Il sindaco di Nocera Inferiore emana un’ordinanza per il 24 e il 31 dicembre per prevenire abusi e violenze nella città delle Vigilie. Ecco l’ordinanza del Comune di Nocera Inferiore.
Il sindaco ordina per i giorni 24 e 31/12/2019, è vietata:
a. La la vendita su area pubblica di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione da parte di pubblici esercizi ed esercizi di vicinato nella zona pedonalizzata e/o soggetta a traffico limitato, in particolar modo a minori degli anni diciotto come previsto per legge. È consentito il consumo nei dehors autorizzati.
b. La vendita di bevande in vetro per asporto da parte dei pubblici esercizi. È fatto obbligo ai titolari di detti esercizi pubblici di far consumare sul posto, all’interno del proprio locale e/o nei dehors autorizzati, tali bevande in vetro con il divieto assoluto della vendita e della somministrazione a minori di anni diciotto delle bevande stesse così come per legge. fino al 06/01/2020, per garantire la quiete cittadina e tutelare la sicurezza e la incolumità pubblica, è vietata qualsiasi emissione sonora in luogo pubblico o aperto al pubblico da parte di pubblici esercizi, se non preventivamente autorizzati, se non con emissioni sonore tollerabili e consone all’evento natalizio (con divieto di musica che per acustica, volume e tipologia interferisca con il normale svolgimento della festività), contenute entro i limiti di legge. Il Comando Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricati della vigilanza e del rispetto di quanto sopra disposto.
Il Comune ricorda che ai sensi della legge:
1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e’ commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi”.
Ai sensi dell’art. 689 del codice penale
1. L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno”.
Per chi non rispetta l’ordinanza previste pesanti sanzioni.