Campitelli puntualizza
Il “mistero” sollevato dal consigliere comunale Vincenzo Spinelli ha spinto la nostra redazione a chiedere lumi sulla vicenda. Abbiamo chiesto, quale organo di informazione, all’assessore alle Politiche di bilancio Mario Campitelli, notizie sulla consulenza tecnica di parte, relativa alla vertenza curatela fallimentare Seta. Ieri mattina, il Comune, su indicazione dell’assessore, ha inoltrato una nota alla nostra redazione. In questa si legge: “Facendo seguito alla precedente nota di pari oggetto e, a seguito di ulteriori verifiche richieste agli uffici competenti, si comunica che la determinazione prot. segr. gen. n.932 del 15/06/2018 é stata regolarmente pubblicata in pari data e per 15 giorni consecutivi, come da registro delle pubblicazioni tenuto dai messi comunali. La pubblicità legale é stata soddisfatta. Essa é stata, inoltre, trasmessa per la pubblicazione all’albo online dell’Ente da parte del servizio Avvocatura, come da mail del 15/06/2018”. Sulla funzione degli Albi pretori online ed il relativo rispetto della privacy (richiamata nel primo comunicato stampa dell’assessore Campitelli), basta andare sul sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove è possibile leggere le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
In un passaggio, sul portale in questione, è scritto: “La pubblicazione online rende ancora più delicato il rapporto tra privacy e trasparenza: infatti, la pubblicazione dei dati sull’albo pretorio “cartaceo” costituisce un trattamento di carattere locale, mentre la diffusione su internet delle stesse informazioni su albo pretorio online acquisirà un “carattere ubiquitario”, come definito dal Garante nella delibera n.17 del 19 aprile 2007 . Tale decisione del Garante costituisce, ad oggi, il solo riferimento per una disciplina sia pure parziale dei contenuti e limiti delle pubblicazioni pretorie on line. Infine, con riguardo all’impiego delle nuove tecnologie il Garante ne richiama l’utilizzo a garanzia della trasparenza e del diritto alla conoscenza da parte dei cittadini, ma sottolinea altresi’ che gli enti dovranno sempre assicurare l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati pubblicati in rete e garantire al tempo stesso, il “diritto all’oblio” dei dati delle persone interessate, una volta perseguito il fine alla base del trattamento (art. 11, comma 1, lett. c), d) e), del Codice in materia di protezione dei dati personali). Tutto cio’ assicurando l’integrita’ informatica dei sistemi utilizzati necessaria per impedire qualsiasi alterazione dell’albo online”. L’Ente comunale, in riferimento alla nostra richiesta, ha ulteriormente precisato: “Dalla verifica dell’albo storico online degli atti pubblicati precedentemente al 13/07/2019 (data di entrata in funzione del nuovo programma di gestione digitale delle determinazioni dirigenziali), effettuata da parte degli uffici, è emersa difficoltà sulle chiavi di ricerca consentite dal sistema, il predetto atto è, comunque, accessibile, su richiesta, presso il Settore di competenza”.
Giuseppe Colamonaco