 2024 Bisogno Enrico, nella qualità di candidato Sindaco del Comune di Nocera Superiore, e Iuliano Raffaele, nella qualità di cittadino elettore e presentatore della Lista “+ Rete”, hanno impugnato il verbale n. 14, datato 11 maggio 2024, della 3^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore, notificato in data 13 maggio 2024, con cui è stata ricusata la lista “+ Rete” chiedendone l’annullamento e, per l’effetto, la riammissione alla competizione elettorale dell’8 e 9 giugno 2024.
1.1. Il provvedimento di ricusazione impugnato ha ritenuto sussistenti le seguenti carenze: «Punto a) rileva che l’atto principale e gli atti separati di presentazione della lista dei candidati non sono compilati nella parte relativa all’indicazione del numero dei sottoscrittori; sui medesimi atti l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori è carente della compilazione del numero degli elettori in cifre e in lettere e della data di autentica; Punto b) rileva la mancanza della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità; Punto d) rileva la mancanza della dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la lista dei candidati e con le altre liste; Punto e) rileva l’assenza della dichiarazione dei delegati della lista di candidati di collegamento con il candidato alla carica di sindaco; Punto f) rileva la mancanza del certificato attestante che il candidato alla carica di sindaco è elettore in un Comune della Repubblica; Punto i) rileva l’assenza della dichiarazione contenente la indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati a Sindaco ammessi e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso ufficio centrale».
3. Poste tali coordinate ermeneutiche, il ricorso risulta fondato.
4. Il Collegio rileva che sia l’indicazione del numero dei sottoscrittori nell’atto principale di presentazione della lista e negli atti separati, sia la data di autenticazione delle sottoscrizioni costituiscono requisiti formali non assistiti da una comminatoria espressa di nullità nella vigente disciplina elettorale.
4.1. Ed invero, l’articolo 33 del d.P.R n. 570/1960 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) prescrive che «La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste: a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono», imponendo, quindi, in mancanza dell’indicazione del numero dei sottoscrittori in cifre e in lettere, il conteggio delle sottoscrizioni per la verifica del numero richiesto dalla legge.
4.2. Di conseguenza, la mancata indicazione del numero dei sottoscrittori costituisce mera irregolarità, facendosi questione di un elemento desumibile aliunde e in particolare dal mero conteggio delle sottoscrizioni già prescritto dalla legge.
4.3. È noto, infatti, che la ratio della necessità di raccogliere un certo numero di firme a sostegno delle candidature è quella di evitare la grande dispersione dei voti e di garantire che le candidature siano munite di una «sorta di dimostrazione di seria consistenza e di un minimo di consenso» (Corte costituzionale n. 83 del 1992). La Corte costituzionale (sentenza n. 394 del 2006) ha, anche, evidenziato che la disciplina in tema di firme contribuisce «a realizzare l’interesse al regolare svolgimento e al libero ed efficace esercizio del diritto di voto», evitando «un’abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l’elettorato». Ne discende che alcuna conseguenza potrebbe farsi discendere dalla circostanza che non sia riportato il numero delle sottoscrizioni, in quanto requisito certamente non rientrante tra quelle “forme sostanziali”, la cui violazione può incidere sul raggiungimento dello scopo dell’atto, alla luce della ratio sopra illustrata.
5. Quanto ai requisiti dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista elettorale, con specifico riguardo alla data di autenticazione, il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza del 16 maggio 2016, n. 1980, ripresa sostanzialmente nei medesimi termini dal Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza del 16 maggio 2016, n. 1985 e n. 1987, nonché dal Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza del 23 maggio 2016, n. 2119, considerato anche che l’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 è ora espressamente richiamato dall’articolo 14, comma 2, della legge n. 53/1990 (cfr. per una recente applicazione del principio enunciato dalle predette pronunce TAR Emilia-Romagna – Parma, Sez. I, 20 maggio 2022, n. 134, TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 19 maggio 2022, n. 1164) chiarisce che «… pur se per l’autenticazione delle sottoscrizioni si dovesse ritenere applicabile l’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 (che richiede l’indicazione della data e del luogo di autenticazione), come pure il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto nella sentenza impugnata, non per questo la mancanza della data, nell’autenticazione, comporti l’invalidità ipso iure della stessa autenticazione.
11.1. In materia elettorale, le previsioni dell’articolo 14 della l. n. 53 del 2010 costituiscono lex specialis rispetto alla disciplina generale, comminando la nullità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni solo se esse risultano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
11.2. La nullità comminata dall’articolo 14, comma 3, della l. n. 53 del 2010 non è pertanto, con riferimento alla data delle autenticazioni e delle sottoscrizioni, aggiuntiva rispetto alle altre nullità di ordine generale per inosservanza delle forme.
11.3. La data della sottoscrizione e dell’autenticazione, ovvero il periodo nel quale essa avviene, rileva quindi se e solo nei limiti in cui essa comporti la violazione dell’articolo 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990.
11.4. La sua mancanza non determina la nullità ove risulti, comunque ictu oculi e anche aliunde, che le autenticazioni – come le sottoscrizioni – non siano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
11.5. Al di fuori della eccezionale ipotesi prevista per le competizioni elettorali dall’articolo 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, la legge non sanziona con la nullità l’assenza della data nella autenticazione.
11.6. Come si è appena premesso al § 10.4., non si pone del resto, nel sistema dell’autenticazione amministrativa in esame, una questione di ‘opponibilità’ della sottoscrizione – analogo a quello che si verifica in sede civilistica – se non nei limiti, tassativi, previsti dall’articolo 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, che sancisce la invalidità delle autenticazioni anteriori a tale giorno.
12. Quanto precede induce la Sezione a ritenere che:
– dal quadro normativo vigente, non chiaro né coordinato, non risulta espressamente affermata né prevista la necessità, a pena di nullità, della data delle autenticazioni amministrative;
– in mancanza di una esplicita previsione di una nullità, di ordine strutturale o testuale, essa non può essere desunta, nell’ambito del procedimento elettorale, dallo scopo che la data potrebbe eventualmente assolvere, non essendo ammesse nullità ‘funzionali’;
– a fronte di tale incertezza del quadro normativo deve essere valorizzato il principio del favor partecipationis, per il quale – in assenza di una chiara disposizione ostativa – può partecipare alla competizione elettorale una lista in possesso di tutti i requisiti sostanziali richiesti;
– la rilevanza del momento temporale è sancita dal legislatore, a pena di nullità, esclusivamente ai fini del rispetto dell’articolo 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, secondo cui «le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature»;
– tale requisito temporale, in assenza di vincolanti previsioni legislative, può desumersi aliunde, se risulta con certezza che la sottoscrizione e l’autenticazione non risalgono e non possono risalire ad un periodo anteriore al centottantesimo giorno precedente al termine fissato per la presentazione delle candidature;
– in materia elettorale, almeno limitatamente alla data delle autenticazioni, rileva il principio di strumentalità delle forme, che può essere egualmente soddisfatto, in ragione del valore preminente del favor partecipationis, laddove la certezza sul rispetto della finalità, alla quale la forma sia preordinata, sia comunque raggiunta;
– l’invalidità delle operazioni, alla stregua di tale fondamentale canone interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o requisiti impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 15 maggio 2015, n. 2920)».
6. Di conseguenza, anche la mancanza della data di autenticazione delle firme costituisce mera irregolarità in quanto desumibile aliunde.
7. Nel caso di specie, il timbro, con dicitura “il Consigliere Comunale Nocera Superiore – Michele Genco”, è stato ordinato in data 2 maggio 2024 (cfr. ordine di acquisto e fattura in atti datata 10 maggio 2024), sicché l’autentica delle firme, tutte corredate dal timbro del Consigliere comunale, è necessariamente apposta in data successiva al giorno 2 maggio 2024 e, dunque, a distanza inferiore di 180 giorni prima della data 11 maggio 2024 (termine scadenza della presentazione delle candidature).
7.1. La prima censura sul punto a) del provvedimento di ricusazione impugnato è, quindi, fondata.
8. Con riferimento alla mancanza della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, del certificato elettorale e della dichiarazione di collegamento con la lista, occorre premettere quanto segue.
