Coronavirus, stop ai mercati rionali e fiere settimanali in Campania

Il provvedimento del Governatore Vincenzo De Luca

ORDINANZA n. 12 dell’11/3/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019-. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art.50 del TUEL. – Divieto di svolgimento dei mercati e delle fiere.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019″ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, all’arti dispone che ” 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID 19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica” e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

PRESO ATTO
che l’art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) stabilisce, al comma 1, che “1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale” e al comma 2 dispone che ” Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267″;

VISTO il DPCM 1 marzo 2020
con il quale sono state adottate, ai sensi dell’art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all’allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio Giunta Regionale della Campania Il Presidente nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020 ;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″;
VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, che, all’art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “ 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”;
CONSIDERATO – che il citato DPCM 8 marzo 2020, vigente con riferimento a tutto il territorio nazionale, stabilisce, all’art. 1, comma 1, lett. o), che le attività commerciali diverse da quelle di bar e ristorazione sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
– che diversi Comuni della regione, in ragione dell’inevitabile assembramento correlato alle modalità di svolgimento dei mercati e delle fiere, hanno adottato ordinanze di sospensione temporanea di detta attività, al fine di prevenire e contenere rischi di contagio;
– che detta misura, a tutela della salute pubblica, deve essere urgentemente estesa a tutto il territorio regionale tenuto conto dei rischi correlati al rilevante afflusso di utenti e dio ambulanti itineranti sul territorio;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale “.

VISTO
l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime
Giunta Regionale della Campania – Il Presidente
ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO
il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art. 117 (Interventi d’urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO
il DPCM 8 marzo 2020 che, all’art.5, comma 4 sancisce che “Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6″;
considerata l’estrema necessità ed urgenza di contenere il rischio di contagio, emana la seguente
ORDINANZA
1. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, è vietato, su tutto il territorio della
regione Campania, lo svolgimento dei mercati, anche rionali e settimanali, e di fiere di qualsiasi genere.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al
presente provvedimento è punito ai sensi dell’art.650 del codice penale.
3. I soggetti competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte con la seguente
ordinanza.
La presente ordinanza è notificata ai Sindaci e ai Prefetti ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute anche al fine dell’adozione delle competenti determinazioni da parte del Governo in ordine alle misure indennitarie a tutela della categoria interessata.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA

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