Sentenza del Tar sulle linee guida Covid, tanti ne parlano ma qualcuno l’ha letta?

La balla dell’abolizione delle cure previste dal ministero, ecco la spiegazione di un costituzionalista

«Abolite le linee guida del Ministero della Salute per la cura della Covid: erano sbagliate», «Il Tar dice che erano sbagliate la vigile attesa e la tachipirina nella lotta alla Covid durante i primi giorni». Queste la panzane messe in giro dai soliti gruppi No Vax che non vedevano l’ora di sbandierare una sentenza che desse torto allo Stato e ragione a teorie strampalate.

Il ricorso, invece, tratta di un problema serio, giustamente sollevato ma riguarda l’attività dei medici e non le cure in sé. Sul punto, pur essendo di facile lettura e comprensione, RTAlive ha chiesto una spiegazione dall’alto dell’autorevolezza scientifica del professor Giovanni D’Alessandro, docente di diritto costituzionale, esperto di colpa medica.

LA SPIEGAZIONE DEL PROFESSOR D’ALESSANDRO
Con una decisione del 7 dicembre, depositata ieri (15 gennaio 2022), il Tar per il Lazio ha parzialmente annullato la Circolare del Ministero della Salute recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid. Tale pronuncia pare stia destando reazioni contrastanti dovute, soprattutto, alle differenti e talora opposte interpretazioni che se ne danno.

LA SENTENZA
La Circolare parzialmente annullata ha mutuato le linee guida emanate dall’Aifa per gestire le fasi iniziali dell’infezione da covid e non ha mai avuto una valenza prescrittiva assoluta, rappresentando le linee guida delle mere “raccomandazioni” che – come correttamente conferma il Tar – «costituiscono mere esimenti in caso di eventi sfavorevoli».

COSA SIGNIFICA QUESTA SENTENZA
Bisogna risalire alla premessa del ragionamento e cioè al regime della responsabilità medica. Anzitutto, il codice deontologico medico prevede tra i suoi princìpi la libertà e indipendenza della professione e l’autonomia e responsabilità del medico: «L’esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità. Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura» (art. 4).

Questo perché il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona, e non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Non può essere ammessa, perciò, una “medicina di Stato”, prescritta per decreto (salvi gli obblighi ammessi dalla stessa Costituzione a tutela del diritto alla salute, inteso nella sua dimensione d’interesse generale della collettività: così accade, ad esempio, per gli obblighi vaccinali).

Il Tar in sostanza non ha fatto altro che ricondurre a sistema il contenuto della Circolare del Ministero della Salute recante le linee guida sulla gestione iniziale del paziente affetto da covid. Certo, una volta premesso che le linee guida sono soltanto raccomandazioni, poteva anche evitare di annullare la Circolare ministeriale; d’altra parte, l’annullamento parziale di quest’ultima lascia in vita le linee guida dell’AIFA (che la Circolare aveva soltanto mutuato). Ragion per cui, si potrebbe anche dire che si tratta di un annullamento soltanto “simbolico”, ma in concreto ininfluente.

LA PRECISAZIONE
Va ricordato, però, che se le linee guida non sono da intendere come precetti vincolanti, esse hanno comunque una valenza nel determinare la responsabilità del medico in ambito penale. Infatti, prima il decreto Balduzzi e poi la legge Gelli-Bianco, in tema di colpa medica, hanno previsto che il medico che segua le linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali accreditate nella comunità scientifica (e quelle del Ministero lo sono certamente) non è punibile nel solo caso d’imperizia.

IN SINTESI
In conclusione, il Tar non modifica affatto la gestione domiciliare dei pazienti affetti da covid: non cancella la “vigilante attesa” né la terapia con fans e paracetamolo, restando operative le linee guida AIFA. Com’era già prima, il medico curante si assume la responsabilità di somministrare, in scienza e coscienza, la terapia che ritiene necessaria per la tutela della vita e della salute del paziente.

Se segue le linee guida ministeriali, in caso di evento avverso, egli non risponderà per imperizia; altrimenti, egli potrà essere chiamato a rispondere in sede penale per violazione delle “regole tecniche” della scienza e della pratica medica. Il cerchio si chiude: il nostro ordinamento valorizza la libertà e indipendenza della professione, ma all’autonomia segue la responsabilità.

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