Il fatto
Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Coop 3 S.S.S. servizi sociali salernitani contro l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che aveva sanzionato per 2mila euro la ricorrente in merito ad una gara di appalto di 8 lotti del valore di oltre 1,5 milioni di euro, nonché all’interdizione di 3 mesi dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto. I giudici amministrativi hanno deciso di annullare il provvedimento sanzionatorio, pronunciandosi definitivamente il 6 maggio scorso, salvo ulteriori provvedimenti dell’Anac. La cooperativa aveva partecipato ad una gara bandita dal Comune di Salerno per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cittadino. L’appalto prevedeva un importo complessivo di 1.592.000,00 euro, diviso in 8 lotti, ciascuno di 199mila euro. La 3SSS ha partecipato a tre lotti omogenei vincendone uno, il lotto G. In effetti, pur potendo presentare più di un offerta, come da bando, nessuno avrebbe potuto aggiudicarsi più di un lotto. La stazione appaltante, in seguito, ha disposto l’esclusione della coop in oggetto in virtù dell’articolo 2359 del codice civile relativo alle società controllate, per un ipotetico collegamento con altra società, aggiudicataria di un altro lotto. Questo ha prodotto la segnalazione all’Anac che, in base alla normativa vigente, dava luogo alla sanzione pecuniaria di 2mila euro commisurandola all’intero valore dell’appalto, cioè su tutti gli 8 lotti, oltre ad irrogare una sanzione interdittiva dalla partecipazione a gare e alla stipula di contratti di mesi 3, con relativa annotazione nel casellario informatico presso la stessa Autorità.
Da qui il ricorso della Coop 3SSS contro Anac con richiesta di annullamento del provvedimento. La ricorrente ha sostenuto, che la sanzione è stata commisurata agli 8 lotti e non solo ad uno, che nei confronti di un’altra impresa collegata l’Anac aveva sanzionato solo per mille euro, che in un caso di recidiva da parte di una azienda era stata disposta una multa sempre di mille euro, che l’Autorità non ha preventivamente comunicato le misure sanzionatorie e che le conclusioni relative al collegamento con altra impresa erano erronee. Punti che il Tar ha valutato e sui quali si é pronunciato accogliendo il ricorso e chiedendo all’Anac di rivalutare le sanzioni commisurate.
gc