La Federazione poteri locali del sindacato pone l’accetto sul problema della convenzione che regola i rapporti tra le due Nocera, Castel San Giorgio e Roccapiemonte
Alla fine il problema rimane sempre lo stesso, la natura giuridica con cui agisce il piano di zona che tiene insieme i comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte. Il nocciolo della questione è la convenzione come formula associativa non consente di fare alcune cose. Ci sono delle proposte alternative, come quelle dell’azienda speciale, ma niente da fare, opposizione netta da parte di alcuni amministratori alla proposta di Nocera Inferiore. In verità, la maggior parte dei piani di zona ha scelto la formula della convenzione che non rende avulso il Comune dalla gestione dei servizi.
In una lettera inviata dalla Uil federazione poteri locali, a firma della Segreteria Territoriale, Filomena D’Aniello e Giuseppe Russo, al sindaco di Nocera Inferiore e per conoscenza agli altri tre primi cittadini del Piano di zona si ricostruisce l’intera questione: “La scrivente Organizzazione Sindacale, nel riconoscere ed apprezzare la volontà delle SS.LL. di portare all’attenzione del Consiglio Comunale la possibilità di stabilizzazione del personale in oggetto, chiede la revoca di tutti gli atti riguardante le procedure avviate con l’emanazione dell’avviso pubblico per la selezione di personale a tempo determinato da impiegare presso l’Ufficio di Piano.
Come noto:
• La Legge 178/2020 ( Legge di bilancio 2021) all’art. i, comma 797 e seguenti, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a i a 5.000 e dell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente: a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di i a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.ooo e Gino al raggiungimento del rapporto di I a 4.000; II Piano di Zona Ambito SOI_1, alto stato attuale, non può fruire nell’anno in corso e negli anni successivi dell’anzidetto contributo non avendo nessun assistente sociale a tempo indeterminato, ovvero i Comuni che ne fanno parte, non raggiungono il rapporto minimo di 1 assistente sociale a tempo indeterminato ogni 6500 abitanti;
Per il raggiungimento delle soglie per l’accesso ai contributi previsti dall’art. 1, comma 797 e seguenti delta legge di Bilancio 2021, a partire dall’annualità 2022, occorre consolidare e stabilizzare l’attuale e complessivo assetto organizzati dell’ Ambito, a valere sul Fondo Unico di Ambito(risorse di natura strutturale e certa a carattere permanente), per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali e dei servizi individuati dall’art. 8, comma 1 del decreto 147/2017, funzionale al raggiungimento di specifici LEP di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti; I comuni sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario non necessitano di autorizzazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali per le assunzioni integralmente eterofinanziate ( art. 57, comma 3-septics, D.L. 104|2020, convertito L. 126/2020) e non rilevano ai fini della verifica del valore soglia di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019; La Regione Campania, nel Piano Sociale 2019-2021, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 897 del 28.12.2018, nella Parte IV in cui definisce gli assetti della governance dei servizi sociali, evidenzia la necessità del superamento delta Convenzione ex articolo 30 del TUEL, che la quasi totalità degli Ambiti Territoriali delta Campania ha adottato quale forma associativa per il governo delle politiche sociali. Per tale finalità ha ripetutamente invitato gli Ambiti Territoriali a dotarsi di forme associative stabili, dotate di personalità giuridica, autonomia organizzativa e di bilancio e operatori con rapporto di lavoro continuativi e non a termine. Infatti il fondo unico di ambito, nel quale confluiscono una molteplicità di fonti di finanziamento, alto stesso modo con il quale da anni assicura il finanziamento degli operatori sociali reclutati quasi esclusivamente con rapporti di lavoro precari e a termine, può assicurare il finanziamento di rapporti di lavoro stabili e a tempo indeterminato. All’attuazione di detti indirizzi ha previsto primalità economiche sia nel riparto finanziario 2019-2021 sia nei prossimi riparti finanziari a favore degli Ambiti che costituiscono forme associative e/o di gestione diverse dalla Convenzione ex art. 3o del TUEL;
Per quanto sopra rappresentato risulta evidente:
1. l’obbligo di revoca di tutti gli atti riguardante le procedure di reclutamento di personale a tempo determinato da impiegare presso l’Ufficio di Piano, per violazione dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 il quale dispone che “per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”. Possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale “. In considerazione che i servizi sociali rientrano tra le funzioni fondamentali degli enti locali definiti dall’ articolo 117 della Costituzione e, con il D. Lgs. n. 147/ 2017, sono stati inequivocabilmente definiti livelli essenziali delle prestazioni, risultano nulli e possono determinare responsabilità erariale i contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione della citata normativa;
2. l’obbligo di definire una specifica forma strumentale per la gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito territoriale sulla base della legislazione nazionale e regionale vigente finalizzata ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria e continuità nella gestione associata, la quale permette di accedere a premialità economiche in ambito regionale e negli anni successivi a contributi statali;
3. In attesa del superamento della Convenzione ex articolo 30 del TUEL e di definizione della nuova forma associativa che i Consigli Comunali dei comuni facenti parte del Piano di Zona Ambito S01_1 andranno a deliberare, risulta indispensabile che il Comune di Nocera Inferiore, quale ente capofila, formuli atto di indirizzo a tutte le Amministrazioni afferenti all’Ambito, affinché con la predisposizione dei Piani triennali del fabbisogno del personale, provvedano in quota parte, a prevedere la stabilizzazione del personale afferente 1’Ambito. Tale procedura più celere rispetto alla definizione di una nuova forma associativa, consente di accedere già dall’annualità 2022 ai contributi di cui alla Legge n. 178/2020”.