8.1. Nell’ambito della normativa specifica in punto di documentazione da allegare al momento della presentazione delle liste elettorali, l’articolo 32 del d.P.R. n. 570/1960 prevede che «Con la lista devesi anche presentare: 1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea; 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura; 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato; 4) l’indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell’articolo 28 […]».
8.2. Gli articoli 28, comma 6, e l’articolo 32, comma 9, numero 2), del d.P.R. n. 570/1960 prevedono che con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale.
8.3. Il successivo articolo 33 prevede esclusivamente l’eliminazione dalle liste dei nomi dei candidati per i quali «manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell’articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali».
8.4. La dichiarazione di accettazione della candidatura si connota, dunque, come elemento sostanziale ed ineliminabile, da una parte perché è presupposto per il regolare svolgimento del procedimento elettorale (dovendo e potendo la volontà degli elettori poter convergere su soggetti che hanno espressamente dichiarato la volontà di candidarsi e di essere eletti), dall’altro perché tale dichiarazione contiene espressioni di volontà e dichiarazioni essenziali per la partecipazione alla competizione elettorale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2016, n. 2128).
8.5. L’articolo 72 del d.lgs. n. 267/2000 è chiaro, poi, nel prescrivere il deposito, al momento della presentazione della candidatura, della dichiarazione di collegamento tra il candidato alla carica di Sindaco e la lista stessa e ciò espressamente al fine di conferire efficacia alle suddette dichiarazioni; la disposizione espressamente prevede che «Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all’atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate».
8.6. Come è stato infatti ripetutamente affermato in giurisprudenza, la dichiarazione di collegamento è un atto propriamente politico (e non meramente organizzativo) del procedimento elettorale, connotato da natura bilaterale, sancita dalla stessa lettera della legge quando richiede la convergenza di due distinte dichiarazioni di volontà ai fini dell’efficacia (Consiglio di Stato sez. III, 18 maggio 2016, n. 2066).
9. Di conseguenza, in un’ottica sostanzialistica legata al principio della strumentalità delle forme e del favor partecipationis, è possibile valorizzare la documentazione, riferita al candidato sindaco in questione, prodotta per evidente errore materiale in allegato ad altra lista collegata, “La Nostra Terra”, e quindi già agli atti della Sottocommissione; infatti, la ricevuta del Segretario Comunale relativa a quest’ultima lista e datata 11 maggio 2024, riporta che «si rinvengono altri 5 documenti di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco di altre liste».
10. La medesima Sottocommissione, che in relazione ad altra lista “Città Libera” (collegata allo stesso candidato sindaco) ha rilevato il medesimo errore acquisendo, però, la documentazione presente in allegato alla lista “La Nostra Terra”, avrebbe dovuto, anche in questo caso, valutare gli atti già nella sua disponibilità, acquisendoli con un’operazione che neppure può essere considerata di soccorso istruttorio, in quanto non comportante un’attività giuridica di acquisizione di documenti presso altra amministrazione o presso il soggetto privato, risolvendosi in un’attività materiale di prelievo dei documenti già nella disponibilità dell’amministrazione ma contenuti in un plico anziché in un altro.
10.1. Ne discende che tale operazione non avrebbe avuto alcun riflesso sulla celerità del procedimento elettorale, non risolvendosi peraltro neanche in una violazione del principio della par condicio, riguardando documenti già agli atti della Sottocommissione nell’ambito del medesimo e unitario procedimento elettorale e risolvendosi, invece, nel pieno raggiungimento dello scopo delle disposizioni sulla documentazione da allegare al momento del deposito delle liste elettorali.
11. Le considerazioni sopra esposte possono essere riferite anche all’asserita carenza del certificato elettorale del candidato sindaco, tempestivamente, ma erroneamente, allegato nel plico della lista collegata “La Nostra Terra”. Ad ogni modo, in relazione ai certificati elettorali vige anche il principio del soccorso istruttorio (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 8 novembre 1999, n. 23).
12. Con riferimento alla dichiarazione di collegamento tra la lista e il candidato sindaco, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «ai fini del collegamento rileva la dichiarazione resa dai presentatori della lista (ossia proprio dai soggetti che l’articolo 32 del d.P.R. n. 570/1960 individua per l’indicazione dei delegati di lista) in apertura della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati da parte dei relativi sottoscrittori (Sez. III, n. 2062 del 18 maggio 2016)» (così Consiglio di Stato, sezione III, 24 maggio 2016, n. 2211).
12.1. Nel caso in esame, i frontespizi dell’atto principale di presentazione della lista e degli atti separati contengono l’espressa dichiarazione di presentare come candidato alla carica di sindaco Enrico Bisogno; tale collegamento è desumibile anche dalla dichiarazione, resa da tutti i candidati consiglieri della lista, di accettare la candidatura con indicazione del candidato sindaco, dal simbolo di lista recante la scritta “Bisogno Sindaco”, nonché dalla circostanza che alla lista è allegato lo stesso programma politico elettorale delle altre liste coalizzate (peraltro unitariamente elaborato in quanto reca il contrassegno di tutte le liste collegate, con conseguente presunzione di collegamento sulla base dell’articolo 73, comma 2, del d.lgs. n. 267/200).
12.2. Tali elementi costituiscono plurimi e univoci indici, assolutamente convergenti, della volontà dei promotori e sottoscrittori di collegare la lista al citato candidato sindaco e idoneo e tempestivo assolvimento all’onere di presentazione della dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di sindaco.
13. Infine, anche l’omessa indicazione dei delegati costituisce mera irregolarità.
13.1. Afferma, infatti, il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 4 marzo 2002, n. 1271 (richiamata anche dalle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” del Ministero dell’Interno, ed. 2024): «quanto alla indicazione del delegato a presenziare alla detta estrazione (ritenuta mancante dal Segretario comunale, ma, in fatto, presente nell’elenco di cinque sottoscrittori verosimilmente prodotto alle ore 14,35, secondo quanto si può evincere dalla documentazione prodotta dall’Avvocatura), essa non costituisce un onere posto dal legislatore a pena di inammissibilità della lista, ma una norma di favore della quale i presentatori hanno, nel proprio esclusivo interesse, la facoltà di avvalersi, senza che il mancato esercizio di essa possa in qualunque modo pregiudicare l’ammissione della lista stessa».
14. In conclusione il ricorso è, quindi, fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e ammissione della lista “+ Rete” alla consultazione elettorale per cui è causa.
AVANTI
– l’atto principale di presentazione della lista e gli atti separati non recano l’indicazione del numero dei sottoscrittori e non riportano la data di autenticazione delle sottoscrizioni e il numero di sottoscrizioni autenticate;
– non è stata prodotta la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, con allegata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incandidabilità, nonché la dichiarazione del candidato sindaco di collegamento “con la lista dei candidati e con le altre liste”;
– non è stata prodotta la dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
– non è stato prodotto il certificato attestante che il candidato alla carica di sindaco “è elettore in un Comune della Repubblica”;
– manca l’indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati alla carica di sindaco ammessi e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l’ufficio centrale.
