Il Comune di Nocera non poteva ordinare la pulizia dei torrenti a Consorzio e Regione

Non c’erano i presupposti di urgenza e contengibilità per emettere l’ordinanza comunale del 2019. Le dichiarazioni del presidente del consorzio di bonifica e dell’allora sindaco Torquato

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Il Consiglio di stato ribalta la sentenza del Tar e dà ragione a Consorzio di Bonifica dell’Agro nocerino sarnese e Regione contro l’ordinanza n. 36 del Comune di Nocera Inferiore del 22 luglio 2019, con la quale l’allora sindaco intimò ai due enti la pulizia, il diserbo e la rimozione di rifiuti presenti sulle aste torrentizie attraversanti il territorio comunale (in particolare dei torrenti Solofrana, Cavaiola ed Alveo Comune Nocerina).

Per il Consiglio di Stato quel provvedimento non aveva la contingibilità – intesa come impossibilità a fronteggiare con i mezzi ordinari la questione – né vi era l’urgenza. «Pare emergere invece una contrapposizione tra le amministrazioni coinvolte – Regione, Consorzio e Comune – che, all’insegna del principio della leale collaborazione, anche con l’intervento dell’Amministrazione statale, avrebbero dovuto individuare, nel superiore interesse della tutela dell’incolumità un metodo di azione concertato», tuonano i giudici amministrativi.

LE DUE SENTENZE DEL TAR
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Visto che erano stati rivolti diversi solleciti alla Giunta della Regione Campania ed al Consorzio, la prima come “soggetto obbligato proprietario del demanio idrico regionale” e il secondo come “organo strumentale per la manutenzione degli alvei”, ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei torrentizi della Cavaiola e della Solofrana, Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, a seguito di un sopralluogo del 9 luglio 2019, il 22 luglio emise l’ordinanza nella qualità di ufficiale di governo.

A Dargli ragione il Tar. Il Consorzio e la Regione Campania hanno presentato ricorso al Consiglio di stato. In particolare il Consorzio ha rilevato, tra gli altri, che non fossero sussistenti i requisiti necessari per l’adozione dell’ordinanza comunale, contingibile e urgente. Ciò in quanto l’ordinanza in esame si giustifica sulla base di un duplice evento ipotetico (le piogge e la tracimazione dei torrenti).

Il consorzio sostiene che non ci sarebbe stato il requisito fondamentale dell’urgenza facendosi riferimento a piogge autunnali, ancora distanti nel tempo rispetto al momento dell’adozione dell’ordinanza del 22 luglio 2019, anche perché il sopralluogo comunale era del 9 luglio 2019 e l’ordinanza fu emessa solo il 22 successivo. Il Consorzio ha censurato la mancata comunicazione di avvio del procedimento, visto che non ci sarebbe stato il pericolo incombente per la sicurezza e l’incolumità.

La Regione Campania ha evidenziato che un provvedimento atipico come l’ordinanza, di natura eccezionale, previsto per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, non potesse essere utilizzato ai fini della cura di esigenze prevedibili e ordinarie, che non sono eccezionali né temporanee. La Regione, operando una ricostruzione sotto il profilo storico della realizzazione delle aste torrentizie, ne ritiene la natura di opere di bonifica e l’applicabilità in tale evenienza le competenze dei consorzi di bonifica. Del resto l’ordinanza de sindaco Torquato non viene sollevata alcuna questione relativamente a detta disposizione.

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Palazzo Spada ha accolto i motivi di ricorso della Regione e del Consorzio di bonifica.
Il Consiglio di stato ha ritenuto che «l’uso e lo sfruttamento del corso d’acqua, a fini di bonifica ed irrigazione, non può mai comportare l’attrazione della competenza, altresì, sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo idrico stesso; ne consegue che la manutenzione ordinaria e straordinaria (c.d. “sistemazione idraulica”) degli alvei e dei corpi idrici naturali e artificiali più in generale nonché delle opere strettamente idrauliche (dunque non direttamente afferenti alla bonifica) spetta alla Regione e non ai Consorzi di bonifica (cui compete la cura, gestione e conservazione delle sole opere di bonifica ed irrigazione)».
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L’adozione dell’ordinanza sindacale del 2019 poteva essere adottata solo nelle ipotesi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Un’emergenza che prevede la necessità di provvedere con immediatezza – l’urgenza – in ordine a situazioni eccezionali ed imprevedibili che non possono essere fronteggiate con gli strumenti ordinari, ossia la contingibilità. Non è pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.

