Nocera Inferiore, prestazioni sociosanitarie in Campania: il Tar decide

La compartecipazione delle prestazioni sociosanitarie il pomo della discordia, tra strutture private, Regione, Ambiti e Asl

Il Tribunale amministrativo della Regione Campania (sezione prima) ha rigettato il ricorso presentato dalla Casa di cura Angrisani relativo alle modalità di compartecipazione alle prestazioni sociosanitarie. L’istanza presentata dalla struttura nocerina ha chiamato in causa la Regione Campania, l’Asl Napoli 1 centro, l’Asl Salerno, il Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro sanitario regionale, la presidenza del consiglio dei ministri e le Asl Napoli 3 sud, Avellino, Napoli 2 nord, Caserta, Benevento, nonché i Comuni di Castellammare di Stabia e Nola. Il motivo della controversia, come detto, riguarda le modalità di compartecipazione alle prestazioni sociosanitarie volte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. Il decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro sanitario, dal 2012, ha introdotto l’obbligo per le strutture che erogano prestazioni sociosanitarie soggette alla compartecipazione di fatturare alle Asl competenti esclusivamente le tariffe dovute per la componente sanitaria e, agli utenti/Comuni o associati in ambiti, la restante quota delle tariffe per la componente sociale, in base alle percentuali indicate.

Avverso a tale provvedimento la Casa di cura in questione, che ha presentato ricorso, rilevando alcune violazioni normative, erroneità ed eccesso di potere. Inoltre, la struttura ha ravvisato ulteriori provvedimenti regionali, nei motivi aggiuntivi, che sospendevano provvisoriamente l’obbligo di fatturazione separata. Da qui, la richiesta di accogliere il ricorso e di annullare i provvedimenti impugnati. Per il Tar, il ricorso ed i motivi aggiuntivi sono infondati. I giudici amministrativi hanno ricostruito il quadro normativo del settore dicendo che non ci sono norme “che impongano alle Asl di anticipare la quota delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di competenza degli enti locali”. Poi, le normative prevedono uno “specifico obbligo per i Comuni di contribuzione per la quota sociale delle prestazioni sociosanitarie”. Sempre i giudici hanno scritto che anche la seconda impugnazione si “palesa sfornita di giuridico fondamento”, in quanto non “sussisterebbe un obbligo di anticipazione delle Asl”. Anche la convenzione stipulata il 23 maggio del 2012 tra il sindaco del Comune capofila dell’ambito S1 (Nocera Inferiore) ed il direttore generale dell’Asl, “prevede che le strutture private accreditate che erogano prestazioni sociosanitarie soggette alla compartecipazione devono fatturare all’Asl esclusivamente le tariffe dovute per la componente sanitaria e all’ambito territoriale la restante quota sociale”.
gc
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