Un’ordinanza contingibile e urgente per motivi igienico sanitari per il controllo della popolazione aviaria.
A seguito delle segnalazioni pervenute ai competenti uffici comunali da parte dei cittadini, inerente gli inconvenienti igienici causati dalla presenza di piccioni in ambito del contesto urbano; visto che la massiccia presenza di popolazione aviaria nell’ambiente urbano può causare danni agli edifici e alla salubrità dell’ambiente urbano, poiché le loro deiezioni, in gran parte evacuate nei nidi e sui tetti, ostruiscono canali e gronde, provocano infiltrazioni nelle strutture edili e costituiscono un pericoloso ricettacolo di germi patogeni trasmissibili all’uomo, derivanti anche dall’accumulo delguano;ravvisata la necessità di predisporre misure cautelari tese ad una prima azione di contenimento della popolazione aviaria in ambito urbano; ritenuto pertanto di provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica; VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833 avente per oggetto “ Istituzione del servizio sanitario nazionale “ che demanda al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e tutela della salute pubblica ; VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320 – Regolamento di polizia veterinaria ; VISTO l’art. 50 del D.L.vo 18.02.2000 n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale.
Il sindaco di Roccapiemonte ordina a chiunque di non fornire alimenti ai piccioni e, in generale, a tutta la popolazione aviaria, con espresso divieto di gettare al suolo mangime, scarti, avanzi alimentari in tutto il centro abitato del comune di Roccapiemonte; ai proprietari degli edifici situati nell’ambito urbano e a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e/o allo stazionamento dei piccioni, di provvedere a propria cura e spese a:
– schermare con adeguate reti e maglie sottili o altro mezzo idoneo ogni apertura nei fabbricati ove nidificano o possano nidificare i piccioni, vista l’abitudine dei medesimi ad occupare le soffitte, solai e sottotetti che garantiscono riparo o luogo di nidificazione;
– installare ove è possibile, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione ordinaria dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.) al fine di impedire lo stazionamento dei volatili;
– mantenere perfettamente puliti da guano o piccioni morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza di piccioni;
AVVERTE che,
– gli inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste dalle normative vigenti;
– in caso di inadempimento il Comune potrà agire tramite intervento sostitutivo e rivalsa delle spese effettuate sugli obbligati.
AVVERTE inoltre che. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione Salerno entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione / pubblicazione o dall’avvenuta piena conoscenza del provvedimento oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza o dall’avvenuta piena conoscenza del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199) L’ordinanza è stata inviata anche alla Prefettura di Salerno, all’Ufficio Polizia Locale, all’ A.S.L. SA1 e al Comando Stazione Carabinieri di Castel San Giorgio.