Pagani, Palazzo San Carlo ai processi presenta la dichiarazione di dissesto

Gli articoli 244 e 248 del Tuel, i riferimenti legislativi

“Il Comune di Pagani, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto che con delibera 62/2019 il consiglio comunale ha dichiarato il proprio dissesto finanziario onde accedere alla procedura di cui agli artt. 244 e 248 del Tuel”.

È quanto scritto in una recente ordinanza del Tar della Campania, sezione di Salerno, relativamente ad un ricorso presentato da un privato contro il Comune di Pagani. I giudici amministrativi nella stessa hanno evidenziato che “al fine del decidere, è necessario disporre che l’amministrazione comunale depositi una dettagliata relazione in ordine allo stato dell’avviata procedura ex articoli 244 e 248 del Tuel, chiarendo se la stessa sia in corso e se il credito in questione sia stato considerato nel predisposto piano”.

L’ente avrà 60 giorni di tempo per adempiere al provvedimento della magistratura amministrativa, relativa all’ordinanza in questione. Infatti, la camera di consiglio, in virtù dell’accertamento sullo stato finanziario del Comune, deciderà nel mese di aprile.

L’articolo 244 del Tuel prevede che “Si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste”.

Invece, l’articolo 248, ai commi 2 e 4, del Tuel dice che “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto […] sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. […]. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa e già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità”.

Con il dissesto potrebbero essere nominati dai 3 ai 5 commissari; dopo la nomina segue l’insediamento dell’Organo straordinario di liquidazione (Osl). Questi procede ad una ricognizione degli insoluti dell’ente e stabilisce l’entità di quella che verrà poi definita “massa passiva”, ovvero l’insieme dei crediti che il Comune ha dichiarato nel dissesto. Queste attività di accertamento dei crediti possono durare anche anni. Per recuperare i propri crediti, bisognerà fare richiesta di ammissione alla massa passiva, attraverso due modalità: la procedura ordinaria o la procedura semplificata.

Il dissesto finanziario del Comune di Pagani è di sicuro una grana non di poco conto da gestire. Inoltre, bisogna dire che l’ente non ha ancora definito i numeri del dissesto e che prossimamente dovrà inviare una relazione dettagliata del passivo al ministero competente.

gc

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