Roccapiemonte, Consiglio di Stato: nessun risarcimento alla Gori

L’ente di gestione del servizio idrico integrato dell’area sarnese-vesuviana aveva chiesto la riforma della sentenza del 2013 relativa ad un risarcimento milionario

I giudici amministrativi hanno confermato quanto già stabilito nel 2013, respingendo l’azione risarcitoria anche in Consiglio di Stato. Resiste il Comune di Roccapiemonte, ancora una volta, al risarcimento presentato dalla Gori. La società di gestione del servizio idrico integrato dell’ambito Ato3 ha visto respinto in appello, al Consiglio di Stato, l’istanza per la riforma della sentenza del Tar del 2013, nella quale chiedeva il risarcimento danni per la mancata assegnazione del servizio idrico nel territorio comunale rocchese.

In quella occasione, i giudici amministrativi, dichiararono in parte inammissibile il ricorso principale per carenza di interesse e per la rimanente parte cessata la materia del contendere, respingendo la domanda di risarcimento danni. L’ente idrico, vista la decisione del 2013, ha presentato appello al Consiglio di Stato, ricorrendo contro il Comune di Roccapiemonte e nei confronti dell’Ente idrico campano. Nella sentenza emessa, pochi giorni fa, si legge: “Il Collegio ritiene che l’istanza risarcitoria della Società non possa essere accolta, seppure attraverso un percorso argomentativo che si discosta dalla ricostruzione datane dal primo giudice”.

La Gori ha presentato una relazione tecnica, nel primo giudizio, del fatturato annuo relativo al Comune di Roccapiemonte, che ipotizza un mancato ricavo pari a 2,86 milioni di euro. Nella sentenza è evidenziata l’intera storia della gestione del servizio idrico, partendo dalla legge “Galli” del 94, che ha riformato con la razionalizzazione e l’ottimizzazione, la gestione del settore idrico traghettandolo verso gli ambiti territoriali, per migliorarne l’efficienza. Poi, la costituzione degli Ato, enti sovra-comunali, che avrebbero dovuto ottimizzare il servizio idrico e renderlo più efficiente. In Campania nel 1997 fu costituito un ente d’ambito consorziato ed obbligatorio tra le province di Napoli e Salerno, definito Ato 3.

Successivamente, l’assemblea dei sindaci di tale consorzio, disponeva con deliberazione l’affidamento del servizio idrico alla Gori, il 29 febbraio del 2000. Infine, i giudici amministrativi, hanno anche sottolineato l’intervento successivo di alcune modifiche legislative del settore. Il Consiglio di Stato ha sottolineato, in merito alla consulenza tecnica di parte, che «si limita infatti, in buona sostanza, ad enumerare presunte voci di danno, senza però allegare né provare i fatti storici ovvero la documentazione contabile che di questi presunti danni sarebbero la prova».
gc

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