Pagani, Comune condannato dal Tar per un procedimento edilizio

I fatti durante l’amministrazione del 2019

Condannato il Comune di Pagani dal Tar per non aver concluso un procedimento edilizio presentato da un privato relativo ad una richiesta di fabbricabilità. I proprietari avevano presentato una istanza il 30 ottobre scorso, con la quale chiedevano agli uffici preposti di Palazzo San Carlo, l’approvazione di una variante allo strumento urbanistico in vigore, atta a normare un’area definita bianca (cioè non pianificata), rispetto alla quale, l’amministrazione comunale rimaneva silente. I magistrati Maria Abruzzese, Paolo Severino e Gaetana Marena, hanno deciso il 6 maggio 2020, di accogliere il ricorso dei proprietari, dopo la camera di consiglio avvenuta in modalità remoto Team, condannando il Comune paganese (non costituitosi in giudizio) al pagamento di mille euro, nonché alla nomina di un commissario ad acta per la conclusione del procedimento comunale. Il Tribunale amministrativo ha così nominato il prefetto di Salerno Francesco Russo, o funzionario da lui delegato, quale commissario ad acta. Palazzo San Carlo avrà 60 giorni tempo a decorrere dal 16 maggio per concludere l’iter procedurale. La vicenda ha visto i titolari, dopo 4 mesi dalla presentazione dell’ istanza agli uffici di Palazzo San Carlo, ad impugnare l’inerzia del Comune, per la violazione degli articoli 1, 2, 2bis e 3 della legge 241 del 1990 (procedimento amministrativo) e della legge regionale n.16 del 2004 (norme sul governo del territorio), nonché dell’ art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce che la Pubblica amministrazione ha il “dovere” di concludere il procedimento, attivato d’ufficio o su richiesta di parte, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, e dell’art. 2 bis, introdotto dalla legge 69/2009 (semplificazione competitivita’), che prevede finanche il risarcimento del danno ingiusto, provocato in conseguenza dell’inosservanza, dolosa o colposa, del termine di conclusione del procedimento, ad ulteriore dimostrazione della doverosità di una pronuncia espressa. Sul piano normativo, la giustizia amministrativa, oltre alle leggi nazionali e regionali, ha richiamato anche la sentenza del 17 novembre del 2016 del Tar della Campania di Napoli, sezione II, che in caso di prolungato soprassedere, consente al privato di attivare i consueti rimedi avversi al silenzio. Il Tar ha ordinato che la sentenza emessa sia eseguita dall’autorità amministrativa.

gc

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