Pagani, annullata la revoca dell’amministratore dell’Azienda Speciale SAM

Il Tar ha stabilito che la decisione era immotivata

Revoca dell’amministratore unico della Sam, la società che gestisce il servizio di igiene pubblica a Pagani, ed adottato dal Comune: atto immotivato. La decisione è del Tar di Salerno al quale si era rivolto l’amministratore defenestrato, Mario Carpentieri. Al di là della del tardivo deposito dei documenti e della memoria difensiva del Comune di Pagani, i giudici amministrativi hanno giudicato fondato nel merito il ricorso di carpentieri.
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Con il primo motivo, Carpentieri aveva contestato sostanzialmente «la genericità o, addirittura, la natura meramente apparente della motivazione del provvedimento del Sindaco di Pagani di revoca dell’amministratore unico dell’azienda speciale S.A.M., non risultando sufficienti i riferimenti ai verbali del Nucleo per il coordinamento del controllo analogo, ai fini dell’integrazione della “giusta causa” richiesta dall’articolo 19, comma 8, dello Statuto aziendale».
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I motivi per cui poteva essere revocato l’amministratore
Il Comune di Pagani ha approvato, con la deliberazione consiliare n. 23 del 24 maggio 2021, i criteri «precisi e puntuali che devono supportare la decisione del Sindaco di revocare l’amministratore unico dell’Azienda Speciale S.A.M. L’articolo 19, comma 8, dello Statuto aziendale è, infatti, stato modificato in tal senso: «La revoca dell’amministratore unico nel corso del suo mandato non può aver luogo se non per giusta causa riguardante l’azienda o, comunque la sua funzionalità ed efficienza». Insomma non poteva essere esercitato per il semplice venir meno del rapporto fiduciario o per altra ragione, ma solo per giusta causa.

I motivi per cui è stato revocato
Per il sindaco di Pagani la decisione di revocare l’incarico era basato sul «- mediocre risultato in termine di performance di servizi; -la reiterata inosservanza dei protocolli di gestione dei processi secondo gli indirizzi del Comune; – la mancata comunicazione all’ente di fondamentali documenti di controllo sulla gestione».

La decisione del TAR
Il Tar ha evidenziato che «Dette asserzioni non sono state, però, accompagnate dal riferimento a fatti specifici, né si rinvengono in maniera univoca e precisa gli elementi posti a fondamento della decisione sfavorevole dai verbali del Nucleo per il Coordinamento del Controllo Analogo, richiamati nei “visti” e depositati in giudizio dallo stesso ricorrente, dai quali non emergono in maniera chiara ed inconfutabile contestazioni e/o addebiti di responsabilità rivolti specificamente all’amministratore unico dell’Azienda, tali da integrare la “giusta causa” a sostegno del provvedimento di revoca».
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I documenti
dal verbale n. 4 del 17 novembre 2021 risulta solo che i revisori chiedono all’Amministratore Unico chiarimenti sul suo compenso;

– dal verbale n. 1 del 16 febbraio 2022 emerge che il Nucleo direzionale chiede all’amministratore unico di pronunciarsi sulla legittimità degli atti adottati dal Direttore Generale in ordine al provvedimento di mobilità e ai passaggi di livello di alcuni dipendenti, mentre rispetto alla “cattiva gestione del servizio ciclo integrato dei rifiuti” non viene fatto cenno alcuno alla responsabilità dell’amministratore unico;

– dal verbale n. 2 dell’11 maggio 2022 emerge il sollecito all’amministratore unico da parte del Nucleo direzionale di effettuare la valutazione di legittimità degli atti indicati nel precedente verbale;

– dal verbale n. 3 del 14 luglio 2022 emerge che l’amministratore unico aveva nominato un legale per effettuare la valutazione di legittimità degli atti dei dipendenti, così come richiesta dal Nucleo nei precedenti verbali e che il Nucleo attivava l’intervento sostitutivo della Giunta – e non dell’amministratore unico – proponendo la nomina di un commissario ad acta per la revoca dei provvedimenti illegittimi e per il recupero delle somme, così come emerge che alcun addebito specifico all’amministratore unico viene mosso in relazione ai servizi di affissioni e parcheggio a Raso;

– dal verbale n. 4 del 21 settembre 2022 emerge chiaramente che il Nucleo reiterava la richiesta alla Giunta – e non all’amministratore unico – di attivare, “senza indugio” l’intervento sostitutivo con la nomina del commissario ad acta, per la revoca dei provvedimenti illegittimi relativi ai dipendenti dell’azienda e per l’eventuale recupero delle somme;

– dal verbale n. 5 del 30 settembre 2022 emerge che il Nucleo “considera non compiute le attività più volte reiterate nei predetti verbali” con chiaro riferimento a provvedimenti di competenza del Direttore Generale e non dell’amministratore unico e che l’unica contestazione rivolta specificamente all’amministratore unico riguarda “la mancata presentazione al Comune, entro sessanta giorni successivi alla fine del primo semestre dell’esercizio, di una relazione sull’andamento dell’Azienda”, nonché il mancato invio dell’elenco delle delibere adottate dall’organo di amministrazione.
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La motivazione della sentenza
Per il Tar al di là dell’impossibilità «di valutare le argomentazioni difensive del Comune di Pagani nella memoria del 20 novembre 2023, già dichiarata tardiva non è, comunque, possibile apprezzare favorevolmente il quadro di circostanze emerso dall’esposizione della difesa comunale nella successiva memoria – tempestiva – di replica del 29 novembre 2023, con particolare riferimento ai provvedimenti di sequestro preventivo e ai relativi procedimenti penali, non richiamati nel provvedimento di revoca impugnato».

Del resto «la particolarità e la “perdurante criticità” delle condizioni in cui versava l’Azienda, richiamate dallo stesso provvedimento di revoca impugnato, soprattutto in relazione ai dipendenti le posizioni dei quali erano state esaminate e contestate dal Nucleo di Valutazione, avrebbero proprio dovuto indurre l’amministrazione a dare adeguata e chiara contezza delle ragioni che avrebbero potuto legittimamente fondare la scelta di una sostituzione delle cariche del vertice gestionale, in ossequio ai canoni di trasparenza che debbono ispirare l’azione amministrativa».

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