I ricorrenti deducono che:
– l’indicazione del numero dei sottoscrittori costituisce un adempimento meramente formale non presidiato dalla sanzione dell’esclusione, considerato che il numero dei sottoscrittori può essere desunto dal semplice conteggio delle firme apposte (non sussistendo pertanto una violazione neppure di ordine sostanziale) e che la stessa Sottocommissione ha considerato tale omissione alla stregua di una mera irregolarità in sede di valutazione della lista “Città Libera”;
– la mancanza della data di autenticazione delle firme non ha effetto invalidante in quanto l’art. 14, comma 3, della legge n. 53/1990 prevede la nullità solo per le sottoscrizioni e le autenticazioni anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature. Pertanto la mancanza della data di autenticazione delle sottoscrizioni non ha alcuna rilevanza nel caso di specie, considerato che l’osservanza della citata disposizione è desumibile in modo certo dall’autenticazione delle firme da parte del sig. Aniello Gioiella nella qualità di Consigliere della Provincia di Salerno mediante l’apposizione del timbro della Provincia, in quanto il citato soggetto è stato eletto Consigliere provinciale il 20 dicembre 2023, ha chiesto il timbro con il logo “Provincia di Salerno” e la dicitura “Consigliere provinciale” il 6 maggio 2024 e ha ottenuto tale timbro, utilizzato per l’autenticazione delle firme, l’8 maggio 2024, come risulta dalla documentazione prodotta. Risulta pertanto certo che l’autenticazione delle firme è avvenuta in data successiva all’8 maggio 2024 e antecedente all’11 maggio 2024 e comunque entro il termine previsto dalla norma;
– la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e la dichiarazione di collegamento con le liste sono state allegate, per mero errore materiale, al plico di altra lista collegata al medesimo candidato sindaco (“La Nostra Terra”), come risulta dalla ricevuta rilasciata dal segretario comunale l’11 maggio 2024. La documentazione è stata pertanto tempestivamente presentata ed è agli atti della Sottocommissione che avrebbe potuto e dovuto acquisire le dichiarazioni presenti in altro plico, considerato peraltro che la stessa Sottocommissione ha accertato il medesimo errore con riferimento alla lista “Città Libera” e ha provveduto all’acquisizione delle dichiarazioni dall’altro plico;
– la carenza della dichiarazione di collegamento della lista al candidato sindaco ha rilevanza esclusivamente formale in quanto tale collegamento è desumibile dal fatto che tutti i candidati consiglieri della lista hanno dichiarato di accettare la candidatura con indicazione del candidato sindaco, l’atto principale di presentazione della lista e gli atti separati contengono l’espressa dichiarazione “di presentare candidato alla carica di sindaco sig. Enrico Bisogno”, il simbolo di lista reca la scritta “Bisogno Sindaco”, alla lista è allegato lo stesso programma politico elettorale delle altre liste coalizzate (dando luogo a una presunzione di collegamento sulla base dell’art. 73, comma 2, del d.lgs. n. 267/200). La volontà di collegamento della lista risulta pertanto cristallizzata in plurimi e univoci atti;
– il certificato elettorale è stato tempestivamente presentato in allegato alla dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e inserito erroneamente nel plico relativo alla lista “La Nostra Terra”. In ogni caso la carenza del certificato elettorale è soggetta a soccorso istruttorio;
– l’omessa indicazione dei delegati non è causa di esclusione della lista, precludendo al più la partecipazione alle fasi del procedimento elettorale.
6. Poste tali coordinate ermeneutiche, il ricorso risulta fondato.
Il Collegio rileva che sia l’indicazione del numero dei sottoscrittori nell’atto principale di presentazione della lista e negli atti separati, sia la data di autenticazione delle sottoscrizioni e il numero di sottoscrizioni autenticate costituiscono requisiti formali non assistiti da una comminatoria espressa di nullità nella vigente disciplina elettorale.
Ed invero, l’art. 33 del d.P.R. n. 570/1960 prescrive che “La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste: a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono”, imponendo, quindi, anche in mancanza dell’indicazione del numero dei sottoscrittori in cifre e in lettere, il conteggio delle sottoscrizioni per la verifica del numero richiesto dalla legge.
Di conseguenza, la mancata indicazione del numero dei sottoscrittori costituisce mera irregolarità, facendosi questione di un elemento desumibile aliunde e in particolare dal semplice conteggio delle sottoscrizioni, già prescritto dalla legge.
È noto, infatti, che la ratio della necessità di raccogliere un certo numero di firme a sostegno delle candidature è quella di evitare la grande dispersione dei voti e di garantire che le candidature siano munite di una “sorta di dimostrazione di seria consistenza e di un minimo di consenso” (Corte costituzionale n. 83 del 1992). La Corte costituzionale (sentenza n. 394 del 2006) ha, anche, evidenziato che la disciplina in tema di firme contribuisce “a realizzare l’interesse al regolare svolgimento e al libero ed efficace esercizio del diritto di voto”, evitando “un’abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l’elettorato”. Ne discende che alcuna conseguenza potrebbe farsi discendere dalla circostanza che non sia riportato il numero delle sottoscrizioni, in quanto requisito certamente non rientrante tra quelle “forme sostanziali”, la cui violazione può incidere sul raggiungimento dello scopo dell’atto, alla luce della ratio sopra illustrata.
Quanto ai requisiti dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista elettorale, con specifico riguardo alla data di autenticazione, Consiglio di Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1980, ripresa sostanzialmente nei medesimi termini da Consiglio di Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1985 e n. 1987 nonché da Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2016, n. 2119, considerato anche che l’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 è ora espressamente richiamato dall’art. 14, comma 2, della legge n. 53/1990 (cfr. per una recente applicazione del principio enunciato dalle predette pronunce TAR Emilia-Romagna – Parma, Sez. I, 20 maggio 2022, n. 134, TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 19 maggio 2022, n. 1164), chiarisce che “… pur se per l’autenticazione delle sottoscrizioni si dovesse ritenere applicabile l’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 (che richiede l’indicazione della data e del luogo di autenticazione), come pure il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto nella sentenza impugnata, non per questo la mancanza della data, nell’autenticazione, comporti l’invalidità ipso iure della stessa autenticazione.
11.1. In materia elettorale, le previsioni dell’art. 14 della l. n. 53 del 2010 costituiscono lex specialis rispetto alla disciplina generale, comminando la nullità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni solo se esse risultano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
11.2. La nullità comminata dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 2010 non è pertanto, con riferimento alla data delle autenticazioni e delle sottoscrizioni, aggiuntiva rispetto alle altre nullità di ordine generale per inosservanza delle forme.
11.3. La data della sottoscrizione e dell’autenticazione, ovvero il periodo nel quale essa avviene, rileva quindi se e solo nei limiti in cui essa comporti la violazione dell’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990.
11.4. La sua mancanza non determina la nullità ove risulti, comunque ictu oculi e anche aliunde, che le autenticazioni – come le sottoscrizioni – non siano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
11.5. Al di fuori della eccezionale ipotesi prevista per le competizioni elettorali dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, la legge non sanziona con la nullità l’assenza della data nella autenticazione.
11.6. Come si è appena premesso al § 10.4., non si pone del resto, nel sistema dell’autenticazione amministrativa in esame, una questione di ‘opponibilità’ della sottoscrizione – analogo a quello che si verifica in sede civilistica – se non nei limiti, tassativi, previsti dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, che sancisce la invalidità delle autenticazioni anteriori a tale giorno.
12. Quanto precede induce la Sezione a ritenere che:
– dal quadro normativo vigente, non chiaro né coordinato, non risulta espressamente affermata né prevista la necessità, a pena di nullità, della data delle autenticazioni amministrative;
– in mancanza di una esplicita previsione di una nullità, di ordine strutturale o testuale, essa non può essere desunta, nell’ambito del procedimento elettorale, dallo scopo che la data potrebbe eventualmente assolvere, non essendo ammesse nullità ‘funzionali’;
– a fronte di tale incertezza del quadro normativo deve essere valorizzato il principio del favor partecipationis, per il quale – in assenza di una chiara disposizione ostativa – può partecipare alla competizione elettorale una lista in possesso di tutti i requisiti sostanziali richiesti;
– la rilevanza del momento temporale è sancita dal legislatore, a pena di nullità, esclusivamente ai fini del rispetto dell’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, secondo cui «le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature»;
– tale requisito temporale, in assenza di vincolanti previsioni legislative, può desumersi aliunde, se risulta con certezza che la sottoscrizione e l’autenticazione non risalgono e non possono risalire ad un periodo anteriore al centottantesimo giorno precedente al termine fissato per la presentazione delle candidature;
– in materia elettorale, almeno limitatamente alla data delle autenticazioni, rileva il principio di strumentalità delle forme, che può essere egualmente soddisfatto, in ragione del valore preminente del favor partecipationis, laddove la certezza sul rispetto della finalità, alla quale la forma sia preordinata, sia comunque raggiunta;
– l’invalidità delle operazioni, alla stregua di tale fondamentale canone interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o requisiti impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 15 maggio 2015, n. 2920)”.
Di conseguenza, anche la mancanza della data di autenticazione delle firme e del numero delle firme autenticate costituisce mera irregolarità qualora siano desumibili aliunde.
Nel caso di specie, la data di autenticazione delle firme, considerato che il timbro utilizzato per l’autenticazione (recante l’indicazione “Provincia di Salerno” – “Il Consigliere provinciale”) è stato consegnato all’autenticatore solo l’8 maggio 2024, a seguito della proclamazione del 20 dicembre 2023, cosicché l’autenticazione non può essere anteriore a tale data e deve essere stata apposta tra l’8 e l’11 maggio 2024, in conformità della disciplina normativa.
