Pagani, col facente funzioni sino a nuove elezioni: ma c’è il rebus Cassazione

Giunta e consiglio comunale sino alle prossime elezioni amministrative.

È questa l’ipotesi della maggioranza sul futuro dell’attuale amministrazione in carica. In attesa del provvedimento della prefettura, che potrebbe arrivare la prossima settimana, l’eventuale scioglimento dell’esecutivo e successivamente del consiglio comunale, potrebbe tramontare e fare strada alla soluzione amministrativa ordinaria. Il quadro definitivo che nascerebbe è quello di un sindaco facente funzioni quale traghettatore alla prossima tornata elettorale del 2020. Nel mese di maggio i cittadini potrebbero tornare nuovamente alle urne.

Alla base di questo ragionamento, sostenuto dalla maggioranza, ci sarebbero le mancate dimissioni di Alberico Gambino da sindaco. In effetti, l’ex primo cittadino, è solo decaduto dalla carica sindacale, in seguito all’ordinanza emessa dalla sezione civile del Tribunale di Nocera Inferiore, in virtù del ricorso presentato dal prefetto di Salerno. Gambino non si è mai dimesso e dopo la decadenza è tornato in consiglio regionale.

Il principio di questo assunto è semplice e fa perno sui motivi di scioglimento di un consiglio comunale, che sono essenzialmente tre: per la mancata approvazione del bilancio di previsione, per infiltrazioni malavitose e per dimissioni del sindaco. L’ex primo cittadino ha rispettato la decadenza sancita dall’ordinanza, ma non ha mai presentato le sue dimissioni.

Sin qui, nessuna piega, al concetto sostenuto dall’esecutivo in carica.

Ma manca qualcosa: la sentenza della Corte di Cassazione relativa all’incandidabilità e pubblicata l’11 giugno scorso. Su questa ci sono dei pareri precisi trasmessi dalla prefettura nel mese di luglio e su cui si basa invece il ragionamento di buona parte delle opposizioni. La nota di decadenza di diritto dalla carica trasmessa dall’ufficio territoriale di Salerno a firma del viceprefetto vicario Forlenza dice che “alla luce delle sopra riportate coordinate interpretative, stante il disposto art.16, comma 2, del decreto legislativo n.235/2012, il sindaco neoeletto del Comune di Pagani decade di diritto dalla carica, con impossibilità per lo stesso di nominare la giunta e conseguente applicazione delle previsioni di cui al combinato disposto degli articoli 53 e 141 del decreto legislativo n.267/2000”. Secondo la minoranza, l’ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore, rafforzerebbe la sentenza della Cassazione, poiché “l’incandidabilità accertata in via definitiva l’11 giugno, è intervenuta prima che il turno elettorale si fosse concluso, ovvero con l’atto di proclamazione degli eletti, effettuata il 13 giugno”.

Giuseppe Colamonaco

loading ads