Divieto assoluto di utilizzo dell’acqua potabile per usi diversi da quelli strettamente domestici. Ordinanza del Sindaco Carmine Pagano che avrà durata fino al prossimo 30 settembre 2022, salvo revoca anticipata
In particolare, non si potrà:
1. Prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall’alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane tubi di gomma o d’altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
2. Prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento di incendi. I casi di cui sopra costituiscono violazione del Codice Penale e potranno essere denunciati alle Autorità competenti.
È inoltre vietato:
• alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati;
• utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive, sia pubbliche che private;
• l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private;
• l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi;
• È assolutamente vietata, a chiunque, la manovra delle saracinesche installate sulla rete degli acquedotti e sulle fontane pubbliche;
Il Sindaco ha disposto nei confronti degli eventuali trasgressori la comminazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. N° 267/2000, così come modificato dall’art. 16 – comma 1 – della legge n° 3/2003, secondo le procedure previste dalla legge n° 689/1981 e ss.mm.ii.; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. Tutti i cittadini sono invitati a segnalare nell’interesse della collettività coloro che facciano uso di acqua potabile diverso da quello consentito.
DI SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N° 11 DEL 23/05/2022
OGGETTO: CRISI DA CARENZA IDRICA DIVIETO UTILIZZO ACQUA POTABILE PER USI IMPROPRI NEL TERRITORIO COMUNALE
Evidenziato che la gestione del servizio idrico è autonomamente garantita dai serbatoi comunali attraverso
emungimento da pozzi di proprietà comunale;
Considerato che è stata già emessa l’ordinanza sindacale che ha disposto l’interruzione
dell’erogazione dell’acqua potabile nelle ore notturne;
Premesso che:
– l’acqua potabile è una risorsa essenziale per la vita ed un bene primario il cui utilizzo è
regolamentato da leggi speciali in materia e deve essere salvaguardato in modo da garantirne le
risorse;
– le risorse idriche naturali rappresentano un fabbisogno sociale che deve essere tutelato in
funzione delle necessità attuali e soprattutto di quelle delle generazioni future e quindi indurre la
popolazione a comportamenti razionali è di interesse determinante per il bene pubblico;
Considerato che negli ultimi anni si è assistito, anche localmente, ad una significativa riduzione
delle risorse idriche con abbassamenti delle falde ediminuzione delle portate utilizzabili dai pozzi
e conseguente graduale diminuzione della disponibilità d’acqua potabile erogata dalle reti idriche
di questo Comune;
Dato atto dell’estrema difficoltà di garantire un idoneo quantitativo di acqua potabile perle
abitazioni poste ai piani più elevati dei fabbricati ovvero perquelle poste ai margini dell’abitato,
specie nei fine settimana;
Considerato:
– che con la stagione estiva ed il conseguente aumento delle temperature degli ultimi giorni,
nonché per il grave stato di siccità è necessario un uso razionale dell’acqua potabile;
– che sono pervenute negli ultimi giorni numerose segnalazioni di mancanza/carenza idrica;
Preso atto che l’Ufficio tecnico comunale ha attivato le attività necessarie a ricercare , individuare
ed eliminare le eventuali perdite alla rete di distribuzione dell’acquedotto potabile a servizio
dell’abitato ,sia a ricercare nuove fonti di approvvigionamento;
Preso atto che onde evitare ulteriori disservizi ed irregolarità nell’approvvigionamento, è in
dovere dell’Amministrazione di chiedere la collaborazione della popolazione per un uso più
razionale della risorsa idrica e per assicurare il corretto uso dell’acqua destinata al consumo
umano distribuita dal pubblico acquedotto, evitando qualsiasi impiego improprio (innaffiamento
giardini, lavaggio auto, pavimentazioni esterne, riempimento vasche, piscine, ecc.);
Considerato altresì:
– che risulta di prioritaria importanza ed indispensabile la tutela dell’uso dell’acqua potabile a
scopi alimentari, igienico e pulizia personale;
– che è necessario emettere ordinanza con la quale deve essere fatto divieto assoluto di
utilizzo dell’acqua potabile per usi diversi da quello strettamente domestico;
Ritenuta propria la competenza sia quale Autorità Sanitaria Locale, che come Ufficiale di
Governo individuabile ai sensi degli artt. 50, co. 5 – 54 co. 2 del D.Lgs. 267/2000
Ritenuto quindi necessario vietare gli usi impropri dell’acqua potabile, al fine di assicurare un
regolare approvvigionamento idrico a tutte le zone del Comune di Roccapiemonte;
Richiamato il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che detta disposizioni in merito al risparmio idrico e
stabilisce che gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti entro i quali le risorse
idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità;
Visto:
– l’art. 98 del Decreto Legislativo n° 152/2006 sopra richiamato;
– l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
– la legge n° 689/1981 e ss.mm.ii.;
ORDINA
È FATTO DIVIETO ASSOLUTO, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e
fino al 30 SETTEMBRE 2022, salvo revoca anticipata del presente provvedimento, di
utilizzare l’acqua potabile per usi diversi da quello strettamente domestico, in particolare:
1. Prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall’alimentazione, dai servizi
igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle
fontane tubi di gomma o d’altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
2. Prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento di
incendi.
I casi di cui sopra costituiscono violazione del Codice Penale e potranno essere denunciati alle
Autorità competenti.
È VIETATO, inoltre:
• alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a
servizio di superfici di orti e giardini privati;
• utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici
adibite ad attività sportive, sia pubbliche che private;
• l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private;
• l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi;
• E’ assolutamente vietata, a chiunque, la manovra delle saracinesche installate sulla rete
degli acquedotti e sulle fontane pubbliche;
DISPONE NEI CONFRONTI DEGLI EVENTUALI TRASGRESSORI la comminazione di una sanzione
amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del
D.Lgs. N° 267/2000, così come modificato dall’art. 16 – comma 1 – della legge n° 3/2003,
secondo le procedure previste dalla legge n° 689/1981 e ss.mm.ii.;
È FATTO OBBLIGO a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Tutti i cittadini sono invitati a segnalare nell’interesse della collettività coloro che facciano uso di
acqua potabile diverso da quello consentito.
La Polizia Municipale e tutti gli Organi di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza. Dispone, inoltre la trasmissione della presente Ordinanza al Prefetto di Salerno , e ai Carabinieri di Castel San Giorgio;
AVVERSO
La presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg dalla pubblicazione, al T.A.R. del Campania ed entro 120 gg al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia
Il Sindaco
f.to dott. Carmine Pagano