Ai fini della determinazione del numero delle sottoscrizioni autenticate, è invece possibile procedere al mero conteggio delle sottoscrizioni apposte.
Con riferimento alla mancanza della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, del certificato elettorale e della dichiarazione di collegamento con la lista, occorre premettere quanto segue.
Nell’ambito della specifica normativa in punto di documentazione da allegare al momento della presentazione delle liste elettorali, l’art. 32 del d.P.R. n. 570/1960 prevede che “Con la lista devesi anche presentare: 1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea; 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura; 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato; 4) l’indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell’art. 28 […]”.
Gli artt. 28, comma 6, e 32, comma 9, numero 2), del d.P.R. n. 570/1960 prevedono che con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale.
Il successivo art. 33 prevede esclusivamente l’eliminazione dalle liste dei nomi dei candidati per i quali “manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell’articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali”.
La dichiarazione di accettazione della candidatura si connota, dunque, come elemento sostanziale e ineliminabile, da una parte perché è presupposto per il regolare svolgimento del procedimento elettorale (dovendo e potendo la volontà degli elettori poter convergere su soggetti che hanno espressamente dichiarato la volontà di candidarsi e di essere eletti), dall’altro perché tale dichiarazione contiene espressioni di volontà e dichiarazioni essenziali per la partecipazione alla competizione elettorale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2016, n. 2128).
L’art. 72 del d.lgs. n. 267/2000 è chiaro, poi, nel prescrivere il deposito, al momento della presentazione della candidatura, della dichiarazione di collegamento tra il candidato alla carica di Sindaco e la lista stessa e ciò espressamente al fine di conferire efficacia alle suddette dichiarazioni; la disposizione espressamente prevede che “Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all’atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate”.
Come è stato infatti ripetutamente affermato in giurisprudenza, la dichiarazione di collegamento è un atto propriamente politico (e non meramente organizzativo) del procedimento elettorale, connotato da natura bilaterale, sancita dalla stessa lettera della legge quando richiede la convergenza di due distinte dichiarazioni di volontà ai fini dell’efficacia (Consiglio di Stato sez. III, 18 maggio 2016, n. 2066).
Di conseguenza, in un’ottica sostanzialistica legata al principio della strumentalità delle forme e del favor partecipationis, è possibile valorizzare la documentazione, riferita al candidato sindaco in questione, prodotta per evidente errore materiale in allegato ad altra lista collegata, “La Nostra Terra”, e quindi già agli atti della Sottocommissione; infatti, la ricevuta del Segretario Comunale relativa a quest’ultima lista e datata 11 maggio 2024, riporta che “si rinvengono altri 5 documenti di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco di altre liste”.
La medesima Sottocommissione, che in relazione alla lista “Città Libera” (collegata allo stesso candidato sindaco) ha rilevato il medesimo errore acquisendo però la documentazione presente in allegato alla lista “La Nostra Terra”, avrebbe dovuto, anche in questo caso, valutare gli atti già nella sua disponibilità, acquisendoli con un’operazione che neppure può essere considerata di soccorso istruttorio, in quanto non comportante un’attività giuridica di acquisizione di documenti presso altra amministrazione o presso il soggetto privato, risolvendosi invece in un’attività materiale di prelievo dei documenti già nella disponibilità dell’amministrazione ma contenuti in un plico anziché in un altro.
Ne discende che tale operazione non avrebbe avuto alcun riflesso sulla celerità del procedimento elettorale, non risolvendosi peraltro neanche in una violazione del principio della par condicio, riguardando documenti già agli atti della Sottocommissione nell’ambito del medesimo e unitario procedimento elettorale e risolvendosi invece nel pieno raggiungimento dello scopo delle disposizioni sulla documentazione da allegare al momento del deposito delle liste elettorali.
Le considerazioni sopra esposte possono essere riferite anche all’asserita carenza del certificato elettorale del candidato sindaco, tempestivamente ma erroneamente allegato nel plico della lista collegata “La Nostra Terra”. Ad ogni modo, in relazione ai certificati elettorali vige anche il principio del soccorso istruttorio (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 8 novembre 1999, n. 23).
Con riferimento alla dichiarazione di collegamento tra la lista e il candidato sindaco, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai fini del collegamento rileva la dichiarazione resa dai presentatori della lista (ossia proprio dai soggetti che l’art. 32 del d.P.R. n. 570/1960 individua per l’indicazione dei delegati di lista) in apertura della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati da parte dei relativi sottoscrittori (Sez. III, n. 2062 del 18 maggio 2016)” (così Consiglio di Stato sez. III, 24 maggio 2016, n. 2211).
Nel caso in esame, i frontespizi dell’atto principale di presentazione della lista e degli atti separati contengono l’espressa dichiarazione di presentare come candidato alla carica di sindaco Enrico Bisogno; tale collegamento è desumibile anche dalla dichiarazione, resa da tutti i candidati consiglieri della lista, di accettare la candidatura con indicazione del candidato sindaco, dal simbolo di lista recante la scritta “Bisogno Sindaco”, nonché dalla circostanza che alla lista è allegato lo stesso programma politico elettorale delle altre liste coalizzate (peraltro unitariamente elaborato in quanto recante il contrassegno di tutte le liste collegate, con conseguente presunzione di collegamento sulla base dell’art. 73, comma 2, del d.lgs. n. 267/200).
Tali elementi costituiscono plurimi e univoci indici, assolutamente convergenti, della volontà dei promotori e dei sottoscrittori di collegare la lista al citato candidato sindaco nonché idoneo e tempestivo assolvimento all’onere di presentazione della dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di sindaco.
Infine, anche l’omessa indicazione dei delegati costituisce mera irregolarità.
Afferma infatti Consiglio di Stato, Sez. V, 4 marzo 2002, n. 1271 (richiamata anche dalle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” del Ministero dell’Interno, ed. 2024): “quanto alla indicazione del delegato a presenziare alla detta estrazione (ritenuta mancante dal Segretario comunale, ma, in fatto, presente nell’elenco di cinque sottoscrittori verosimilmente prodotto alle ore 14,35, secondo quanto si può evincere dalla documentazione prodotta dall’Avvocatura), essa non costituisce un onere posto dal legislatore a pena di inammissibilità della lista, ma una norma di favore della quale i presentatori hanno, nel proprio esclusivo interesse, la facoltà di avvalersi, senza che il mancato esercizio di essa possa in qualunque modo pregiudicare l’ammissione della lista stessa”.
7. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e ammissione della lista “Avanti!” alla competizione elettorale.
CITTA’ LIBERA
Tale provvedimento evidenzia, in sintesi, che:
– l’atto principale di presentazione della lista e due atti separati risulterebbero privi dell’indicazione del numero dei sottoscrittori e della data di autenticazione delle sottoscrizioni;
– cinque atti separati risulterebbero privi dalla data di autenticazione delle sottoscrizioni;
– un atto separato risulterebbe privo dell’indicazione del numero dei sottoscrittori;
– anche a voler considerare validi “n. 3 atti separati contenenti solo irregolarità formali, verifica che il numero residuo dei sottoscrittori risulta inferiore al minimo previsto, ovvero 42 luogo di 175”.
I ricorrenti deducono che:
– l’indicazione del numero dei sottoscrittori costituisce un adempimento meramente formale non presidiato dalla sanzione dell’esclusione, considerato che il numero dei sottoscrittori può essere desunto dal semplice conteggio delle firme apposte (non sussistendo pertanto una violazione neppure di ordine sostanziale) e che la stessa Sottocommissione ha considerato tale omissione alla stregua di una mera irregolarità;
– la mancanza della data di autenticazione delle firme non ha effetto invalidante in quanto l’art. 14, comma 3, della legge n. 53/1990 prevede la nullità solo per le sottoscrizioni e le autenticazioni anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature. Pertanto la mancanza della data di autenticazione delle sottoscrizioni non ha alcuna rilevanza nel caso di specie, considerato che l’osservanza della citata disposizione è desumibile in modo certo dall’autenticazione delle firme da parte del sig. Aniello Gioiella nella qualità di Consigliere della Provincia di Salerno mediante l’apposizione del timbro della Provincia, in quanto il citato soggetto è stato eletto Consigliere provinciale il 20 dicembre 2023, ha chiesto il timbro con il logo “Provincia di Salerno” e la dicitura “Consigliere provinciale” il 6 maggio 2024 e ha ottenuto tale timbro, utilizzato per l’autenticazione delle firme, l’8 maggio 2024, come risulta dalla documentazione prodotta. Risulta pertanto certo che l’autenticazione delle firme è avvenuta in data successiva all’8 maggio 2024 e antecedente all’11 maggio 2024 e comunque entro il termine previsto dalla norma.
