Ora serve responsabilità per mantenere la classificazione e per cercare di raggiungere il giallo. Valle d’Aosta, Puglia e Sardegna restano in rosso
Delle regioni in zona rossa solo la Campania registra numeri che possono farla passare in arancione. Dal monitoraggio dell’Iss, l’Istituto superiore di Sanità, Val d’Aosta, Puglia e Sardegna rimangono in rosso, la Campania che può raggiungere tutte le altre regione in arancione (anche se 13 di queste sarebbero già da giallo se non fosse stata temporaneamente cancellata). Questo è emerso dalla cabina di regia sulla lotta alla pandemia da Covid svoltasi questa mattina, La classificazione, però, la deciderà il ministro della Salute con apposito decreto, atteso in giornata.
I DATI DELLA CAMPANIA
La Campania scende sotto la soglia (Non di molto) dell’RT, l’indice di trasmissione, dell’1,25% e quindi rientra nella zona arancione. L’occupazione dei posti letto Covid in terapia intensiva è al 22% (anche se c’è un preoccupante aumento di due punti percentuali) e al 36% quella dei posti non in area critica. Un delicato equilibrio che, se tutti saranno responsabili, potrà reggere, sennò fra due settimane saremo di nuovo in rosso.
I DATI DELLE ALTRE REGIONI
Puglia e Val d’Aosta rimangono in rosso per l’alta incidenza, superiore alla soglia dei 250 casi settimanali su centomila abitanti, mentre la Sardegna deve aspettare almeno un’altra settimana con un Rt sotto quota 1,25. Obiettivo Valori da potenziale zona gialla, invece, per Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Umbria e Veneto, che dovranno comunque aspettare le decisioni governative delle prossime settimane su un eventuale ripristino della fascia di rischio più basso.
COSA SI PUÒ FARE NELLE ZONE ARANCIONI E ROSSE
ZONA ARANCIONE
Sono aree dove si registra un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.
1.È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
2. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
3. Coprifuoco dalle 22 alle ore 05.
4. In ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
5. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico: Sospesi.
Attività dei servizi di ristorazione: Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
4. Riaprono i servizi di cura alla persona, barbieri e parrucchieri, ad esempio.
ZONA ROSSA
Sono le aree con un’incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3.
1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
Attività motoria e attività sportiva:
Tutte sospese. Possibile svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione.
Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico:
Sospese le attività.
Istituzioni scolastiche:
Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Istruzione superiore, corsi di formazione in medicina generale e prove di verifica:
1. È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
2. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.
Attività commerciali:
1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
3. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Attività dei servizi di ristorazione
1. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Attività inerenti servizi alla persona (ad esempio parrucchieri, barbieri ed altri del settore): Sono sospese le attività.
Attività lavorativa:
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Per tutto il resto, laddove non previsto, si applicano le limitazioni delle zone gialle.
[leggianche]
Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”. A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori. È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.