Nocera I, lavori scuola via Gramsci: il Tar accoglie il ricorso della ditta esclusa

Rebus sui lavori di miglioramento ed adeguamento sismico del plesso scolastico

Il Tribunale amministrativo della Regione Campania, sezione di Salerno, ha detto sì al ricorso (previa sospensiva) della ditta esclusa dalla gara di appalto per i lavori di miglioramento ed adeguamento sismico dell’edificio scolastico di via Gramsci di Nocera Inferiore (per un importo di 1.715.500,11euro). I giudici amministrativi, riuniti lo scorso 9 febbraio in camera di consiglio, hanno accolto il ricorso e per l’effetto annullato i provvedimenti impugnati. Inoltre, hanno dichiarato inefficace il contratto eventualmente stipulato tra l’amministrazione comunale e l’altra ditta scelta (seconda classificata). Il Comune, come si legge dal verbale di procedura telematica del 23 aprile 2020, aveva escluso la ditta ricorrente dalla gara perché priva di un requisito di partecipazione previsto dal disciplinare di gara. Secondo la giustizia amministrativa, invece, “la ricorrente è in possesso di attestazione Soa in corso di validità per le categorie e le classifiche previste e ha dimostrato di aver svolto nel triennio antecedente lavori analoghi per i corrispondenti importi”. Palazzo di Città ha spiegato le motivazioni relative all’esclusione, ma secondo il Tar l’amministrazione “avrebbe dovuto illustrare quali erano le ragioni che consentivano – in aderenza a principi logici e legali – di poter ulteriormente superare le giuste osservazioni dell’impresa e le corrette conclusioni dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione)”. Infatti, quest’ultima (cioè l’Anac), ha ritenuto l’esclusione dell’impresa non conforme alla normativa di settore. L’amministrazione comunale ha ribadito, inoltre, in merito all’esclusione, anche “la non veridicità delle dichiarazioni rese in fase di partecipazione circa il possesso del requisito in questione”. Di contro, la ricorrente ha evidenziato che “l’attestazione Soa è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. La  ditta esclusa, comunque, si legge nella sentenza – “è in possesso del requisito indicato. L’interpretazione del requisito fornita dall’amministrazione, secondo la quale l’importo indicato deve essere realizzato mediante un’unica commessa, non poteva essere prevista”. Al di là delle disquisizioni giuridiche, bisognerà capire cosa succederà ai lavori in questione e quali provvedimenti adotterà l’amministrazione comunale dopo questa sentenza. La vicenda è diventata un rebus che, in un senso o in un altro, dovrà essere risolto. Va detto, che la richiesta della ricorrente, è scritto nella sentenza, è quella del subentro ai lavori.

Giuseppe Colamonaco

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