6. Poste tali coordinate ermeneutiche, il ricorso risulta fondato.
Il Collegio rileva che sia l’indicazione del numero dei sottoscrittori nell’atto principale di presentazione della lista e negli atti separati, sia la data di autenticazione delle sottoscrizioni costituiscono requisiti formali non assistiti da una comminatoria espressa di nullità nella vigente disciplina elettorale.
Ed invero, l’art. 33 del d.P.R. n. 570/1960 prescrive che “La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste: a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono”, imponendo, quindi, anche in mancanza dell’indicazione del numero dei sottoscrittori in cifre e in lettere, il conteggio delle sottoscrizioni per la verifica del numero richiesto dalla legge.
Di conseguenza, la mancata indicazione del numero dei sottoscrittori costituisce mera irregolarità, facendosi questione di un elemento desumibile aliunde e in particolare dal semplice conteggio delle sottoscrizioni, già prescritto dalla legge.
È noto, infatti, che la ratio della necessità di raccogliere un certo numero di firme a sostegno delle candidature è quella di evitare la grande dispersione dei voti e di garantire che le candidature siano munite di una “sorta di dimostrazione di seria consistenza e di un minimo di consenso” (Corte costituzionale n. 83 del 1992). La Corte costituzionale (sentenza n. 394 del 2006) ha, anche, evidenziato che la disciplina in tema di firme contribuisce “a realizzare l’interesse al regolare svolgimento e al libero ed efficace esercizio del diritto di voto”, evitando “un’abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l’elettorato”. Ne discende che alcuna conseguenza potrebbe farsi discendere dalla circostanza che non sia riportato il numero delle sottoscrizioni, in quanto requisito certamente non rientrante tra quelle “forme sostanziali”, la cui violazione può incidere sul raggiungimento dello scopo dell’atto, alla luce della ratio sopra illustrata.
Quanto ai requisiti dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista elettorale, con specifico riguardo alla data di autenticazione, Consiglio di Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1980, ripresa sostanzialmente nei medesimi termini da Consiglio di Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1985 e n. 1987 nonché da Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2016, n. 2119, considerato anche che l’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 è ora espressamente richiamato dall’art. 14, comma 2, della legge n. 53/1990 (cfr. per una recente applicazione del principio enunciato dalle predette pronunce TAR Emilia-Romagna – Parma, Sez. I, 20 maggio 2022, n. 134, TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 19 maggio 2022, n. 1164), chiarisce che “… pur se per l’autenticazione delle sottoscrizioni si dovesse ritenere applicabile l’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 (che richiede l’indicazione della data e del luogo di autenticazione), come pure il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto nella sentenza impugnata, non per questo la mancanza della data, nell’autenticazione, comporti l’invalidità ipso iure della stessa autenticazione.
11.1. In materia elettorale, le previsioni dell’art. 14 della l. n. 53 del 2010 costituiscono lex specialis rispetto alla disciplina generale, comminando la nullità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni solo se esse risultano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
11.2. La nullità comminata dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 2010 non è pertanto, con riferimento alla data delle autenticazioni e delle sottoscrizioni, aggiuntiva rispetto alle altre nullità di ordine generale per inosservanza delle forme.
11.3. La data della sottoscrizione e dell’autenticazione, ovvero il periodo nel quale essa avviene, rileva quindi se e solo nei limiti in cui essa comporti la violazione dell’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990.
11.4. La sua mancanza non determina la nullità ove risulti, comunque ictu oculi e anche aliunde, che le autenticazioni – come le sottoscrizioni – non siano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
11.5. Al di fuori della eccezionale ipotesi prevista per le competizioni elettorali dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, la legge non sanziona con la nullità l’assenza della data nella autenticazione.
11.6. Come si è appena premesso al § 10.4., non si pone del resto, nel sistema dell’autenticazione amministrativa in esame, una questione di ‘opponibilità’ della sottoscrizione – analogo a quello che si verifica in sede civilistica – se non nei limiti, tassativi, previsti dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, che sancisce la invalidità delle autenticazioni anteriori a tale giorno.
12. Quanto precede induce la Sezione a ritenere che:
– dal quadro normativo vigente, non chiaro né coordinato, non risulta espressamente affermata né prevista la necessità, a pena di nullità, della data delle autenticazioni amministrative;
– in mancanza di una esplicita previsione di una nullità, di ordine strutturale o testuale, essa non può essere desunta, nell’ambito del procedimento elettorale, dallo scopo che la data potrebbe eventualmente assolvere, non essendo ammesse nullità ‘funzionali’;
– a fronte di tale incertezza del quadro normativo deve essere valorizzato il principio del favor partecipationis, per il quale – in assenza di una chiara disposizione ostativa – può partecipare alla competizione elettorale una lista in possesso di tutti i requisiti sostanziali richiesti;
– la rilevanza del momento temporale è sancita dal legislatore, a pena di nullità, esclusivamente ai fini del rispetto dell’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, secondo cui «le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature»;
– tale requisito temporale, in assenza di vincolanti previsioni legislative, può desumersi aliunde, se risulta con certezza che la sottoscrizione e l’autenticazione non risalgono e non possono risalire ad un periodo anteriore al centottantesimo giorno precedente al termine fissato per la presentazione delle candidature;
– in materia elettorale, almeno limitatamente alla data delle autenticazioni, rileva il principio di strumentalità delle forme, che può essere egualmente soddisfatto, in ragione del valore preminente del favor partecipationis, laddove la certezza sul rispetto della finalità, alla quale la forma sia preordinata, sia comunque raggiunta;
– l’invalidità delle operazioni, alla stregua di tale fondamentale canone interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o requisiti impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 15 maggio 2015, n. 2920)”.
Di conseguenza, anche la mancanza della data di autenticazione delle firme costituisce mera irregolarità qualora sia desumibile aliunde.
Nel caso di specie, la data di autenticazione delle firme, considerato che il timbro utilizzato per l’autenticazione (recante l’indicazione “Provincia di Salerno” – “Il Consigliere provinciale”) è stato consegnato all’autenticatore solo l’8 maggio 2024, a seguito della proclamazione del 20 dicembre 2023, cosicché l’autenticazione non può essere anteriore a tale data e deve essere stata apposta tra l’8 e l’11 maggio 2024, in conformità della disciplina normativa.
7. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e ammissione della lista “Città Libera” alla competizione elettorali
VIVA NOCERA SUPERIORE
1. Con ricorso notificato e depositato il 15 maggio 2024, i ricorrenti, rispettivamente candidato sindaco per il Comune di Nocera Superiore nell’ambito delle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 e presentatore di lista, impugnano il verbale in epigrafe, con cui la Terza Sottocommissione elettorale di Nocera Inferiore ha disposto la ricusazione della lista “Viva Nocera Superiore”.
Tale provvedimento evidenzia, in sintesi, che:
– l’atto principale di presentazione della lista e gli atti separati non recano l’indicazione del numero dei sottoscrittori e non riportano la data di autenticazione delle sottoscrizioni. L’atto principale, inoltre, è privo della indicazione dei promotori/delegati di lista;
– non è stata prodotta la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, con allegata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incandidabilità, nonché la dichiarazione del candidato sindaco di collegamento “con la lista dei candidati e con le altre liste”;
– non è stata prodotta la dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
– non è stato prodotto il certificato attestante che il candidato alla carica di sindaco “è elettore in un Comune della Repubblica”;
– manca l’indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati alla carica di sindaco ammessi e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l’ufficio centrale.
