Da oggi scatta il super green pass: dove è indispensabile e come ottenerlo

La differenza tra la certificazione base o rafforzata, come averla, tutte le attività per cosa serve

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 sarà obbligatorio in alcuni casi il green pass base o quello rafforzato (detto anche super). Dal 15 dicembre 2021, la validità della Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, per le dosi successive alla prima o dose dopo guarigione, passa da 12 a 9 mesi dalla data di somministrazione.

DIFFERENZA TRA GREEN PASS BASE E QUELLO SUPER O RAFFORZATO
Il green pass base indica la Certificazione verde COVID19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall’infezione Covid-19 o l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Per green pass rafforzato, invece, si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid19.

In soldoni, la differenza tra green pass base e quello rafforzato sta solo che quest’ultimo non si può avere con il tampone. Conseguentemente il green pass ottenuto nelle settimane scorse per guarigione o vaccinazione è automaticamente anche super green pass, senza dover fare nulla, ovviamente entro i nove mesi dalla seconda dose. Solo per coloro che fanno il booster o terza dose va scaricato ulteriormente perché ha un nuovo codice.

PER AVERE IL GREEN PASS RAFFORZATO BISOGNA SCARICARE UNA NUOVA CERTIFICAZIONE VERDE COVID19?
No, basterà presentare agli addetti alle verifiche il green pass da vaccinazione o da guarigione già in tuo possesso. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità.

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COSA SI POTRÀ FARE E COSA NO?
Di seguito la tabella completa nelle zone bianche, gialle ed arancioni

CHI È ESENTE DA GREEN PASS
Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:
• bambini sotto i 12 anni;
• soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 31 dicembre 202, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 dicembre 2021;

• cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar fino al 31 dicembre 2021. Resta valida la certificazione rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021
• persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell’adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali).

In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).

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