Accolto il ricorso del Comune di Pagani, nello strumento urbanistico la zona contesa. Per i giudici valgono i dati catastali più recenti
Il Tribunale amministrativo della Campania, sezione di Salerno, accoglie il ricorso del Comune di Pagani, voluto dal sindaco De Prisco, relativo al Puc (Piano urbanistico comunale) di Sant’Egidio del Monte Albino. In particolare, procede “all’annullamento della delibera del Consiglio comunale di Sant’Egidio del Monte Albino n.47 del 04.11.2022: approvazione del Piano urbanistico comunale”.
In giudizio si sono costituiti, oltre i due Enti comunali, la Provincia di Salerno ed alcuni imprenditori del territorio “ad opponendum”.
A sostegno del ricorso del Comune di Pagani la “violazione dell’art. 7 della l. r. Campania n. 16/2004 e in difetto di difetto assoluto di attribuzione, il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, col PUC impugnato, avrebbe disciplinato le c.d. “aree contestate” o “contese”, ossia i segmenti territoriali che il TAR Campania, Salerno, sez. I, con sentenza n. 344 del 9 febbraio 2021, nell’annullare la delibera del Consiglio provinciale (DCP) di Salerno n. 131 del 4 dicembre 2019, aveva accertato ricadere entro la circoscrizione territoriale del Comune di Pagani, ed avrebbe riservato ad esse la destinazione produttiva (D), in luogo della destinazione agricola (E) alle medesime riservata dal PUC di Pagani”.
Diversamente il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, “eccepiva la tardività e l’infondatezza del ricorso, deducendo, segnatamente, che la registrazione delle “aree contestate” nel catasto del Comune di Pagani sarebbe dipesa da un errore storico, risalente all’epoca napoleonico-murattiana e che, in relazione ad esse, le funzioni in materia di anagrafe, servizi pubblici (di igiene urbana, di illuminazione, di scarico fognario, di trasporto e mensa scolastica) e governo del territorio sarebbero state sempre esercitate dalla propria amministrazione”.
Inoltre, “ad opponendum”, i titolari delle aree in questione “parimenti eccepivano la tardività e l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso, sottolineando la differenza tra “confini catastali” e “confini amministrativi”, nonché l’inammissibilità della medesima, per omessa notifica ad alcuno dei controinteressati”.
Secondo i giudici amministrativi “la ricerca della linea di demarcazione dei confini fra due enti territoriali, allorché la stessa sia controversa, deve essere identificata, invece, verificando quale sia al momento attuale il confine da ritenersi vigente alla luce degli ultimi atti di data certa che si rinvengano, da cui consegue che l’indagine deve arrestarsi al primo e più recente documento che abbia definito con certezza i confini per cui è causa”. Inoltre, “i confini dei comuni limitrofi sono accertati, quindi, sulla base dei dati catastali più recenti e, per la determinazione dei confini tra comuni fanno fede i dati catastali più recenti del Nuovo Catasto Terreni rispetto ad ogni altra prova documentale”.
E poi, “nel confermare la pronuncia di primo grado, il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 7855 del 21 agosto 2023, ha rimarcato che la «situazione di incertezza sulla individuazione dei confini non sussiste, essendo questi chiaramente evincibili dalle risultanze catastali… né può essere invocata, quale prova dell’esistenza di una linea di confine alternativa a quella delineata nelle mappe catastali”.
“Ciò posto – si legge dalla sentenza -, è evidente che, per il tramite dell’approvato PUC, il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, in assoluta carenza del correlativo potere pianificatorio, abbia disciplinato un comparto esulante dal proprio perimetro di competenza territoriale e debordante entro quello spettante al limitrofo Comune di Pagani”.
Il Tar ha ritenuto fondato il ricorso del Comune di Pagani e lo ha accolto determinando, per quanto esposto sopra, la “nullità del provvedimento” del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino e cioè della delibera di consiglio comunale sul Puc.
gc
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