I ricorrenti deducono che:
– l’indicazione del numero dei sottoscrittori costituisce un adempimento meramente formale non presidiato dalla sanzione dell’esclusione, considerato che il numero dei sottoscrittori può essere desunto dal semplice conteggio delle firme apposte (non sussistendo pertanto una violazione neppure di ordine sostanziale) e che la stessa Sottocommissione ha considerato tale omissione alla stregua di una mera irregolarità in sede di valutazione della lista “Città Libera”;
– la mancanza della data di autenticazione delle firme non ha effetto invalidante in quanto l’art. 14, comma 3, della legge n. 53/1990 prevede la nullità solo per le sottoscrizioni e le autenticazioni anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature. Pertanto la mancanza della data di autenticazione delle sottoscrizioni non ha alcuna rilevanza nel caso di specie, considerato che l’osservanza della citata disposizione è desumibile in modo certo dall’autenticazione delle firme da parte del sig. Aniello Gioiella nella qualità di Consigliere della Provincia di Salerno mediante l’apposizione del timbro della Provincia, in quanto il citato soggetto è stato eletto Consigliere provinciale il 20 dicembre 2023, ha chiesto il timbro con il logo “Provincia di Salerno” e la dicitura “Consigliere provinciale” il 6 maggio 2024 e ha ottenuto tale timbro, utilizzato per l’autenticazione delle firme, l’8 maggio 2024, come risulta dalla documentazione prodotta. Risulta pertanto certo che l’autenticazione delle firme è successiva all’8 maggio 2024 e antecedente all’11 maggio 2024 e comunque entro il termine previsto dalla norma;
– la mancata indicazione dei promotori/delegati della lista costituisce adempimento meramente formale, non ricompreso tra le cause di ricusazione delle liste previste dall’art. 33 del d.P.R. n. 570/1960, non rivestendo rilevanza sostanziale in quanto posto a tutela della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
– la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e la dichiarazione di collegamento con le liste sono state allegate, per mero errore materiale, al plico di altra lista collegata al medesimo candidato sindaco (“La Nostra Terra”), come risulta dalla ricevuta rilasciata dal segretario comunale l’11 maggio 2024. La documentazione è stata pertanto tempestivamente presentata ed è agli atti della Sottocommissione che avrebbe potuto e dovuto acquisire le dichiarazioni presenti in altro plico, considerato peraltro che la stessa Sottocommissione ha accertato il medesimo errore con riferimento alla lista “Città Libera” e ha provveduto all’acquisizione delle dichiarazioni dall’altro plico;
– la carenza della dichiarazione di collegamento della lista al candidato sindaco ha rilevanza esclusivamente formale in quanto tale collegamento è desumibile dal fatto che tutti i candidati consiglieri della lista hanno dichiarato di accettare la candidatura con indicazione del candidato sindaco, l’atto principale di presentazione della lista e gli atti separati contengono l’espressa dichiarazione “di presentare candidato alla carica di sindaco il sig. Enrico Bisogno”, il simbolo di lista reca la scritta “Bisogno Sindaco”, alla lista è allegato lo stesso programma politico elettorale delle altre liste coalizzate (dando luogo a una presunzione di collegamento sulla base dell’art. 73, comma 2, del d.lgs. n. 267/200). La volontà di collegamento della lista risulta pertanto cristallizzata in plurimi e univoci atti;
– il certificato elettorale è stato tempestivamente presentato in allegato alla dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e inserito erroneamente nel plico relativo alla lista “La Nostra Terra”. In ogni caso la carenza del certificato elettorale è soggetta a soccorso istruttorio;
– l’omessa indicazione dei delegati non è causa di esclusione della lista precludendo al più la partecipazione alle fasi del procedimento elettorale.
6. Poste tali coordinate ermeneutiche, il ricorso risulta fondato.
Il Collegio rileva che sia l’indicazione del numero dei sottoscrittori nell’atto principale di presentazione della lista e negli atti separati, sia la data di autenticazione delle sottoscrizioni costituiscono requisiti formali non assistiti da una comminatoria espressa di nullità nella vigente disciplina elettorale.
Ed invero, l’art. 33 del d.P.R. n. 570/1960 prescrive che “La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste: a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono”, imponendo, quindi, anche in mancanza dell’indicazione del numero dei sottoscrittori in cifre e in lettere, il conteggio delle sottoscrizioni per la verifica del numero richiesto dalla legge.
Di conseguenza, la mancata indicazione del numero dei sottoscrittori costituisce mera irregolarità, facendosi questione di un elemento desumibile aliunde e in particolare dal semplice conteggio delle sottoscrizioni, già prescritto dalla legge.
È noto, infatti, che la ratio della necessità di raccogliere un certo numero di firme a sostegno delle candidature è quella di evitare la grande dispersione dei voti e di garantire che le candidature siano munite di una “sorta di dimostrazione di seria consistenza e di un minimo di consenso” (Corte costituzionale n. 83 del 1992). La Corte costituzionale (sentenza n. 394 del 2006) ha, anche, evidenziato che la disciplina in tema di firme contribuisce “a realizzare l’interesse al regolare svolgimento e al libero ed efficace esercizio del diritto di voto”, evitando “un’abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l’elettorato”. Ne discende che alcuna conseguenza potrebbe farsi discendere dalla circostanza che non sia riportato il numero delle sottoscrizioni, in quanto requisito certamente non rientrante tra quelle “forme sostanziali”, la cui violazione può incidere sul raggiungimento dello scopo dell’atto, alla luce della ratio sopra illustrata.
Quanto ai requisiti dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista elettorale, con specifico riguardo alla data di autenticazione, Consiglio di Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1980, ripresa sostanzialmente nei medesimi termini da Consiglio di Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1985 e n. 1987 nonché da Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2016, n. 2119, considerato anche che l’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 è ora espressamente richiamato dall’art. 14, comma 2, della legge n. 53/1990 (cfr. per una recente applicazione del principio enunciato dalle predette pronunce TAR Emilia-Romagna – Parma, Sez. I, 20 maggio 2022, n. 134, TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 19 maggio 2022, n. 1164), chiarisce che “… pur se per l’autenticazione delle sottoscrizioni si dovesse ritenere applicabile l’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 (che richiede l’indicazione della data e del luogo di autenticazione), come pure il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto nella sentenza impugnata, non per questo la mancanza della data, nell’autenticazione, comporti l’invalidità ipso iure della stessa autenticazione.
11.1. In materia elettorale, le previsioni dell’art. 14 della l. n. 53 del 2010 costituiscono lex specialis rispetto alla disciplina generale, comminando la nullità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni solo se esse risultano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
11.2. La nullità comminata dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 2010 non è pertanto, con riferimento alla data delle autenticazioni e delle sottoscrizioni, aggiuntiva rispetto alle altre nullità di ordine generale per inosservanza delle forme.
11.3. La data della sottoscrizione e dell’autenticazione, ovvero il periodo nel quale essa avviene, rileva quindi se e solo nei limiti in cui essa comporti la violazione dell’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990.
11.4. La sua mancanza non determina la nullità ove risulti, comunque ictu oculi e anche aliunde, che le autenticazioni – come le sottoscrizioni – non siano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
11.5. Al di fuori della eccezionale ipotesi prevista per le competizioni elettorali dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, la legge non sanziona con la nullità l’assenza della data nella autenticazione.
11.6. Come si è appena premesso al § 10.4., non si pone del resto, nel sistema dell’autenticazione amministrativa in esame, una questione di ‘opponibilità’ della sottoscrizione – analogo a quello che si verifica in sede civilistica – se non nei limiti, tassativi, previsti dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, che sancisce la invalidità delle autenticazioni anteriori a tale giorno.
12. Quanto precede induce la Sezione a ritenere che:
– dal quadro normativo vigente, non chiaro né coordinato, non risulta espressamente affermata né prevista la necessità, a pena di nullità, della data delle autenticazioni amministrative;
– in mancanza di una esplicita previsione di una nullità, di ordine strutturale o testuale, essa non può essere desunta, nell’ambito del procedimento elettorale, dallo scopo che la data potrebbe eventualmente assolvere, non essendo ammesse nullità ‘funzionali’;
– a fronte di tale incertezza del quadro normativo deve essere valorizzato il principio del favor partecipationis, per il quale – in assenza di una chiara disposizione ostativa – può partecipare alla competizione elettorale una lista in possesso di tutti i requisiti sostanziali richiesti;
– la rilevanza del momento temporale è sancita dal legislatore, a pena di nullità, esclusivamente ai fini del rispetto dell’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, secondo cui «le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature»;
– tale requisito temporale, in assenza di vincolanti previsioni legislative, può desumersi aliunde, se risulta con certezza che la sottoscrizione e l’autenticazione non risalgono e non possono risalire ad un periodo anteriore al centottantesimo giorno precedente al termine fissato per la presentazione delle candidature;
– in materia elettorale, almeno limitatamente alla data delle autenticazioni, rileva il principio di strumentalità delle forme, che può essere egualmente soddisfatto, in ragione del valore preminente del favor partecipationis, laddove la certezza sul rispetto della finalità, alla quale la forma sia preordinata, sia comunque raggiunta;
– l’invalidità delle operazioni, alla stregua di tale fondamentale canone interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o requisiti impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 15 maggio 2015, n. 2920)”.
