Il Tar accoglie il ricorso di una ditta
Il tribunale amministrativo della Regione Campania, sezione di Salerno, ha accolto il ricorso di una ditta destinataria di un lotto dell’area Pip di Casarzano, relativo all’annullamento (previa sospensione) di una nota del Comune dello scorso 15 marzo sull’obbligo degli oneri di urbanizzazione.
Riguardo a tale questione il “Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la nota del 15 marzo 2022, prot. n. 16586, ed accerta l’estinzione dell’obbligazione di pagamento della somma di € 212.378,53, con essa richiesta”.
Il ricorso dell’azienda ricorrente è stato inoltrato “per l’annullamento, previa sospensione, della nota del 15 marzo 2022, prot. n. 16586, con la quale il Dirigente del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Nocera Inferiore aveva richiesto della somma di € 212.378,53 a titolo di rimborso degli oneri di urbanizzazione”.
Secondo la ditta “soltanto nel 2019 veniva quantificato l’importo degli oneri di urbanizzazione dovuti, la cui corresponsione era richiesta con le determinazioni del 21 ottobre 2020 e del 29 ottobre 2020 …; di qui l’incontestabile intervenuta prescrizione decennale”.
Inoltre, si legge nella sentenza “i progetti e le opere di urbanizzazione relative al piano degli insediamenti produttivi del 2000 non possono essere sovrapposti a quelli inerenti al differente piano degli insediamenti produttivi del 1982 (oggetto della convenzione del 2 luglio 1988), poi decaduto. Il nuovo piano, infatti, differisce dal precedente per estensione, lotti da insediare e, in via consequenziale, per opere di urbanizzazione”.
Va detto che, la sentenza, non pone alcuna condanna alle spese per il Comune, in ogni caso, non pregiudica il prosieguo delle urbanizzazioni a Casarzano né aggrava gli oneri degli attuali assegnatari.
gc