Nocera, pericolo impennata casi covid, arriva la stretta di carnevale. Ecco i divieti

Il sindaco Manlio Torquato ha emesso un’ordinanza con una serie di limitazioni fino al 16 febbraio prossimo

ORDINANZA DEL SINDACO

Da oggi 13 e fino a tutto il 16 febbraio 2021, il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato con un’ordinanza ha disposto una serie di divieti, per evitare un’impennata di casi Covid
I divieti.

Con l’ordinanza:
1. è vietato l’accesso alle piazze, alle strade e ai luoghi tradizionalmente destinati ad iniziative connesse al Carnevale, fatto salvo il transito per l’ingresso agli esercizi e servizi ivi insistenti;
2. è vietato lo stazionamento e l’assembramento in qualsiasi luogo del territorio comunale (fatte salve eventuali code per garantire gli accessi contingentati negli esercizi commerciali e di pubblico esercizio con l’onere in capo a questi ultimi titolari di assicurare personale proprio per vigilanza e controllo all’ingresso);
3. la chiusura dei distributori automatici di bevande;
4. il divieto di occupazione del suolo pubblico con tavolini davanti a bar e/o punti di ristoro, anche nel caso di ammissibilità ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali per la sola giornata di martedì 16 febbraio 2021.
5. il divieto di vendita di alcolici dalle ore 13:00 e fino a fine giornata del giorno 16/02/2021.

Il sindaco ribadisce:
– che, anche alla luce della conferma della circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità, è fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e che rimanga a casa il più possibile;
– la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi.

La sanzione
Chi trasgredisce sarà sanzionato con una sanzione da 400 a 1.000 euro. Per le attività commerciali che non rispetteranno l’ordinanza, l’Autorità amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all’art.11 della Legge n. 689/81.
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