Di conseguenza, anche la mancanza della data di autenticazione delle firme costituisce mera irregolarità qualora sia desumibile aliunde.
Nel caso di specie, la data di autenticazione delle firme, considerato che il timbro utilizzato per l’autenticazione (recante l’indicazione “Provincia di Salerno” – “Il Consigliere provinciale”) è stato consegnato all’autenticatore solo l’8 maggio 2024, a seguito della proclamazione del 20 dicembre 2023, cosicché l’autenticazione non può essere anteriore a tale data e deve essere stata apposta tra l’8 e l’11 maggio 2024, in conformità della disciplina normativa.
Con riferimento alla mancata indicazione dei promotori quali titolari del trattamento “ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016”, è sufficiente rammentare che TAR Molise, Sez. I, 20 settembre 2023, n. 249 ha recentemente affermato che “la violazione … denunciata integra, ai fini propri del procedimento elettorale, nulla più che una mera irregolarità, e pertanto, alla luce dei canoni generali della strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo, non è suscettibile di inficiare in alcun modo la legittimità delle operazioni elettorali.
La specifica normativa propria del procedimento elettorale non prescrive, infatti, che all’atto della raccolta delle firme occorrenti alla presentazione di una lista alle elezioni comunali debba essere indicato il soggetto “titolare del trattamento dei dati”. E, soprattutto, il relativo adempimento non è in alcun modo idoneo a riverberarsi sulla legittimità sostanziale della raccolta delle sottoscrizioni e della presentazione della relativa lista, in quanto la sua omissione lascia intatte le garanzie sostanziali che circondano tali fasi del procedimento elettorale, e impregiudicata l’idoneità del medesimo a perseguire lo scopo che gli è proprio”.
Anche tale omissione costituisce quindi mera irregolarità, inidonea a inficiare la valida presentazione della lista.
Con riferimento alla mancanza della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, del certificato elettorale e della dichiarazione di collegamento con la lista, occorre premettere quanto segue.
Nell’ambito della specifica normativa in punto di documentazione da allegare al momento della presentazione delle liste elettorali, l’art. 32 del d.P.R. n. 570/1960 prevede che “Con la lista devesi anche presentare: 1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea; 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura; 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato; 4) l’indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell’art. 28 […]”.
Gli artt. 28, comma 6, e 32, comma 9, numero 2), del d.P.R. n. 570/1960 prevedono che con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale.
Il successivo art. 33 prevede esclusivamente l’eliminazione dalle liste dei nomi dei candidati per i quali “manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell’articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali”.
La dichiarazione di accettazione della candidatura si connota, dunque, come elemento sostanziale e ineliminabile, da una parte perché è presupposto per il regolare svolgimento del procedimento elettorale (dovendo e potendo la volontà degli elettori poter convergere su soggetti che hanno espressamente dichiarato la volontà di candidarsi e di essere eletti), dall’altro perché tale dichiarazione contiene espressioni di volontà e dichiarazioni essenziali per la partecipazione alla competizione elettorale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2016, n. 2128).
L’art. 72 del d.lgs. n. 267/2000 è chiaro, poi, nel prescrivere il deposito, al momento della presentazione della candidatura, della dichiarazione di collegamento tra il candidato alla carica di Sindaco e la lista stessa e ciò espressamente al fine di conferire efficacia alle suddette dichiarazioni; la disposizione espressamente prevede che “Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all’atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate”.
Come è stato infatti ripetutamente affermato in giurisprudenza, la dichiarazione di collegamento è un atto propriamente politico (e non meramente organizzativo) del procedimento elettorale, connotato da natura bilaterale, sancita dalla stessa lettera della legge quando richiede la convergenza di due distinte dichiarazioni di volontà ai fini dell’efficacia (Consiglio di Stato sez. III, 18 maggio 2016, n. 2066).
Di conseguenza, in un’ottica sostanzialistica legata al principio della strumentalità delle forme e del favor partecipationis, è possibile valorizzare la documentazione, riferita al candidato sindaco in questione, prodotta per evidente errore materiale in allegato ad altra lista collegata, “La Nostra Terra”, e quindi già agli atti della Sottocommissione; infatti, la ricevuta del Segretario Comunale relativa a quest’ultima lista e datata 11 maggio 2024, riporta che “si rinvengono altri 5 documenti di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco di altre liste”.
La medesima Sottocommissione, che in relazione alla lista “Città Libera” (collegata allo stesso candidato sindaco) ha rilevato il medesimo errore acquisendo però la documentazione presente in allegato alla lista “La Nostra Terra”, avrebbe dovuto, anche in questo caso, valutare gli atti già nella sua disponibilità, acquisendoli con un’operazione che neppure può essere considerata di soccorso istruttorio, in quanto non comportante un’attività giuridica di acquisizione di documenti presso altra amministrazione o presso il soggetto privato, risolvendosi invece in un’attività materiale di prelievo dei documenti già nella disponibilità dell’amministrazione ma contenuti in un plico anziché in un altro.
Ne discende che tale operazione non avrebbe avuto alcun riflesso sulla celerità del procedimento elettorale, non risolvendosi peraltro neanche in una violazione del principio della par condicio, riguardando documenti già agli atti della Sottocommissione nell’ambito del medesimo e unitario procedimento elettorale e risolvendosi invece nel pieno raggiungimento dello scopo delle disposizioni sulla documentazione da allegare al momento del deposito delle liste elettorali.
Le considerazioni sopra esposte possono essere riferite anche all’asserita carenza del certificato elettorale del candidato sindaco, tempestivamente ma erroneamente allegato nel plico della lista collegata “La Nostra Terra”. Ad ogni modo, in relazione ai certificati elettorali vige anche il principio del soccorso istruttorio (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 8 novembre 1999, n. 23).
Con riferimento alla dichiarazione di collegamento tra la lista e il candidato sindaco, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai fini del collegamento rileva la dichiarazione resa dai presentatori della lista (ossia proprio dai soggetti che l’art. 32 del d.P.R. n. 570/1960 individua per l’indicazione dei delegati di lista) in apertura della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati da parte dei relativi sottoscrittori (Sez. III, n. 2062 del 18 maggio 2016)” (così Consiglio di Stato sez. III, 24 maggio 2016, n. 2211).
Nel caso in esame, i frontespizi dell’atto principale di presentazione della lista e degli atti separati contengono l’espressa dichiarazione di presentare come candidato alla carica di sindaco Enrico Bisogno; tale collegamento è desumibile anche dalla dichiarazione, resa da tutti i candidati consiglieri della lista, di accettare la candidatura con indicazione del candidato sindaco, dal simbolo di lista recante la scritta “Bisogno Sindaco”, nonché dalla circostanza che alla lista è allegato lo stesso programma politico elettorale delle altre liste coalizzate (peraltro unitariamente elaborato in quanto recante il contrassegno di tutte le liste collegate, con conseguente presunzione di collegamento sulla base dell’art. 73, comma 2, del d.lgs. n. 267/200).
Tali elementi costituiscono plurimi e univoci indici, assolutamente convergenti, della volontà dei promotori e dei sottoscrittori di collegare la lista al citato candidato sindaco nonché idoneo e tempestivo assolvimento all’onere di presentazione della dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di sindaco.
Infine, anche l’omessa indicazione dei delegati costituisce mera irregolarità.
