Di seguito i passi salienti dell’ordinanza del tribunale
L’ordinanza emessa dal tribunale nocerino, relativa al reclamo presentato dal Comune di Pagani contro la Banca nazionale del lavoro, stabilisce l’inammissibilità del reclamo e condanna Palazzo San Carlo alla rifusione delle spese processuali in favore dell’istituto di credito pari al 1,700 euro, oltre alle spese generali.
Con il reclamo all’esame del collegio il Comune di Pagani aveva chiesto di “revocare il provvedimento del 21.06.2021, con concessione di un congruo termine entro il quale, “ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 377 della L. n. 178/2020, il Comune di Pagani e la Regione Campania, formulino interventi di tutela della finalità sociale sottesa, al procedimento esecutivo in corso” (cfr. pag. 10)”. Inoltre, “con istanza del 18.02.2021 – depositata in vista dell’udienza ex art. 569 c.p.c. fissata per il 26.02.2021 – l’ente locale aveva chiesto la declaratoria di nullità della procedura ex art. 1 co. 376 legge n. 178/2020 ovvero la sospensione della procedura esecutiva prevista dal successivo comma 377, anche al fine di consentire al g.e. di compiere gli accertamenti di cui al comma 378”. Il g.e. a tale istanza ha risposto in modo articolato, ritenendo inoltre di “non doversi applicare nessuna delle disposizioni introdotte con la legge di bilancio n. 178/2020”, spiegandone anche le ragioni.
“Passando all’esame del reclamo, – si legge nell’ordinanza – lo stesso si rivela inammissibile, in quanto il provvedimento adottato dal g.e. il 21.06.2021 non è reclamabile. Al riguardo, come già preannunciato nell’ordinanza collegiale del 13.05.2021, lo strumento da azionare avverso il rigetto delle richieste di cui all’art. 1 co. 376/378 legge n. 178/2020 è rappresentato dall’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 co. 2 c.p.c., costituendo quest’ultima il rimedio generale per impugnare i provvedimenti del giudice dell’esecuzione ritenuti illegittimi. Difatti, il reclamo al collegio costituisce uno strumento ammissibile soltanto avverso l’ordinanza con cui il g.e. accoglie o rigetta l’istanza cautelare di sospensione contenuta in un’opposizione endoesecutiva contenente anche una domanda di merito ovvero nei casi il legislatore abbia espressamente previsto la reclamabilità della decisione del g.e. (si pensi al reclamo ex art. 591 ter c.p.c., a quello contro il provvedimento di cui all’art. 512 co. 2 c.p.c. espressamente previstodall’art. 624 co. 2 secondo periodo, al reclamo contro l’ordinanza con cui il g.e. accoglie o rigetta una istanza di estinzione ex art. 624 co. 3 c.p.c.). A tali ipotesi va aggiunta quella riguardante la possibilità di reclamare l’ordinanza pronunciata dal giudice dell’opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615 co. 1 c.p.c., la quale è stata ammessa dalla Corte di Cassazione in considerazione del riferimento ai “gravi motivi” (dunque, alla natura cautelare della decisione) contenuto nella predetta disposizione ed alla mera imprecisione riportata al co. 1 dell’art. 624 c.p.c. laddove il legislatore, nel disciplinare la “sospensione per opposizione all’esecuzione” – e tale è anche l’opposizione preesecutiva, soltanto atecnicamente definita “opposizione a precetto” – fa riferimento all’ordinanza pronunciata dal “giudice dell’esecuzione” e non anche al giudice dell’opposizione preesecutiva (cfr. Cass. civ. n. 19889/2019). Nel caso di specie con il provvedimento impugnato il g.e. non si è pronunciato in ordine ad un’istanza cautelare di sospensione contenuta in un’opposizione endoesecutiva; basti pensare che la richiesta di applicazione dei menzionati commi 376/378 è stata formulata dal Comune di Pagani con un atto denominato “note di udienza e istanze provvedimentali”, tanto che il g.e. ha rigettato tale istanza senza disporre la notifica della stessa alle controparti entro un termine perentorio (ex art. 615 co. 2 o 618 co. 1 c.p.c.), senza concedere i termini per l’eventuale introduzione del giudizio di merito (ex art. 616 o 618 co. 2) e senza provvedere sulle spese”.