A cura dell’avvocato Carmela Ferrara della Camera Civile di Nocera Inferiore
Tra le modifiche al Testo Unico Edilizia (Dpr n. 380 del 6 giugno 2001), introdotte dal Decreto Semplificazioni – Decreto legge 76/2020, convertito dalla legge 120/2020, vi è quella che riguarda l’articolo 20, comma 8, che regolamenta il silenzio-assenso sulla domanda del permesso di costruire.
Sul tema, ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili il documento “Il silenzio assenso nel permesso di costruire”, chiarisce alcuni punti sui requisiti necessari per la formazione del silenzio assenso, in particolare sulla richiesta di permesso di costruire, se in presenza di vincoli (es. paesaggistico, ambientale, archeologico ecc) si forma il silenzio assenso e se una volta formato il silenzio assenso residuano poteri in capo alla pubblica amministrazione e in ultimo, nel caso ci fossero, il privato che azioni potrebbe compiere.
Ma nel dettaglio, ci si chiede cosa cambia dopo il Decreto Semplificazioni in materia di silenzio assenso e permesso di costruire. Con la legge 11 settembre 2020 n. 120 è stato convertito con modifiche il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” noto come “Decreto Semplificazioni”. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre ed è in vigore dal 15 settembre e apporta profonde e numerose modifiche al Testo Unico Edilizia.
Sono quindi a regime le numerose modifiche che l’art. 10 “Semplificazioni e altre misure in materia edilizia” del d.l. 76/2020 modificato con la legge di conversione 120/2020 apporta al d.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 (Testo Unico Edilizia o TUE), con l’obiettivo, declinato al comma 1, di semplificare e accelerare le procedure dell’edilizia, ridurre gli oneri a carico di cittadini e delle imprese, assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo.
Anche con questo ultimo decreto, l’obiettivo perseguito dal legislatore resta quello di semplificare e accelerare le procedure dell’edilizia, ridurre il peso burocratico a carico dei cittadini e delle imprese, assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione (e dunque migliorare le prestazioni energetiche e di sicurezza antisismica degli edifici.
La nuova formulazione del comma 1-ter consente negli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, l’incremento volumetrico se ammesso (dalla pianificazione comunale o dalla legge) con ampliamenti fuori sagoma o con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti (generalmente in deroga al d.m. 1444/1968). Non sono quindi più previsti i vincoli del rispetto della sagoma e dell’area di sedime, com’era nel testo previgente la modifica introdotta dal d.l. 76/2020.
È ampliata la definizione di manutenzione straordinaria che ora ricomprende anche:
– la modifica alle destinazioni d’uso purché non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti incremento di carico urbanistico;
– modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità o l’accessibilità dell’edificio, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
È ampliata la definizione di ristrutturazione edilizia, che ora ammette interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.
L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Novità anche in tema di Interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire (Art. 10, comma 1, lett. c) del TUE sostituita). Sono sottoposti a pdc gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici. Limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, si attuano con pdc gli interventi di mutamento della destinazione d’uso, nonché gli interventi che modificano la sagoma o la volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004.
Sul Permesso di costruire in deroga (art. 14, comma 1-bis del TUE sostituito) invece La richiesta di pdc in deroga è ammessa per interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio Comunale che ne attesti l’interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, si applica quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In realtà quando parliamo dei limiti alla disciplina del silenzio assenso, l’argomento si fa un po’ nebuloso.
I limiti al silenzio assenso scaturiscono dal bilanciamento tra il buon andamento inteso come (necessità di) istruttoria esaustiva e lo stesso buon andamento sub specie di semplificazione, per cui sono di ostacolo alla previsione di tale strumento di semplificazione procedimentale, tutti i provvedimenti caratterizzati da cospicui margini di discrezionalità (amministrativa o tecnica).
Ciò detto, incombono tanto sul legislatore statale quanto su quelli regionali, negli ambiti di rispettiva competenza, i limiti costituzionali dell’istituto che originano dal riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, precludendo a queste ultime soltanto, in materia ambientale, l’introduzione di ipotesi di silenzio assenso e l’abbreviazione dei termini per la sua formazione. In tutti i casi in cui si applica il silenzio-assenso, quindi, è garantito il principio che prevede lo svolgimento del procedimento e la sua conclusione con un provvedimento, ma anziché avere un provvedimento espresso, il privato avrà solo la certezza che quel silenzio equivale ad un atto di contenuto positivo.
In pratica, quindi, il silenzio assenso sicuramente consente al cittadino di evitare conseguenze negative a causa dell’inerzia della Pubblica Amministrazione, ma la mancanza dell’atto scritto e quindi di una motivazione, non permette di effettuare delle verifiche in merito, pregiudicando il buon andamento della P.A. ma anche le ragioni stesse del privato.
Infine, sempre in tema di edilizia, una nota interessante ci viene offerta da recenti pronunce del Consiglio di Stato (sentenza n. 5384/2019 e sentenza n.569/2020) che in tema di sanatoria edilizia stabiliscono che: “Il silenzio assenso su una domanda di sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 39, L. n. 724/1994 si può produrre solo se per il rilascio della sanatoria vi siano tutti i requisiti formali e sostanziali, e in particolare risulti che le opere in questione sono state ultimate alla data prevista”.
Pertanto il silenzio assenso non può formarsi in assenza della documentazione completa richiesta dalle norme in materia per il rilascio della concessione edilizia, in quanto l’eventuale inerzia dell’Amministrazione nel provvedere, non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di provvedimento espresso.