Nocera Inf., festività natalizie ordinanza di chiusure e divieti

Di seguito il provvedimento del sindaco Manlio Torquato. Divieto alle emissioni sonore, al commercio ambulante alimentare, chiusura per i distributori automatici, divieto di vendita di bevande alcoliche per gli esercizi commerciali alimentari

Sarà un Natale ed un Capodanno blindato a Nocera Inferiore, con limitazioni dal 24 dicembre al 1 gennaio. Chiesta, inoltre, l’osservanza delle due ordinanze regionali del 15 e 19 dicembre.ordinanza-nocera-inferiore-festivita'-natalizie-capodanno-2021-RTAlive

PRESO ATTO che le suddette ordinanze dispongono che:
1.1. con decorrenza immediata e fino al 1 gennaio 2022:
– è fatto divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento. Si precisa che lo svolgimento dell’attività di ristorazione, anche presso le strutture alberghiere, resta consentita nel rispetto dei protocolli vigenti e con esclusione di attività di ballo;

1.2.restano confermate le disposizioni dell’ordinanza n.27 del 15 dicembre 2021, e, per l’effetto:
– a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022:
1.2.1. per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti i bar e gli altri esercizi di ristorazione, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto;
1.2.2. nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
1.2.3. è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all’aperto);
– nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022:
1.2.4. dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua. Si precisa che il divieto non riguarda le strutture con modalità di vendita “drive through”, con sistema di ordine, pagamento e ritiro direttamente in macchina. (…)

RICHIAMATI
– l’art 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii – TUEL – che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri fissati dalla Regione;

– l’art. 54 comma 4 del succitato decreto legislativo che consente al Sindaco di adottare, in coerenza con la normativa emergenziale vigente, provvedimenti contingibili e urgenti limitativi della libertà di stazionamento che siano in grado di contrastare efficacemente il fenomeno dell’eccessivo sovraffollamento di zone della città, nonché il successivo comma 6 che consente al Sindaco, in casi di emergenza ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

– l’art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

RAVVISATA
la necessità di predisporre sul territorio comunale, in occasione delle festività natalizie, misure limitative al fine di scongiurare l’aggravamento dell’attuale situazione epidemiologica;

AVVERTE CHE
salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento e’ punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l’art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 9-bis del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è sanzionata secondo quanto disposto dall’art. 13 del medesimo decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74.

Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all’articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

il presente atto per i rispettivi adempimenti di predisposizione, monitoraggio e verifica al : Corpo della Polizia Municipale di Nocera Inferiore, al Dirigente del Settore Territorio ed Ambiente – Servizio di Protezione Civile, al SUAP ciascuno per quanto di competenza.

Sono tenuti a vigilare sull’osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e il Corpo di Polizia Municipale di Nocera Inferiore, nonché gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. La presente ordinanza integra i provvedimenti governativi, legislativi, regionali già adottati limitatamente ai periodi e le giornate sopra indicate. Il provvedimento potrà essere modificato nel corso della vigenza, d’intesa con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente territorialmente, sulla base di monitoraggi intermedi sull’andamento epidemiologico.

A sensi e per gli effetti dell’art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto – è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199); La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio e sul portale internet dell’Ente con efficacia notiziale, ai sensi dell’art. 21-bis della L.241/1990 e ss.mm. e ii. e sul sito istituzionale del Comune ed è diffusa con qualunque mezzo informatico per darne conoscenza alla popolazione.

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