Storica Sentenza: la Corte di Cassazione dà ragione al Nursing Up!Agli infermieri turnisti che hanno lavorato in giorno festivo infrasettimanale spettano sia le indennità previste da contratto che il pagamento dello straordinario festivo per il servizio prestato
La Suprema Corte, con sentenza 01505/21 del 25 gennaio 2021, ha dato ragione ai colleghi sostenuti dal Nursing Up, stabilendo che, diversamente da quanto sempre sostenuto dalla Aziende Sanitarie,ai colleghi che hanno lavorato nelle giornate festive infrasettimanali competono non solo le due indennità previste per la prestazione resa in giornata festiva (art. 44, commi 3 e 12 del CCNL 01.09.1995), ma anche la corresponsione dello straordinario festivo (maggiorato del 30%). La sentenza pone fine ad una lunga battaglia portata avanti dal Nursing Up contro le Aziende Sanitarie. Questa ultime, infatti, avevano sempre sostenuto che il pagamento dell’indennità festiva previsto dal contratto assorbisse, in qualche modo, lo straordinario festivo effettuato, che pertanto non andava pagato ai dipendenti.
Trattandosi di un ultimo grado, il giudicato assume una importanza fondamentale sotto il profilo giurisprudenziale. Per questo nelle Aziende interessate dalla problematica il Nursing Up potrà chiedere, con una propria specifica comunicazione, che si dia corso al pagamento di quanto dovuto, nei termini indicati dalla Cassazione.Ora, grazie a questa importante pronuncia,gli Enti sanitari dovranno adeguarsi ai precetti senza particolari difficoltà, anche al fine di evitare un giudizio successivo, che li vedrebbe soccombere.Questa Segreteria Provinciale, seguendo le indicazioni impartite a livello centrale, si adopereranno affinché, laddove vi fossero i presupposti, si possano stipulare accordi transattivi per i crediti pregressi quinquennali vantati dai colleghi interessati.Un risultato importante, per una battaglia legale voluta e sostenuta dal Nursing Up sino al massimo grado di giudizio, e che si aggiunge ai traguardi delle lotte che stiamo conducendo giorno per giorno.