Afferma infatti Consiglio di Stato, Sez. V, 4 marzo 2002, n. 1271 (richiamata anche dalle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” del Ministero dell’Interno, ed. 2024): “quanto alla indicazione del delegato a presenziare alla detta estrazione (ritenuta mancante dal Segretario comunale, ma, in fatto, presente nell’elenco di cinque sottoscrittori verosimilmente prodotto alle ore 14,35, secondo quanto si può evincere dalla documentazione prodotta dall’Avvocatura), essa non costituisce un onere posto dal legislatore a pena di inammissibilità della lista, ma una norma di favore della quale i presentatori hanno, nel proprio esclusivo interesse, la facoltà di avvalersi, senza che il mancato esercizio di essa possa in qualunque modo pregiudicare l’ammissione della lista stessa”.
7. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e ammissione della lista “Viva Nocera Superiore” alla competizione elettorale.
LE PREMESSE DEL TAR
5. Preliminarmente, in punto di diritto, va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, “se è senz’altro incontestabile che il procedimento elettorale per la delicatezza degli interessi sottesi è caratterizzato da un elevato grado di formalismo, non va dimenticato che il principio che deve caratterizzare le valutazioni in quest’ambito è quello del favor partecipationis che deve prevalere tutte e volte che il mancato rispetto di un aspetto formale della procedura non sia in grado di porre in dubbio la legittimità dell’istanza di un soggetto alla competizione elettorale” (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, 26 aprile 2023, n. 4216).
Infatti, già Consiglio di Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1987 ha rilevato, in relazione alla fase preliminare del procedimento elettorale, che “l’applicazione del principio del favor partecipationis risulta corroborata dalle considerazioni della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell’uomo:
– con la sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014, la Corte Costituzionale ha evidenziato che le disposizioni sui sistemi elettorali sono ragionevoli se stabiliscono «oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento» di obiettivi legittimi, il che comporta che le medesime disposizioni possono comportare l’esclusione delle liste solo quando siano violate chiare previsioni che precisino le formalità da seguire e le conseguenze derivanti nel caso di loro violazione;
– con la sentenza 16 marzo 2006, n. 58278, la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Chambre, ha evidenziato che la legislazione elettorale dei singoli Stati deve tendere a procedure volte a determinare l’effettiva volontà del popolo, il che comporta che l’esclusione di una lista può essere disposta solo quando la legge la preveda chiaramente.
17.1. A tale ultimo riguardo, proprio in tale ultima sentenza (§§ 103-104), la Corte europea ha chiarito che «vi sono molti modi per organizzare e gestire i sistemi elettorali e numerose differenze in Europa specie nell’evoluzione storica, nella diversità culturale, nel pensiero politico e spetta ad ogni Stato contraente fondere tali diversità nella sua propria visione della democrazia».
Va rimarcato come la disciplina nazionale, ha aggiunto la Corte, deve comunque consentire che le condizioni alle quali sono subordinati il diritto di votare o di candidarsi alle elezioni non riducano i diritti ad un punto tale da pregiudicare la loro essenza e privarli della loro effettività; che perseguano uno scopo legittimo; che i mezzi impiegati non siano, soprattutto, sproporzionati rispetto al fine che la legislazione nazionale persegue, sicché tutte le condizioni imposte da questa devono rispecchiare «la preoccupazione di mantenere l’integrità e l’effettività di una procedura elettorale volta a determinare la volontà del popolo mediante un suffragio universale»”.
Pertanto, considerato che le norme che disciplinano la fase procedimentale della presentazione delle liste elettorali, spesso, non contengono alcuna indicazione circa le conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non è possibile inquadrare gli adempimenti formali relativi a tale fase nella categoria giuridica delle forme sostanziali e occorre piuttosto fare applicazione del principio di strumentalità delle forme del procedimento elettorale, con conseguente applicazione della regola generale della illegittimità non invalidante (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 marzo 2015, n. 1374).
Più specificamente, Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2011, n. 2453 ha rilevato che “come più volte affermato anche da questa Sezione (11 gennaio 2011, n. 81; 24 agosto 2010, n. 5925; 28 novembre 2008 n. 5911; 17 settembre 2008 n. 4373; 7 novembre 2006, n. 6545), gli artt. 28, 32 e 33, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria giuridica delle c.d. «forme sostanziali» e dovendosi piuttosto fare applicazione del principio di «strumentalità delle forme» nel procedimento elettorale”, focalizzando l’attenzione sulla piena consapevolezza ed effettiva volontà dei soggetti partecipanti alla fase preliminare delle operazioni elettorali, come desumibile dalla documentazione prodotta.
Tale impostazione interpretativa tende a superare letture di carattere preminentemente formalistico, prive di riscontro in sanzioni testualmente previste dalla disciplina in materia di operazioni elettorali, assoggettando gli adempimenti formali relativi alla fase di presentazione delle liste al principio di strumentalità delle forme, al fine di coglierne l’obiettivo sostanziale connesso al rispetto della reale ed effettiva volontà espressa con gli atti presentati (cfr. al riguardo anche Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 81).
È pur vero che Consiglio di Stato, Sez. II, 13 settembre 2021, n. 6281, in riforma di altra pronuncia di questo Tribunale, ha affermato che “in materia di presentazione delle liste elettorali e delle candidature le forme assumono un contenuto sostanziale, non surrogabile tramite riferimenti esterni al singolo documento, da valutare isolatamente. I requisiti di forma, infatti, in tale ambito non assumono un rilievo meramente formale, poiché mirano a garantire la genuinità della sottoscrizione di un atto del procedimento elettorale, particolarmente delicato, sicché in siffatta particolarissima materia non possono essere applicati i generali principi in tema di semplificazione amministrativa, di dequotazione dei vizi formali e di strumentalità delle forme”.
Occorre tuttavia considerare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato fa ampia applicazione dei citati principi, nell’ambito del procedimento elettorale, al fine di conservare le operazioni già compiute e preservare la stabilità del risultato elettorale, assicurando il rispetto della volontà dell’elettore; ciò consente di escludere la rilevanza di vizi formali del procedimento elettorale qualora non comportino una concreta irregolarità nelle conduzione delle operazioni di voto e non si traducono in un pregiudizio o in una compressione per la libera espressione del voto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 2 gennaio 2024, n. 51).
L’obiettivo di rispetto della volontà dell’elettore e quindi, più in generale, di tutti coloro che esercitano il diritto di elettorato, se vale per il diritto di elettorato attivo, non può non valere anche per il diritto di elettorato passivo.
Pertanto non v’è ragione per escludere l’applicazione del principio di strumentalità delle forme e del favor partecipationis nell’ipotesi in cui, nella fase preliminare del procedimento elettorale, si faccia questione di assicurare tutela alla effettiva volontà espressa dai candidati e dai loro sostenitori.
Anche di recente, nell’ambito della giurisprudenza di primo grado, TAR Molise, Sez. I, 20 settembre 2023, n. 249 ha ribadito “La giurisprudenza amministrativa è invero consolidata nel valorizzare nella materia elettorale, in chiave generale, il principio di strumentalità delle forme, “in base al quale la nullità è determinata solo dalla mancanza di quegli elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l’atto è prefigurato, e quindi può sussistere solo qualora vi siano vizi tali da pregiudicare le garanzie o comprimere la libera espressione del voto. Pertanto, essendo il procedimento elettorale preordinato alla formazione e all’accertamento della volontà degli elettori (anche in considerazione della rilevanza costituzionale della disciplina del diritto di voto: art. 48 Cost.), è da ritenere che producano tale effetto invalidante solo quelle anormalità procedimentali che impediscano l’accertamento della regolarità delle operazioni elettorali con diminuzione delle garanzie di legge. Le altre anormalità, invece, quali le omissioni di adempimenti formali, costituiscono delle mere irregolarità tutte le volte che non incidano negativamente sulla finalità che il procedimento persegue, id est l’autenticità, la genuinità e la correttezza degli adempimenti” (C.d.S,, sez. V, 19 giugno 2012, n. 3557; nello stesso senso cfr. altresì, tra le tante: sez. V, 15 luglio 2016, n. 3166 ; sez. III, 19 dicembre 2017, n. 5959; 17 luglio 2018, n. 4335; 17 agosto 2020, n. 5051).
E tali principi sono stati puntualmente applicati anche con riferimento alla fase, qui rilevante, dell’ammissione delle liste, in relazione alla quale la giurisprudenza ha parimenti affermato che “l’invalidità delle operazioni, alla stregua di tale fondamentale canone interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o requisiti impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto” (così C.d.S., sez. III, 16 maggio 2016, n. 1980; nello stesso senso cfr. sez. V, 15 giugno 2015, n. 2920)”.