LA MANCANZA DELLA CONTENTABILITÀ
Quanto alla contingibilità, nel caso specifico invero esistono mezzi ordinari di soluzione delle questioni rappresentate, in ossequio al principio di leale collaborazione tra le istituzioni; una soluzione alla questione da parte delle Regione, cui competono le funzioni di polizia idraulica come anche l’assolvimento dei compiti propri dell’amministrazione comunale e del Consorzio, come un intervento dell’organo statale volto alla ricerca della soluzione, possono rappresentare tutti mezzi per una ricerca della soluzione all’insegna del superiore interesse della tutela della pubblica incolumità.

«Invece, per il tramite di una ordinanza contingibile e urgente si è determinato, peraltro unilateralmente, un assetto delle competenze in materia di difesa del suolo che ha di fatto escluso l’organo che l’ha adottata dallo svolgimento di funzioni proprie; infatti, al Comune compete la raccolta dei rifiuti urbani intendendosi per tali i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua».

Quello che emerge è che quindi l’utilizzo di uno strumento eccezionale non può, in una ottica di responsabilizzazione degli organi tecnici e politici, essere utilizzato per la soluzione di controversie istituzionali che prescindono dall’esercizio delle proprie competenze, anche se sul punto a quanto emerge dagli atti di causa non si è registrato alcun intervento risolutivo pure a fronte delle richieste dell’Amministrazione comunale. Né può essere trascurato che nel provvedimento impugnato manca una verifica in concreto della natura dei canali, se di bonifica o opera idraulica, al fine di perimetrare l’ambito degli interventi degli enti competenti.

LA MANCATA URGENZA
Quanto poi all’urgenza essa sussiste se è causata dall’imminente pericolosità imponendo l’adozione di un efficace provvedimento straordinario e di durata temporanea, in deroga ai mezzi ordinari previsti dall’ordinamento giuridico. Nello specifico dal provvedimento oggetto di impugnativa emerge che vi è stata una corrispondenza con la Regione di cui la prima risalente al 31 ottobre 2018, a fronte dell’ordinanza adottata il 22 luglio 2019; corrispondenza che è indice, da un lato, di una presa di coscienza del problema da parte dell’amministrazione comunale, e dall’altro del mancato riscontro da parte della Regione – come rilevato nell’ordinanza contingibile in esame – in una situazione che, coinvolgendo diversi livelli di governo locale, risulta evidente da tempo.

Già i tempi, invero lunghi tra il sopralluogo (9 luglio) e l’adozione dell’ordinanza (22 luglio), dimostrano l’assenza dell’urgenza nell’adozione della medesima; ma va anche detto che la previsione di piogge estive ed autunnali (dando per scontate quelle invernali) fa, anche sotto questo aspetto, propendere per un assetto stabile del riparto delle competenze che con la medesima ordinanza si vuole perseguire.

Nel caso in esame quindi non vi è la contingibilità – intesa come impossibilità a fronteggiare con i mezzi ordinari la questione – né vi è l’urgenza. Pare emergere invece una contrapposizione tra le amministrazioni coinvolte – Regione, Consorzio e Comune – che, all’insegna del principio della leale collaborazione, anche con l’intervento dell’Amministrazione statale, avrebbero dovuto individuare, nel superiore interesse della tutela dell’incolumità un metodo di azione concertato.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA
Rosario D’Angelo, presidente del consorzio di bonifica ha così commentato la sentenza: «Soddisfazione per la sentenza del Consiglio di Stato in cui si richiama la precedente sentenza del consiglio di stato sulle competenze che sulle aste fluviali principali sono di competenza statale o regionale in ultimo sulla ordinanza sindacale non vi erano i requisiti di contigibilita e urgenza».

LA REPLICA DELL’ALLORA SINDACO TORQUATO
Manlio Torquato, sindaco nel 2019, sul punto afferma: «La sentenza non modifica un aspetto sostanziale che la nostra ordinanza sindacale è servita a sollevare cioè la responsabilità di fatto in capo agli enti sovraordinati in particolare alla Regione Campania di dovere intervenire sulla pulizia degli alvei. Il consiglio ha ritenuto l’assenza della contingibilità e dell’urgenza, pur ritenuto sussistente dal Tar. Insomma è un problema di strumento, di modalità, ma non di competenza, che così è stata chiarita in capo alla Regione».

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