Caso intervento sulla struttura di riabilitazione. il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar che aveva dato ragione al Comune
Per i giudici della Consiglio di Stato, contrariamente al Tar di Salerno, il Comune non poteva chiedere alcuna integrazione documentale e doveva deliberare in maniera definiva sulla richiesta di adeguamento Villa dei Fiori.
Ora il Consiglio comunale si troverà costretto a prendere decisione che sia coerente con le conclusioni della conferenza dei servizi indenta dallo stesso ente, a meno di fatti sopravvenuti.
IL PROGETTO
L’idea della Casa di Cura Angrisani è la realizzazione di una struttura in vetro, con spazi che passano da 25 metri quadri per paziente, standard richiesto dalla Asl, al doppio, 50 metri quadri. Ogni stanza con vista panoramica sul Vesuvio e su Ischia. Per non parlare della piscina e della “palestra con vista”.
LA VICENDA
Il 5 febbraio 2015, avendo necessità di riqualificare ed ampliare gli spazi esistenti, anche ai fini dell’adeguamento della struttura agli obblighi normativi sopravvenuti, Villa dei Fiori depositò apposita istanza al Comune, che comunque prevedere nessun incremento degli attuali posti letto.
Un progetto su cui espressero parere favorevole la Giunta comunale di Nocera Inferiore, l’Asl e la Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici di Salerno e gli altri enti coinvolti. Il Comune di Nocera Inferiore aveva già adottato apposita delibera di Giunta comunale, la n. 184 del 25 giugno 2017, con la quale aveva espressamente dato atto che “L’intervento proposto di riqualificazione con ampliamento degli spazi del Presidio Riabilitativo Villa dei Fiori fosse di interesse pubblico per il Comune di Nocera Inferiore”.
Ma senza la delibera del Consiglio Comunale che doveva pronunciarsi sulla pubblica utilità del progetto, andando così in deroga alle norme urbanistiche, la situazione non si sbloccava.
2019
Il 16.05.2019 il Comune trasmise la documentazione alla Regione per l’approvazione della variante richiesta da Villa dei Fiori.
2020
La Regione rappresentò la necessità di una delibera del consiglio comunale che confermasse l’interesse pubblico dell’intervento edilizio per poter approvare la variante.
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2021
Con l’ordine del giorno del 28.10.2021 il Consiglio comunale formulò la proposta di delibera, ma in il Dirigente responsabile ravvisò una carenza documentale, richiedendo alla Asl il deposito del “necessario atto autorizzatorio e/o l’atto necessario conforme alle delibere della Giunta regionale”, mentre alla Casa di Cura chiese un’“integrazione documentale della Relazione paesaggistica con l’approfondimento di verifica.
La società, l’11.11.2021, trasmise il parere dell’’Asl e l’attestato del tecnico progettista, con il quale veniva ulteriormente chiarito che la relazione paesaggistica, già in atti dell’Ente, doveva ritenersi già completa. Con la nota del 02.12.2021 il Comune di Nocera Inferiore sollecitò un’ulteriore integrazione documentale (oltre al parere di conferma da parte degli enti coinvolti nel procedimento) che la società contestava, tenuto conto che i documenti necessari all’adozione della variante erano ormai acquisiti da tempo oltre che completi.
Va ricordato che La struttura riabilitativa è ubicato in un complesso immobiliare a Poggio San Pantalone, in “Zona 1b tutela dell’ambiente naturale di 2° grado”.
2022
Con delibera consiliare n. 1/2022 il Comune negava l’interesse pubblico dell’intervento. In un tesissimo consiglio comunale nel quale votarono a favore del Maggioranza ed anche di un consigliere di opposizione.
Casa di Cura Angrisani impugnò la delibera davanti al Tar che, con sentenza n. 1049 del 2022, respinse il ricorso prese atto del venire meno dell’interesse alla pronuncia sulla richiesta di accertamento della violazione dell’obbligo di provvedere da parte del Comune e considerò legittima la richiesta di integrazione documentale.
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LUGLIO 2023
Casa di Cura Angrisani fece ricorso al Consiglio di Stato che lo ha ritenuto fondato. Per Palazzo Spada è controverso l’orientamento se le richieste di integrazioni documentali formalizzate dal Comune potessero intervenire dopo la conclusione della conferenza di servizi a tal fine convocata dal Comune stesso.
L’idea che la conferenza di servizi del 2017, però avesse natura preliminare ed istruttoria in quanto finalizzata alla mera raccolta dei pareri da parte degli enti coinvolti nel procedimento, chiamati a pronunciarsi su un progetto preliminare e non definitivo, è una affermazione del Comune non suffragata da idonei riscontri in fatto e neppure in diritto.
Nel contempo, la documentazione versata in atti ha evidenziata che il progetto presentato era definitivo e non preliminare, essendo in tal modo definito nella originaria istanza di rilascio del permesso di costruire, successivamente integrata, nell’atto di indizione della conferenza di servizi, nella determina conclusiva della stessa, come pure in quelli ad essa successivi.
La conferenza in questione è stata espressamente indetta e si è tenuta ai sensi degli artt. 14-ter, comma 7, e 14-quater della legge n. 241 del 1990 per l’approvazione di un progetto definitivo e quindi ha natura decisoria e tutte le amministrazioni ivi N. 04268/2022 REG.RIC. intervenute hanno espresso il proprio avviso in via definitiva…
La natura della conferenza di servizi non può dipendere da una pretesa carenza documentale che, ove ritenuta rilevante – e come tale ostativa alla espressione del parere o dell’atto di assenso comunque denominato – avrebbe dovuto indurre l’autorità procedente, su richiesta della amministrazione competente, a formulare preventivamente una richiesta di integrazione documentale entro il termine perentorio non superiore a 15 giorni….
IL CASO DEL PARERE PAESAGGISTICO
La pretesa carenza documentale riguardava un aspetto attinente alla tutela del paesaggio, il Comune non aveva titolo a rilevare la circostanza, trattandosi di materia di competenza della Soprintendenza che invece è intervenuta rendendo parere favorevole.
Trattandosi di conferenza decisoria ai sensi dell’art. 14-quater, una volta adottata la determinazione conclusiva ad opera dell’autorità procedente, con l’effetto sostitutivo di tutti gli atti assenso resi o da rendere da parte delle amministrazioni interessate, l’eventuale riesame delle determinazioni assunte doveva passare attraverso la forma tipica del potere di autotutela.
CONCLUSIONI
La richiesta di integrazione documentale sono illegittime e vanno annullate. Ora il Consiglio comunale dovrà nuovamente esprimersi circa la conformità del progetto a finalità di interesse pubblico sulla base delle risultanze della conferenza di servizi definita con determina dirigenziale del 12.12.2017 prot. n. 57026, nel termine di 45 giorni dalla notifica della sentenza.